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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15707 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15707 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava l'inammissibilità della istanza di revisione, presentata nell'interesse di RE RR, della sentenza del 27 settembre 1999, divenuta irrevocabile il 6 luglio 2020, con la quale la Corte di Assise di appello di Palermo, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, aveva condannato il ricorrente alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi tre, in relazione ai reati di violazione di domicilio, rapina e duplice omicidio, tutti commessi in concorso. 1.1. La Corte adita in revisione negava i presupposti del giudizio del rimedio straordinario disciplinato dall'art. 630 cod. proc. pen., nella lettura offertane dalla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale a contenuto additivo n. 113 del 2011, con la quale è stata dichiarata la illegittimità di tale disposizione procedurale "nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo"; ciò in quanto la pronuncia della Corte di Strasburgo, emessa nel 2017 nel caso 'IC' (a sua volta preceduta da altre analoghe decisioni della Corte di Strasburgo), non è direttamente applicabile al RR, che del processo svoltosi dinanzi al giudice europeo non è stato parte;
non è dunque possibile mettere in discussione il giudicato formatosi nel processo a carico del RR sulla base di una interpretazione estensiva dell'istituto della revisione c.d. 'europea'. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso RE RR, a ministero del difensore abilitato, che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 630 cod. proc. pen. e 4, del Procollo addizionale n. 7 alla CEDU, oltre all'art. 6 CEDU, per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di applicare la disciplina della c.d. revisione europea, estendendo gli effetti della sentenza adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso 'IC' (avente un 'profilo generalista' ed espressione di un orientamento consolidato, che trae origine dalla sentenza Dan c. Moldavia) anche alla vicenda del ricorrente, che è stato condannato con una sentenza di secondo grado di riforma della prima pronuncia di assoluzione, sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado e non riassunte nel giudizio di appello. Ciò in attuazione di quanto previsto dall'art. 46 CEDU che, anche per l'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale, impone allo Stato membro di conformarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo adottando le misure generali necessarie a prevenire nuove violazioni in situazioni analoghe;
tenuto anche conto liv che le indicazioni provenienti dalla Corte europea sono state pure recepite dal legislatore italiano nel 2017 con l'introduzione nell'art. 603 cod. proc. pen. del nuovo comma 3 bis. Il ricorrente ha altresì invocato l'applicazione diretta di quanto statuisce l'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di sollevare incidente di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., per contrasto con gli articoli 3, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione processuale non consente di estendere il rimedio straordinario della revisione ai casi in cui la violazione della normativa sovranazionale sia stata accertata in un giudizio, innanzi alla Corte EDU, del quale il ricorrente non sia stato parte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, giacché con esso di chiede l'accesso all'istituto della revisione c.d. "europea" fuori dei casi delineati dalla Corte costituzione con la sentenza n. 113 del 2011. 1. Come noto, su una questione analoga a quella oggetto del ricorso oggi in esame si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che, i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte EDU non si estendono a coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano attinto la giurisdizione sovranazionale, in quanto la decisione del giudice sovranazionale (IC contro Italia) non è una sentenza pilota e non può neppure ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Rv. 278054). Il motivo dedotto con il ricorso oggi in esame sarebbe pertanto, per ciò solo inammissibile, atteso che la sentenza della Corte EDU del 2017, nel caso IC
contro
Italia, non rientra nella categoria delle c.d. sentenze 'pilota', cioè di quelle decisioni che, a mente dell'art. 61 del regolamento CEDU, i giudici europei possono emettere ove venga rilevata una violazione strutturale dell'ordinamento statale che sia stata causa della proposizione di una pluralità di ricorsi di identico contenuto, con l'indicazione alla Stato convenuto della natura della questione sistemica riscontrata e delle misure riparatorie da adottare a livello generalizzato per conformarsi al decisum della sentenza stessa con eventuale rinvio dell'esame di tutti i ricorsi (in questo senso Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275628). 1.1. D'altro canto, pur volendo ritenere che la IC c. Italia possa essere qualificata sentenza c.d. a 'portata generale', vale a dire decisione che, accertata la violazione di norme convenzionali in tema di diritti della persona, sia suscettibile di ripetersi con analoghi effetti pregiudizievoli nei riguardi di una pluralità di soggetti diversi dal ricorrente, ma versanti nella medesima condizione, va rilevato come i principi contenuti in quella sentenza sono stati già recepiti nel nostro ordinamento nella loro valenza generale con la novella del 2017, che ha introdotto il comma 3 bis nel testo dell'art. 603, cod. proc. pen.. 2. Ma altra ragione, ancor più radicale fonda la valutazione di inammissibilità del ricorso. Qu*a Corte ha già avuto modo di chiarire che è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione 'europea' quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire nello Stato, a prescindere dalla natura "pilota" o ordinaria della "sentenza europea" richiamata a sostegno dell'istanza (così Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, Rv. 274557; Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275628, cit.; e, in precedenza, Sez. 2, n. 40889 dei 20/06/2017, Cariolo, Rv. 271197, Sez. 6, n. 29167 del 17/6/2016, Rv. 267621; più recentemente, non oggetto di massimazione, Sez. 6, n. 29238 del 8/10/2020, dep. 2021; Sez. 1, n. 31849 del 12/7/2021; contra , i differenti arresti, non più replicati dopo il 2017, Sez. 6 n. 21635 del 02/03/2017, Barbieri, Rv 269945; Sez. 1 n. 44193 del 11/10/2016, Dell'Utri, Rv 267861; Sez. 6 n. 46067 del 23/09/2014, Scandurra, Rv 261690). Fermo restando, pertanto, l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare le norme "interne" in maniera conforme alle disposizioni della Carta europea dei diritti dell'uomo e al significato che alle stesse viene dato dalle pronunce della Corte di Strasburgo, va escluso che l'art. 46 CEDU (secondo cui gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa "si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte") imponga, sempre e comunque, la riapertura di tutti i processi in cui è stata affrontata una questione processuale analoga a quella che ha dato luogo alla decisione della Corte europea. Consegue che la statuizione adottata nei confronti del ricorrente IC dalla Corte EDU non è vincolante per il giudice nazionale al di fuori dell'alveo processuale nel quale si è incanalato e non consente di affermare in termini generalizzati la necessità di una riapertura di tutti i processi oramai definiti in Italia con sentenze di condanna basate su prove dichiarative, passate in giudicato, emesse in secondo grado in riforma di pronunce assolutorie di primo grado. 2.1. In questo senso militano anche gli arresti della giurisprudenza costituzionale. Lo afferma esplicitamente la già richiamata sentenza n. 113 del 2011: "è consolidata, nella più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'affermazione in forza della quale, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico, non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie"; e "la finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre in essere è, per altro verso, puntualmente individuata dalla Corte europea nella restitutio in integrum in favore dell'interessato. Dette misure devono porre, cioè, il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza della Convenzione". La ha successivamente ribadito, esplicitando la manifesta infondatezza della questione posta in riferimento all'art. 630 del codice di rito, Corte cost. n. 90 del 2014. 2.2. Sul piano sistematico deve inoltre rilevarsi che, ove si riconoscesse alle sentenze della Corte di Strasburgo una efficacia 'demolitrice' generalizzata e si giustificasse la riapertura dei processi oramai definiti con sentenza irrevocabile, mediante l'applicazione della disciplina della revisione 'europea', anche se riguardanti condannati diversi da quello che ha visto accogliere il proprio ricorso dalla Corte europea, si introdurrebbe nell'ordinamento una irragionevole distonia di sistema: in quanto si attribuirebbe alle sentenze del Giudice europeo una forza poziore di quella che è prevista per le sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una disposizione interna. Ed infatti, a mente dell'art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1957, "quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali": ma è pacifico che tale disposizione si applica solo quando la declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda la norma incriminatrice di diritto penale sostanziale ovvero una norma processuale che abbia incidenza sul trattamento sanzionatorio, che, dunque, negli effetti ha una natura sostanziale (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258650), non anche laddove la incostituzionalità attenga ad una norma - come quella di cui si discute nel presente procedimento - che ha natura squisitamente processuale: situazione, questa seconda, nella quale è certo che la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia erga omnes ( ...) e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide ( ) anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche esaurite, e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236535; Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, cit.). 3. Quanto alla invocata diretta applicazione dell'articolo 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU "Diritto a non essere giudicato o punito due volte", la disposizione che recita: f 1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione. Per un verso, la norma non pare attagliarsi alla fattispecie concreta, costituita da overtuming endoprocedimentale e non dal bis in idem processuale. Per altro verso, il "vizio fondamentale nella procedura" che facultizza e non "obbliga" lo Stato dell'Unione alla riapertura del processo non è stato asseverato nella sede propria europea, di guisa che il giudicato formatosi resta impermeabile alla successiva differente morfologia assunta dal rito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023.
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15707 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava l'inammissibilità della istanza di revisione, presentata nell'interesse di RE RR, della sentenza del 27 settembre 1999, divenuta irrevocabile il 6 luglio 2020, con la quale la Corte di Assise di appello di Palermo, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, aveva condannato il ricorrente alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi tre, in relazione ai reati di violazione di domicilio, rapina e duplice omicidio, tutti commessi in concorso. 1.1. La Corte adita in revisione negava i presupposti del giudizio del rimedio straordinario disciplinato dall'art. 630 cod. proc. pen., nella lettura offertane dalla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale a contenuto additivo n. 113 del 2011, con la quale è stata dichiarata la illegittimità di tale disposizione procedurale "nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo"; ciò in quanto la pronuncia della Corte di Strasburgo, emessa nel 2017 nel caso 'IC' (a sua volta preceduta da altre analoghe decisioni della Corte di Strasburgo), non è direttamente applicabile al RR, che del processo svoltosi dinanzi al giudice europeo non è stato parte;
non è dunque possibile mettere in discussione il giudicato formatosi nel processo a carico del RR sulla base di una interpretazione estensiva dell'istituto della revisione c.d. 'europea'. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso RE RR, a ministero del difensore abilitato, che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 630 cod. proc. pen. e 4, del Procollo addizionale n. 7 alla CEDU, oltre all'art. 6 CEDU, per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di applicare la disciplina della c.d. revisione europea, estendendo gli effetti della sentenza adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso 'IC' (avente un 'profilo generalista' ed espressione di un orientamento consolidato, che trae origine dalla sentenza Dan c. Moldavia) anche alla vicenda del ricorrente, che è stato condannato con una sentenza di secondo grado di riforma della prima pronuncia di assoluzione, sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado e non riassunte nel giudizio di appello. Ciò in attuazione di quanto previsto dall'art. 46 CEDU che, anche per l'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale, impone allo Stato membro di conformarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo adottando le misure generali necessarie a prevenire nuove violazioni in situazioni analoghe;
tenuto anche conto liv che le indicazioni provenienti dalla Corte europea sono state pure recepite dal legislatore italiano nel 2017 con l'introduzione nell'art. 603 cod. proc. pen. del nuovo comma 3 bis. Il ricorrente ha altresì invocato l'applicazione diretta di quanto statuisce l'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di sollevare incidente di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., per contrasto con gli articoli 3, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione processuale non consente di estendere il rimedio straordinario della revisione ai casi in cui la violazione della normativa sovranazionale sia stata accertata in un giudizio, innanzi alla Corte EDU, del quale il ricorrente non sia stato parte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, giacché con esso di chiede l'accesso all'istituto della revisione c.d. "europea" fuori dei casi delineati dalla Corte costituzione con la sentenza n. 113 del 2011. 1. Come noto, su una questione analoga a quella oggetto del ricorso oggi in esame si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che, i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte EDU non si estendono a coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano attinto la giurisdizione sovranazionale, in quanto la decisione del giudice sovranazionale (IC contro Italia) non è una sentenza pilota e non può neppure ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Rv. 278054). Il motivo dedotto con il ricorso oggi in esame sarebbe pertanto, per ciò solo inammissibile, atteso che la sentenza della Corte EDU del 2017, nel caso IC
contro
Italia, non rientra nella categoria delle c.d. sentenze 'pilota', cioè di quelle decisioni che, a mente dell'art. 61 del regolamento CEDU, i giudici europei possono emettere ove venga rilevata una violazione strutturale dell'ordinamento statale che sia stata causa della proposizione di una pluralità di ricorsi di identico contenuto, con l'indicazione alla Stato convenuto della natura della questione sistemica riscontrata e delle misure riparatorie da adottare a livello generalizzato per conformarsi al decisum della sentenza stessa con eventuale rinvio dell'esame di tutti i ricorsi (in questo senso Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275628). 1.1. D'altro canto, pur volendo ritenere che la IC c. Italia possa essere qualificata sentenza c.d. a 'portata generale', vale a dire decisione che, accertata la violazione di norme convenzionali in tema di diritti della persona, sia suscettibile di ripetersi con analoghi effetti pregiudizievoli nei riguardi di una pluralità di soggetti diversi dal ricorrente, ma versanti nella medesima condizione, va rilevato come i principi contenuti in quella sentenza sono stati già recepiti nel nostro ordinamento nella loro valenza generale con la novella del 2017, che ha introdotto il comma 3 bis nel testo dell'art. 603, cod. proc. pen.. 2. Ma altra ragione, ancor più radicale fonda la valutazione di inammissibilità del ricorso. Qu*a Corte ha già avuto modo di chiarire che è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione 'europea' quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire nello Stato, a prescindere dalla natura "pilota" o ordinaria della "sentenza europea" richiamata a sostegno dell'istanza (così Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, Rv. 274557; Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275628, cit.; e, in precedenza, Sez. 2, n. 40889 dei 20/06/2017, Cariolo, Rv. 271197, Sez. 6, n. 29167 del 17/6/2016, Rv. 267621; più recentemente, non oggetto di massimazione, Sez. 6, n. 29238 del 8/10/2020, dep. 2021; Sez. 1, n. 31849 del 12/7/2021; contra , i differenti arresti, non più replicati dopo il 2017, Sez. 6 n. 21635 del 02/03/2017, Barbieri, Rv 269945; Sez. 1 n. 44193 del 11/10/2016, Dell'Utri, Rv 267861; Sez. 6 n. 46067 del 23/09/2014, Scandurra, Rv 261690). Fermo restando, pertanto, l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare le norme "interne" in maniera conforme alle disposizioni della Carta europea dei diritti dell'uomo e al significato che alle stesse viene dato dalle pronunce della Corte di Strasburgo, va escluso che l'art. 46 CEDU (secondo cui gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa "si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte") imponga, sempre e comunque, la riapertura di tutti i processi in cui è stata affrontata una questione processuale analoga a quella che ha dato luogo alla decisione della Corte europea. Consegue che la statuizione adottata nei confronti del ricorrente IC dalla Corte EDU non è vincolante per il giudice nazionale al di fuori dell'alveo processuale nel quale si è incanalato e non consente di affermare in termini generalizzati la necessità di una riapertura di tutti i processi oramai definiti in Italia con sentenze di condanna basate su prove dichiarative, passate in giudicato, emesse in secondo grado in riforma di pronunce assolutorie di primo grado. 2.1. In questo senso militano anche gli arresti della giurisprudenza costituzionale. Lo afferma esplicitamente la già richiamata sentenza n. 113 del 2011: "è consolidata, nella più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'affermazione in forza della quale, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico, non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie"; e "la finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre in essere è, per altro verso, puntualmente individuata dalla Corte europea nella restitutio in integrum in favore dell'interessato. Dette misure devono porre, cioè, il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza della Convenzione". La ha successivamente ribadito, esplicitando la manifesta infondatezza della questione posta in riferimento all'art. 630 del codice di rito, Corte cost. n. 90 del 2014. 2.2. Sul piano sistematico deve inoltre rilevarsi che, ove si riconoscesse alle sentenze della Corte di Strasburgo una efficacia 'demolitrice' generalizzata e si giustificasse la riapertura dei processi oramai definiti con sentenza irrevocabile, mediante l'applicazione della disciplina della revisione 'europea', anche se riguardanti condannati diversi da quello che ha visto accogliere il proprio ricorso dalla Corte europea, si introdurrebbe nell'ordinamento una irragionevole distonia di sistema: in quanto si attribuirebbe alle sentenze del Giudice europeo una forza poziore di quella che è prevista per le sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una disposizione interna. Ed infatti, a mente dell'art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1957, "quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali": ma è pacifico che tale disposizione si applica solo quando la declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda la norma incriminatrice di diritto penale sostanziale ovvero una norma processuale che abbia incidenza sul trattamento sanzionatorio, che, dunque, negli effetti ha una natura sostanziale (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258650), non anche laddove la incostituzionalità attenga ad una norma - come quella di cui si discute nel presente procedimento - che ha natura squisitamente processuale: situazione, questa seconda, nella quale è certo che la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia erga omnes ( ...) e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide ( ) anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche esaurite, e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236535; Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, cit.). 3. Quanto alla invocata diretta applicazione dell'articolo 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU "Diritto a non essere giudicato o punito due volte", la disposizione che recita: f 1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione. Per un verso, la norma non pare attagliarsi alla fattispecie concreta, costituita da overtuming endoprocedimentale e non dal bis in idem processuale. Per altro verso, il "vizio fondamentale nella procedura" che facultizza e non "obbliga" lo Stato dell'Unione alla riapertura del processo non è stato asseverato nella sede propria europea, di guisa che il giudicato formatosi resta impermeabile alla successiva differente morfologia assunta dal rito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023.