Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 36601
CASS
Sentenza 9 luglio 2010

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Massime1

Integra il reato installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.) la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati.

Commentario1

  • 1Art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Se l'intercettazione del dato informatico avviene, il reato di cui all'art. 617-quinquies resta assorbito nella frode informatica, trasformandosi tale condotta di pericolo, preparatoria dell'intercettazione, in uno dei modi che realizzano l'alterazione nel funzionamento o comunque l'intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell'art. 640-ter (Sez. 5, 42183/2021). L'attività di fraudolenta intercettazione di comunicazione informatiche (art. 617-quater) presuppone la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione (art. 617-quinquies); e se è possibile la installazione senza l'intercettazione, non è possibile che si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 36601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36601
Data del deposito : 9 luglio 2010

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