Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
Integra il reato installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.) la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati.
Commentario • 1
- 1. Art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Se l'intercettazione del dato informatico avviene, il reato di cui all'art. 617-quinquies resta assorbito nella frode informatica, trasformandosi tale condotta di pericolo, preparatoria dell'intercettazione, in uno dei modi che realizzano l'alterazione nel funzionamento o comunque l'intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell'art. 640-ter (Sez. 5, 42183/2021). L'attività di fraudolenta intercettazione di comunicazione informatiche (art. 617-quater) presuppone la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione (art. 617-quinquies); e se è possibile la installazione senza l'intercettazione, non è possibile che si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 36601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36601 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1832
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 19015/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC CU OR N. IL *25/01/1982*;
avverso la sentenza n. 1635/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 04/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 4.12.09, la corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa, ex art 442 c.p.p., il giorno 11.3.09, dal tribunale della stessa sede con la quale CT CU RN stato condannato alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del reato ex art. 617 quinquies c.p., comma 2, perché in concorso con persona giudicata in altro procedimento, aveva installato all'interno del sistema bancomat dell'agenzia *3301* Unicredit, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip (per la raccolta e la memorizzazione dei dati), così da intercettare comunicazioni relative al sistema informatico, con l'aggravante di aver agito in danno di un sistema informatico e telematico di impresa esercente servizio di pubblica necessità e con l'aggravante della recidiva specifica. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
vizio di motivazione sulla responsabilità del CT\, in quanto non è stata raggiunta la prova, mancando l'accertamento di quando e da chi l'apparecchiatura fosse stata installata ne' se la medesima fosse tecnicamente idonea ad intercettare le comunicazioni informatiche e, in caso positivo, se avesse raccolto i dati.
I motivi sono manifestamente infondati, in quanto riguardano aspetti valutativi delle risultanze processuali che non possono essere esaminati, nell'alveo del delimitato sindacato riconosciuto dal legislatore a questa corte.
Con essi il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente , il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame, in cui la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze, costituite dagli inequivoci risultati delle indagini di polizia giudiziaria, confermate ed integrate dalle testimonianze dei medesimi operanti e di altra persona. I giudici di merito hanno ricostruito le modalità, i tempi, le persone che hanno installato il congegno di lettura e che ne hanno controllato il funzionamento. I giudici hanno poi accertato l'avvenuta installazione di un congegno in cui erano presenti tutti i componenti necessari per la raccolta e la memorizzazione. Hanno quindi rilevato l'assenza di qualsiasi elemento da cui dedurre che l'apparecchiatura fosse assolutamente inidonea a creare la situazione di pericolo sanzionata dalla legge. Trattandosi di reato di pericolo, per la dimostrazione della sua consumazione, non è stato necessario accertare che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010