Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2004, n. 46040
CASS
Sentenza 3 novembre 2004

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Competente a decidere sulla richiesta di liberazione anticipata, in prima istanza, è il magistrato di sorveglianza fatta eccezione per il caso in cui la domanda sia presentata nel corso di procedimenti pendenti dinanzi al tribunale di sorveglianza per la richiesta di altre misure alternative, nel qual caso il tribunale può decidere sulla richiesta di liberazione anticipata senza necessità di trasmetterla al magistrato di sorveglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2004, n. 46040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46040
    Data del deposito : 3 novembre 2004

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