Sentenza 3 novembre 2004
Massime • 1
Competente a decidere sulla richiesta di liberazione anticipata, in prima istanza, è il magistrato di sorveglianza fatta eccezione per il caso in cui la domanda sia presentata nel corso di procedimenti pendenti dinanzi al tribunale di sorveglianza per la richiesta di altre misure alternative, nel qual caso il tribunale può decidere sulla richiesta di liberazione anticipata senza necessità di trasmetterla al magistrato di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2004, n. 46040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46040 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/11/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO IU - Consigliere - N. 4240
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 040333/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS SE N. IL 25/11/1964;
avverso ORDINANZA del 09/04/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 09/04/2003 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava le istanze avanzate da ES IU dirette ad ottenere il rinvio facoltativo della esecuzione della pena, la detenzione domiciliare e la liberazione anticipata per il periodo decorrente dal 24/02/1997 al 24/08/2002, concedendo la riduzione di pena di gg. 45 solo in relazione al semestre decorrente dal 24/08/2002 al 24/02/2003. In particolare il Tribunale - dopo aver disatteso l'eccezione relativa alla incompatibilità del Magistrato di Sorveglianza, che aveva composto il collegio nonostante avesse già rigettato l'istanza presentata dall'ES ai sensi dell'art. 684 c.p.p. - osservava che non ricorrevano i presupposti per il differimento facoltativo della esecuzione della pena, in quanto dalla relazione sanitaria in atti non risultava che il richiedente fosse affetto da gravi malattie, avendo lo stesso solo bisogno di controllo periodico degli occhi da eseguirsi in caso di necessità mediante ricovero in istituto specializzato ai sensi dell'art. 11 ord. penit.. Inoltre il richiedente non era meritevole del beneficio della detenzione domiciliare, tenuto conto della sua elevata pericolosità sociale risultante anche dalle informazioni di Polizia (legato al clan Sarno di Ponticelli), tanto più che lo stesso si trovava in espiazione di pena per delitto previsto dall'art. 4 bis ord. penit.. Quanto alla richiesta di liberazione anticipata il Tribunale osservava che il richiedente non aveva dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto fino al 22/02/2000 (data della sentenza di condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p.) la condotta era inficiata dalla partecipazione all'associazione criminale, mentre a partire da tale data fino al 24/08/2002 la condotta era inficiata da una denuncia per truffa, nonché da ben cinque denunce per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo: a) la violazione dell'art. 69 bis ord. penit. sul rilievo che l'istanza di liberazione anticipata era stata decisa in prima istanza dal Tribunale anziché dal Magistrato di Sorveglianza;
b) l'incompatibilità del Magistrato di Sorveglianza a comporre il collegio, avendo lo stesso già respinto la richiesta presentata ai sensi dell'art. 684 c.p.p.; c) la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della liberazione anticipata sul rilievo che il Tribunale, senza tenere conto della sua positiva condotta, non aveva considerato che la pena per il reato associativo era già stata espiata, che le evasioni dagli arresti domiciliari erano giustificate dalla necessità di sottoporsi a controlli medici e che altri coimputati, che si trovavano nella sua stessa posizione giuridica, avevano usufruito del beneficio della riduzione della pena in misura molto più ampia come risultava da ordinanze allegate. Il ricorso non merita accoglimento.
Invero, quanto al primo motivo, va rilevato che effettivamente, ai sensi dell'art. 69 bis ord. penit., competente a decidere in prima istanza sulla richiesta di liberazione anticipata è il Magistrato di Sorveglianza. Ma tale regola generale subisce una deroga nel caso in cui l'istanza di liberazione anticipata si innesti in un procedimento già pendente riguardante la richiesta di altre misure alternative. In tal caso - atteso il chiaro tenore letterale del comma quinto dell'art. 69 bis ord. penit, che adopera i termini "può trasmettere" l'istanza - il Tribunale di Sorveglianza può decidere sulla richiesta di liberazione anticipata insieme alle altre richieste senza necessità di trasmettere detta istanza al Magistrato di Sorveglianza.
Orbene nel caso di specie risulta dagli atti che il ricorrente ha presentato in data 06/12/2002 istanza di liberazione anticipata, chiedendo in modo specifico che detta istanza fosse riunita ad altro procedimento relativo alla richiesta di altre misure alternative. Ne consegue che correttamente il Tribunale, dovendo decidere anche sulle altre richieste, non abbia ritenuto opportuno trasmettere l'istanza di liberazione anticipata al Magistrato di Sorveglianza, tenuto anche conto della specifica richiesta in tal senso avanzata dal richiedente.
Quanto al secondo motivo è sufficiente rilevare che - a parte la considerazione che non risulta presentata alcuna dichiarazione di ricusazione da parte del ricorrente - non è prevista dalla legge alcuna incompatibilità tra il Magistrato di Sorveglianza che ha emesso il provvedimento ex art. 684 c.p.p. e la sua partecipazione al collegio, che deve decidere sulla richiesta di differimento facoltativo della esecuzione della pena.
Inammissibili infine devono ritenersi tutte le censure relative al diniego della liberazione anticipata.
Invero il ricorrente non denuncia vizi logico-giuridici della motivazione, ma propone censure che, riguardando circostanze già correttamente esaminate nell'ordinanza impugnata, si risolvono in censure di fatto non consentite in sede di legittimità. In particolare il Tribunale di Sorveglianza ha fondato il proprio convincimento su specifici elementi risultanti dagli atti, dai quali è emerso che il ricorrente nei semestri in esame non ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, sia perché, in mancanza di elementi contrari, la sua partecipazione all'associazione criminale doveva considerarsi attuale fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, sia perché il suo comportamento, caratterizzato da ben sei evasioni dagli arresti domiciliari, rivelava in modo sintomatico la sua volontà di non adeguarsi alle regole della detenzione.
Parimenti inammissibile è il motivo relativo alla disparità di trattamento con altri coimputati, tenuto conto che in materia di sorveglianza vige il principio dell'autonomì a dei procedimenti. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004