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28 novembre 2012
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31 gennaio 2019
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25 agosto 2024
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Art. 346-bis.
(( (Traffico di influenze illecite).
((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)) .
(( (Traffico di influenze illecite).
((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)) .
Commentari • 400
- 1. Traffico di influenze illecite: quando si configura il reato previsto dall'art. 346 bis c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 giugno 2023 · 82.75215
[…] sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di traffico di influenze illecite previsto e punito dall'art. 346 bis del codice penale. […] legge 9 gennaio 2019, n. 3 , e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p. , in quanto, in quest'ultima fattispecie, […] 28/04/2017 , n. 37463 Il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p. in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; […] 14/12/2016 , n. 4113 Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., si differenzia, […]
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Giurisprudenza • 373
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/02/2024, n. 19357Provvedimento: […] la Corte di appello di Roma riformava la pronuncia di primo grado, qualificando i fatti ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. e rideterminando la pena inflitta, e confermava nel resto la decisione adottata dal Tribunale di Frosinone. […] IOzione di legge, in relazione agli artt. 2 e 346-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, […] IOzione di legge, in relazione agli artt. 346 e 346-bis cod. pen., […] La più volte citata legge n. 3 del 2019 ha modificato il testo dell'art. 346- bis cod. pen., […] così, palesata nel senso che l'intervento aveva lo scopo della «riformulazione della fattispecie incriminatrice del traffico d'influenze illecite (articolo 346-bis del codice penale), […]Leggi di più...
- continuità normativa·
- configurabilità·
- condizioni·
- condotte già integranti gli estremi dell’abolito millantato credito corruttivo·
- delitto di truffa·
- esclusione·
- traffico di influenze illecite·
- delitti·
- reati contro la pubblica amministrazione·
- millantato credito·
- dei privati