Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8689 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP8 6 8 6 0 1 I NOME DEL PORCO ITA IAN Oggetto SOCIETA- COOPERATIVA SEZIONE PRIMA CIVILE восита а DEL BERAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18291/99 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente e Relatore LE Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Cron. 19872 ADAMO Consigliere Dott. Mario 3089 Consigliere Rep. Dott. PE Maria BERRUTI Ud. 26/03/2001 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig._ IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 13002 COOPERATIVA IL SESTANTE a r.l., in persona del 26 GIU 2001 il IL CANCELLIERE Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA I. CANCELLERIA MANTEGAZZA 24, presso il signor DI GI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE SCORZA e ROMANO COLARUSSO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TA NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MAES 43, presso l'avvocato GIANCARLO STORRI, 2001 che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati 854 NICOLA MARZIA e LEONARDO BAUCINA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 194/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 18/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2001 dal Presidente Relatore Dott. Corrado CARNEVALE;
udito per il resistente, l'Avvocato Colarusso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto con- - fermava la sentenza del Tribunale di Taranto con cui accogliendosi l'opposizione dell'odierna parte intimata - era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente dello stesso Tribunale nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di lire 6.000.000 in favore della cooperativa edilizia a r.l. "Il Sestante", in quanto la deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa adottata nella ri- unione del 31 maggio 1991, in base alla quale era stato 2 posto a carico di ciascuno dei soci il versamento di quella somma, era nulla per illiceità dell'oggetto. La cooperativa "Il Sestante" ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la parte intimata con controricorso. Motivi della decisione dell'accertamento dell'ammissibilità del Ai fini ricorso, deve essere presa in esame la questione rela- tiva agli effetti, sul presente giudizio di legittimi- tà, del giudicato formatosi, in seguito al rigetto del ricorso della cooperativa "Il Sestante", pronunciato da questa Corte Suprema con la sentenza 5 maggio 1998, n, 4501, contro la sentenza della Corte di appello di Lec- ce sezione distaccata di Taranto - con cui, nel giu- dizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa nei confronti del socio PE Biz- zarro, è stata dichiarata la nullità della medesima de- libera del consiglio di amministrazione del 31 maggio 1991, posta a base del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza impugna- ta. Come questa Corte Suprema ha più volte statuito (ex plurimis, v. sent. 14 dicembre 2000, n. 15786) pro- nunciando sui ricorsi proposti dalla cooperativa "Il Sestante" contro analoghe sentenze emesse dalla stessa 3 Corte territoriale nei confronti di altri soci, la di- chiarazione di nullità di una deliberazione del consi- glio di amministrazione di una società che sia diretta- mente lesiva dei diritti dei soci ha effetto nei con- fronti di tutti i soci. Conseguentemente la dichiarazione di nullità della deliberazione 31 maggio 1991 del consiglio di ammini- strazione della cooperativa ricorrente, pronunciata con sentenza passata in giudicato oltre un anno prima la proposizione del ricorso, ha effetto anche nei confron- ti dell'odierna parte intimata ed ha fatto venir meno l'interesse della cooperativa a proporre il ricorso, non potendo la ricorrente conseguire da esso alcun uti- le risultato pratico, dal momento che, in caso di suo accoglimento, il giudice di rinvio non potrebbe far ri- vivere nei confronti dell'odierna parte intimata una delibera del consiglio di amministrazione della coope- rativa già dichiarata nulla, con effetto rispetto a tutti i soci, con sentenza passata in giudicato. Tale difetto di interesse, già sussistente al mo- della proposizione del ricorso, rende mento quest'ultimo inammissibile. La ricorrente deve, quindi, essere condannata alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del- la parte controricorrente, delle spese del giudizio, di cassazione, liquidate in complessive lire 1.225.000, di cui lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001. Il Presidente estensore IA Corrado Carnevale R 1 LLE lowor 0 0 E C 2 N A IU C Maria ni N Nuzzo E G IN R ELLIE TA 6 SITA 2 uzzo E C 12 AN R O IE i N P C zzo E nie l, LL D IL D ria E gg о u i N C a ит N L O D A ria C б a IL M до 10 7 260.000 NOT hoooo TOT. 290000 довт 5,77 5 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 160.2004 Serie 4 al versate €1.55.171 (OTO CENTO N VANTA CONEVE AT(euro p. Il Dirigen Area Servizi (Dott.ssa M A FILIPPO) Il Responsate izlar (Dr