Sentenza 26 settembre 2014
Massime • 1
È affetto da nullità il provvedimento con il quale il giudice di pace dichiari l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione penale sul presupposto che il decreto di citazione a giudizio non contiene l'indicazione delle circostanze da accertare attraverso l'esame dei testi di cui si chiede l'ammissione, dal momento che tale mancanza deve ritenersi produttiva soltanto della inammissibilità del mezzo di prova dedotto ma non della nullità del decreto di citazione, dovendosi questa configurare solo nel caso in cui faccia difetto l'indicazione della "imputazione" e delle "fonti di prova".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2014, n. 48708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48708 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 26/09/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2676
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 20274/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
nei confronti di:
DI TO N. IL 14/09/1962;
avverso la sentenza n. 236/2009 GIUDICE DI PACE di CATANIA, del 04/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. MORONI Roberto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, il giudice di pace di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EF AN, imputato dei delitti di ingiurie, minacce e lesioni in danno di IS MA, per inammissibilità dell'esercizio dell'azione penale.
L'inammissibilità sarebbe derivata dalla violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 2, lett. c), in quanto il P.M., nel chiedere l'esame del teste IS, avrebbe omesso di indicare le circostanze su cui l'esame si sarebbe dovuto svolgere.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania sostenendo una violazione di legge, ai limiti dell'abnormità, non potendo la dedotta omissione determinare altro che l'inammissibilità del mezzo di prova richiesto piuttosto che la dichiarata inammissibilità dell'azione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. È, invero, del tutto nullo, ma non abnorme trattandosi di sentenza che è l'epilogo fisiologico del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice di pace dichiari l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione penale sul presupposto che il decreto di citazione a giudizio non contenga l'indicazione delle circostanze da accertare attraverso l'esame testimoniale, dal momento che la sanzione espressamente prevista per tale eventuale nullità è soltanto quella della inammissibilità del mezzo di prova: sanzione che non impedirebbe comunque il prosieguo della istruzione dibattimentale anche attraverso l'esercizio dei poteri officiosi del Giudice (v. Cass. Sez. 5^ 15 giugno 2004 n. 31517). Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 6, nel prevedere, sotto l'imperio della regola della tassatività delle nullità, i casi di tale patologia della citazione, rinvia, tra l'altro, al comma 2, lett. c), evidentemente intendendo sanzionare la mancata o insufficiente indicazione dei requisiti del decreto ivi elencati:
ossia la "imputazione" e le "fonti" di prova.
Un diverso ed autonomo precetto disciplina, a seguire, il caso della difettosa indicazione delle circostanze dell'esame testimoniale eventualmente prospettato e la sanzione, stavolta, cade "chirurgicamente" sulla utilizzabilità del mezzo di prova e non anche sulla validità dell'intero rapporto processuale. Nel caso di specie, poi, non sussisteva nemmeno, in punto di fatto, la assunta violazione del citato D.Lgs., art. 20, lett. c) dal momento che la indicazione delle circostanze su cui doveva vertere l'esame della testimone, parte offesa degli ascritti reati, non poteva che riguardare i fatti oggetto del capo d'imputazione. Invero, giova ricordare come la giurisprudenza costante di questa Corte ritenga, in linea di principio, che l'obbligo dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni, imposto dall'art. 468 c.p.p., comma 1, sia necessario solo quando tali circostanze si discostino dal capo di imputazione, ampliandosi così la tematica che si intende proporre nell'istruttoria dibattimentale. Detto obbligo deve ritenersi rispettato non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze sono indicate con richiamo diretto al capo di imputazione, ma anche quando sia possibile dedurre "per relationem" che la persona indicata è tra i protagonisti dei fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamata a deporre sono ricomprese in esso o in altri atti che debbono essere noti alle parti.
Infatti la finalità dell'art. 468 c.p.p. è quella di tutelare le parti del processo contro la introduzione di eventuali prove a sorpresa e di consentire loro la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (v. Cass. Sez. 5^ 24 novembre 2005 n. 583 e Sez. 4^ 10 maggio 2007 n. 25523).
3. In definitiva, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di pace di Catania per lo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014