Articolo 494 del Codice penale
Articolo 457Articolo 459
Versione
1 luglio 1931
Art. 494.

(Sostituzione di persona)

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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