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7 settembre 2017
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1 ottobre 2018
1 ottobre 2018
Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici) 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia' in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivita' del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell' articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi elettronici nonche' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall' articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilita'.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) .
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 . Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalita' di determinazione delle responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalita'.
6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non e' applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio e' tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivita' del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell' articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi elettronici nonche' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall' articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilita'.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) .
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 . Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalita' di determinazione delle responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalita'.
6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non e' applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio e' tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
Commentari • 5
- 1. Scatole nere in auto: la Cassazione frena e solleva dubbiAvv. Antonio Scardino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 2 settembre 2020 · 8.592173
L'ordinanza 13725/2024 del 16 maggio 2024 della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sull'articolo 145-bis del Codice delle assicurazioni private, ha gettato nuova luce su un tema controverso e di grande attualità: il valore probatorio delle registrazioni delle cosiddette “scatole nere” installate a bordo dei veicoli. […]
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