Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 04097097/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEORT SEZIONE LAVORO igg.ri Composta dagli Ill.mi. R.G.N.14807/00 Dott. Stefano CICIRETTI residente Dott. Fernando LUPI Consigliere 3384 Cron. Dott. Attilio CELENTANO LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Antonio Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente: SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: IA CO, CA RO e D'DR RO, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. Depretis n. 102, l'avv.presso RO cheDario Esposito, li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ A.N.M. (già AZIENDA TRANVIE AUTOFILOVIE DI NAPOLI - ATAN), in persona del direttore generale e legale rappresentante ing. Renato Muratore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, : rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Rizzo, giusta 4778 1 delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2402 depositata il 24 giugno 1999 (R.G. n. 40146/96). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Svolgimento del processo e motivi della decisione CO NO, RO AC e RO D'EA, tutti tre dipendenti dell'azienda odierna resistente, ex bigliettai poi passati alla qualifica di addetti alla manutenzione ottavo livello, con ricorso a questa Corte hanno richiesto, sulla base di due motivi, la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, confermativa della decisione in data 9 gennaio 1995, con la quale il Pretore di Napoli aveva rigettato la domanda da essi proposta per ottenere 2 1'accertamento del loro diritto ad essere inquadrati nel sesto livello, operaio qualificato, ė la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive. L'azienda intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. La Corte rileva la inammissibilità del ricorso proposto dal D'EA, in quanto per la transazione della lite conclusa il 10 aprile 2000 dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Napoli, e risultante in atti, il predetto ricorrente già prima della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita il 24 giugno 2000, поп aveva interesse all'impugnazione. Quanto al ricorso degli altri due ricorrenti NO e AC, manifestamente infondato è il primo motivo. Con esso i ricorrenti denunciano vizi di motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a criticare il giudizio del Tribunale sul grado di complessità е Bulla necessità di conoscenze teorico-pratiche e di adeguata professionalità, ritenuti caratterizzanti del sesto livello invocato, essendo, invece, i compiti di manutenzione dell'ottavo livello (rivestito dai 3 ricorrenti) ritenuti "semplici" e quindi la censura, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito, senza che siano stati evidenziati vizi del ragionamento seguito dal Tribunale, esula dalla tipologia legale prevista dall'art. 360 cod. proc. civ. Neppure può essere accolto il secondo motivo, con il quale i ricorrenti, nel denunciare la mancata ammissione della prova testimoniale, richiesta nell'atto introduttivo del giudizio e reiterata in appello, non trascrivono e non specificano in alcun modo i capitoli di prova, per cui non è soddisfatto il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. fra le altre Cass. 1° agosto 2001 n. 10493, 12 giugno 2001 n. 7938). Pertanto, il ricorso del D'EA deve essere dichiarato inammissibile e quello degli altri due ricorrenti, manifestamente infondato, va rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, per il criterio della soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
sentito il P.G., dichiara La Corte, 4 inammissibile il ricorso del D'EA ė rigetta quello proposto da CO NO C RO AC;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell'azienda resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro2630, oltre a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) рег onorari. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002,in Camus Ai Consiglio Il Presidente Il Consigliere est. 0Louayen CANCELLIERS Depositate in ☑ renteria 1/20 MAR 2903 CANCELLIERE