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Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25341 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA AN LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 25341 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AN AR in relazione alla sofferta restrizione in carcere e poi agli arresti domiciliari per i delitti di cui agli artt. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 (capi B, C e D), rispetto ai quali, dopo la condanna in primo grado per le sole fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente contestate ai capi B, C e D, era stato assolto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza passata in giudicato. 1.1. Per il giudice della riparazione la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza delle contestate ipotesi criminose, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite da una complessa attività di indagine riguardante l'espletamento di cospicue cessioni di sostanze stupefacenti, come il AN - alla stregua di quanto, peraltro, da costui ammesso - avesse incontrato due volte, a distanza di pochi giorni, OS LI, che sapeva essere un rapinatore, in compagnia di altri individui a lui sconosciuti, risultati essere soggetti pluripregiudicati legati a pericolosi ambienti criminali. Per come accertato dagli inquirenti, le modalità di svolgimento dei suddetti incontri - presso una tavola calda sita in una zona estremamente periferica, della durata di soli venti minuti e con successivo veloce allontanamento, spiegato dall'Osnnan in una conversazione captata come determinata dalla sensazione della presenza sui luoghi della polizia - ne comproverebbe la natura quanto meno ambigua ed equivoca, tale da giustificare l'adozione, da parte del giudice della riparazione, del provvedimento di rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., qualificando la condotta dell'istante come un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN AR, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del comportamento gravemente colposo a lui riferibile, di ostacolo alla concessione dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Il AN non avrebbe perpetrato nessun comportamento di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., avendo sin da subito spiegato agli inquirenti, con spontaneità e chiarezza, la natura dei rapporti intercorsi con l'OS, così come 2 l'esatta modalità di svolgimento dei due incontri avuti con lui e i suoi accompagnatori, nei quali non era stato integrato nessun comportamento illecito, come, del resto, ritenuto dal giudice di merito nella sentenza di assoluzione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 3 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. E' stato, poi, reiteratamente precisato come la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, possa essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali frequentazioni 4 ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565-01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498-01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436-01) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610-01) ovvero condotte di connivenza passiva (in caso di ricorrenza di determinati indici), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293-01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente. Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, risulta giudizialmente accertato come il AN, per come peraltro da costui ammesso, avesse in due circostanze, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, incontrato OS LI, che sapeva essere un rapinatore, in compagnia di altri soggetti, poi accertati essere pluripregiudicati legati a pericolosi ambienti criminali. In entrambe le circostanze il AN e gli altri individui avevano avuto un comportamento equivoco e ambiguo, essendosi incontrati presso una tavola calda sita in posizione assai periferica, per poi allontanarsi precipitosamente dopo soli venti minuti, peraltro esplicando l'OS nel corso di un dialogo intercettato come tale veloce allontanamento fosse stato determinato dalla percezione della presenza in loco della polizia. La Corte di appello ha, quindi, congruamente qualificato le indicate condotte come integrative della colpa grave di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento del beneficio invocato. 5. Alla stregua degli indicati elementi, infatti, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. 5 La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento impugnato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritiene il Collegio che, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, non ricorrano giusti motivi per condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2023 Il Consigliere estensore
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2023 Il Consigliere estensore