Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 9330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9330 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
0 9 33 0 /0 2 BLICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E SUPREMA D I CASSAZIONE OGGETTO: H 3 3 5 0 1 SEZIONI UNITE CIVILI Impiego pubblico . T 3 A R S 7 - A S ' 8 L A - L T 1 , E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n.16307/00 A D A S I E E S P G S N Carbone - Presidente di Sez.- Cron.2545 I G E S E N L I G Dot .ncenzo A O A A O L T D L T E E I J , R " I O Primo Presidente Rep. ff. di R D T S O I G E R Presidente di Sez.- Ud. 21.2.2002 Rafaele Corona Consigliere Rel.- Giovanni Prestipino RavagnaniIT Erminio 11 F Alessandro Criscuolo 11 " Vincenzo Proto " TF Maria Gabriella Luccioli IT MA Rosario Morelli "T IA " Giulio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge. - Ricorrente contro 236 Fontana MA, elett.te dom.to in Roma, Via Lunigiana n. 6, presso lo studio dell'Avv. C. D'Agostino, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Intilisano come da procura speciale a margine del controricorso. - Controricorrente del Tribunale di per l'annullamento della sentenza Messina n. 792 del 18.2.2000 (R.G.n. 318/95); Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.2.2002 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Domenico Iannelli, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e con rinvio della causa ad una Sezione semplice per il resto. Svolgimento del processo Con ricorso del 22 ottobre 1993 MA Fontana conveniva davanti al Pretore del Lavoro di Messina il Ministero del Tesoro e, premesso che la sua istanza amministrativa ed il successivo ricorso avevano avuto esito negativo, chiedeva che fosse riconosciuto il suo stato di invalido civile. Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della 2 domanda per carenza di interesse nonché il proprio difetto di nel merito,legittimazione passiva er contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 17 dicembre 1994 il Pretore, rilevato che nelle more del giudizio la competente Commissione medica aveva riconosciuto che il Fontana era invalido al 49%, dichiarava cessata la materia del contendere. Questa pronuncia, impugnata dal Ministero del Tesoro, veniva confermata dal Tribunale di Messina con sentenza del 18 febbraio 2000, con la quale veniva anche ribadito quanto aveva rilevato il primo giudice in ordine alla ammissibilità della domanda e alla esistenza della legittimazione passiva del Ministero appellante. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per il Ministero del Tesoro in base a duecassazione distitinti motivi. Ha resistito con controricorso il Fontana. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso (contrassegnato con i numeri cardinali 1 e 2) il Ministero del Tesoro deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il vizio di motivazione in cui sarebbe 3 incorso il Tribunale di Messina in relazione al mancato rilievo d'ufficio di tale difetto (art. 360, primo comma n. 1 e 5, c.p.c.) e sostiene, in sintesi, che lo stesso Tribunale, senza tenere conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1590 del 1989, non ha considerato che il Fontana, non essendo ancora iscritto nelle liste speciali del non potevacollocamento, vantare alcuna posizione di diritto soggettivo. l'accertamento sanitario Aggiunge il ricorrente che chiesto dall'interessato ai competenti organi della pubblica amministrazione, in capo ai quali non poteva non rilevarsi "la sussistenza di una sfera di discrezionalità tecnica", era rivolto ad ottenere l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento, con la conseguenza che la controversia non aveva natura né assistenziale né previdenziale. Questo motivo è privo di fondamento. Con l'art. 1 1. 15 ottobre 1990 n. 295, con la quale è stata avviata la revisione della materia dell'invalidità civile, è stata prevista l'esistenza di un unico procedimento per l'accertamento sanitario stato didello invalido, necessario sia per provvidenze economiche poste a l'erogazione delle pubblicadei competenti organi della carico 4 amministrazione (la pensione di inabilità, l'assegno di invalidità e l'indennità di accompagnamento), sia per "usufruire di benefici diversi da quelli innanzi ad esempio, quello relativoindicati" (come, all'iscrizione nelle speciali liste del collocamento). In particolare, il medesimo art. 1, dopo avere indicato nei commi dal primo all'ottavo le varie fasi del complesso procedimento amministrativo conseguente alla domanda proposta dall'interessato, nell'ultima alinea dell'ottavo comma ha stabilito che "avverso la decisione del Ministro del Tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario". Nelle successive disposizioni di legge, che sono state poi emanate dal legislatore per regolare la materia e che in questa sede non occorre esaminare per non essere le stesse applicabili, ratione temporis, alla fattispecie sottoposta alla decisione della Corte, non è stata inserita alcuna disposizione di legge contraria a quella or ora riportata in materia di Quideterminazione della giurisdizione. basta solo - emanatorichiamare il d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698 in forza dell'art. 17, secondo comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400 (recante la disciplina dell'attività del Governo l'ordinamento della Presidenza del Consiglio deie Ministri) e contenente il regolamento previsto dall'art. 11, primo comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537 per sottolineare che, dopo che con l'art. 1 è stato descritto il procedimento (unico) per "ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo", nell'art. 3, quinto comma, è stato ribadito che avverso le decisioni definitive emanate a conclusione del procedimento medesimo nonché avversO "le omesse convocazioni a visita" "è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario". Dal tenore di queste disposizioni di legge trova conferma l'assunto, enunciato in numerose sentenze emesse da queste Sezioni Unite, secondo cui la verifica delle condizioni stabilite dal legislatore per l'accertamento dello stato di invalidità, ivi compreso quello sanitario e qualunque sia lo scopo perseguito dall'interessato, integra l'esplicazione di una discrezionalità tecnica (e non amministrativa) da parte degli organi della pubblica amministrazione a ciò deputati dalla legge;
con la conseguenza che, ove fra privato insorga unal'amministrazione ed il controversia perché il privato contesta i risultati raggiunti a conclusione del procedimento amministrativo, la controversia stessa non può che appartenere alla cognizione del giudice ordinario, 6 essendo in discussione ancorché il soggetto privato richieda, allegando la ricorrenza delle condizioni prescritte, non già l'erogazione delle provvidenze economiche, ma (soltanto), come è avvenuto nella specie, l'iscrizione nelle speciali liste del l'esistenza di un vero e proprio dirittocollocamento - soggettivo e non di un interesse legittimo (cfr. Cass. Sez. Un. 24 agosto 1999 n. 591; v. pure Cass. Sez. Un. 11 novembre 1998 n. 11352, secondo cui nella specie l'attività amministrativa ha per oggetto una semplice operazione di certazione;
cfr., nello stesso senso, Mr Cass. Sez. Un. 17 dicembre 1999 n. 911 e Cass. Sez. Un. 17 dicembre 1999 n. 912). La consistenza di diritto soggettivo (e non di interesse legittimo) in ordine alla situazione giuridica asseritamente lesa, del resto, ha formato oggetto di espressa enunciazione nella sentenza n. 522 emessa da queste Sezioni Unite il 25 luglio 2000, nella quale, riguardo ad una questione identica a quella in esame, è stato precisato che le controversie in materia di invalidità civile appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario "non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all'erogazione delle prestazioni assistenziali, ma anche quando l'interessato deduce l'esistenza di un grado di invalidità tale da 7 giustificare l'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, dato che, vertendosi in tema di discrezionalità tecnica e non amministrativa, le competenti commissioni mediche sono prive di poteri autoritativi cui possa contrapporsi un interesse legittimo del privato". Dai rilievi che precedono risulta l'infondatezza di tutte le argomentazioni svolte dal Ministero del Tesoro il quale, come occorre sottolineare, finisce l'ammettere che nella materia dell'invalidità con Mi la discrezionalità è tecnica e civile non amministrativa (v. pag. 9 del ricorso per cassazione) dovendosi pure rilevare l'inconferenza del riferimento 1590 fatto dal medesimo Ministero alla sentenza n. emessa da queste Sezioni Unite il 3 aprile 1989 nella quale è stato affermato che le disposizioni di legge che regolano i poteri della pubblica amministrazione riguardo ai requisiti occorrenti per l'iscrizione nelle apposite liste speciali dell'ufficio di collocamento hanno natura di norme di azione - non potendo questa come è stato testualmente tesi essere più condivisa, asserito nella sentenza n. 911 del 1999 sopra indicata, alla luce della legislazione relativa alla specifica materia e in forza della evoluzione della 8 giurisprudenza della Corte, la quale dalla nuova disciplina ha tratto la necessaria conseguenza. Tenuto conto di- tutte le considerazioni che precedono, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti debbono essere rimessi alla Sezione Lavoro della Corte per l'esame degli altri motivi.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro della Corte per l'esame degli altri motivi. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2002 Il Presidente: Vinfarben Il Consigliere estensore:fiovannflinikaine IL CANCELLIERE C Glovanni Giambattist Depositata in Cancelleria 26 GIU. 2002 oggi, 11 T N E IL CANCELLIERE C R B A Giovanni Giambattis!> 9