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Sentenza 25 ottobre 2023
Sentenza 25 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2023, n. 43283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43283 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
visti gli atti del procedimento a carico di PA AN CU nato il [...], il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DO Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Dario Gucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 gennaio 2023 con la quale il Tribunale di Firenze ha assolto TA AN NI dal reato di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. per la particolare tenuità del fatto. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 131-bis, 133 e 648 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla particolare tenuità del fatto. Il Tribunale, con motivazione apparente e manifestamente illogica, avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell'ipotesi attenuata del reato di Penale Sent. Sez. 2 Num. 43283 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 17/10/2023 ricettazione e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. senza tenere conto del valore economico del persona! computer ric:ettato dall'imputato pari ad euro 350,00 nonché del grave danno affettivo subito dalla persona offesa a seguito della perdita irreversibile dei files contenenti fotografie della figlia della persona offesa e dati sensibili bancari conseguente alla formattazione del persona! computer. Il giudice di merito, con motivazione manifestamente illogica, avrebbe fondato il giudizio di particolare tenuità sulla ritenuta «fungibilità» del bene ricettato senza tenere conto dell'accertata infungibilità dei files cancellati dalla memoria del persona computer sottratto alla persona offesa 3. Il difensore del ricorrente, in data 12 ottobre, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. A giudizio della difesa il dolo del reato di ricettazione non si estenderebbe alla parte immateriale del bene ricettato non avendo il ricettatore alcun interesse ai dati contenuti nel personal computer di provenienza delittuosa, di conseguenza la loro eliminazione non ricadrebbe «nello spettro di azione della volontà» del ricorrente (pag. 2 della memoria difensiva). La mancanza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a dimostrare che l'imputato abbia materialmente operato la cancellazione dei files comporterebbe l'applicazione della disciplina della tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in considerazione del minimale valore del persona! computer sottratto alla persona offesa. fr CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. La Corte territoriale, con motivazione minimale ed apparente, ha ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato perfezioni la fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. con conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. esclusivamente in considerazione del modico valore del persona! computer ricettato, della «fungibilità del suo utilizzo» e dall'episodicità della condotta. 2. I giudici di appello non hanno tenuto conto del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata di ricettazione, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa (vedi tra le altre SE.Z. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01). 2 Così deciso il 17 o tobre 2023 La Presidente Il C e sore La Corte di merito, con motivazione del tutto apodittica, ha ravvisato la tenuità della condotta senza tenere conto del valore economico del personal computer ricettato dall'imputato (pari a 350,00 euro) e del significativo danno subito dalla persona offesa a seguito della formattazione del personal computer stesso. 3. Con riguardo alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., va ribadito che, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario, pertanto, è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore, valutazione non riscontrabile nella sentenza impugnata (vedi Sez. U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La Corte di merito, facendo ricorso a mere clausole di stile, ha omesso di motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità e l'entità del contrasto rispetto alla legge con conseguente carenza di motivazione sul punto. 4. In considerazione della fondatezza del motivo di ricorso si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio.
visti gli atti del procedimento a carico di PA AN CU nato il [...], il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DO Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Dario Gucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 gennaio 2023 con la quale il Tribunale di Firenze ha assolto TA AN NI dal reato di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. per la particolare tenuità del fatto. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 131-bis, 133 e 648 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla particolare tenuità del fatto. Il Tribunale, con motivazione apparente e manifestamente illogica, avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell'ipotesi attenuata del reato di Penale Sent. Sez. 2 Num. 43283 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 17/10/2023 ricettazione e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. senza tenere conto del valore economico del persona! computer ric:ettato dall'imputato pari ad euro 350,00 nonché del grave danno affettivo subito dalla persona offesa a seguito della perdita irreversibile dei files contenenti fotografie della figlia della persona offesa e dati sensibili bancari conseguente alla formattazione del persona! computer. Il giudice di merito, con motivazione manifestamente illogica, avrebbe fondato il giudizio di particolare tenuità sulla ritenuta «fungibilità» del bene ricettato senza tenere conto dell'accertata infungibilità dei files cancellati dalla memoria del persona computer sottratto alla persona offesa 3. Il difensore del ricorrente, in data 12 ottobre, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. A giudizio della difesa il dolo del reato di ricettazione non si estenderebbe alla parte immateriale del bene ricettato non avendo il ricettatore alcun interesse ai dati contenuti nel personal computer di provenienza delittuosa, di conseguenza la loro eliminazione non ricadrebbe «nello spettro di azione della volontà» del ricorrente (pag. 2 della memoria difensiva). La mancanza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a dimostrare che l'imputato abbia materialmente operato la cancellazione dei files comporterebbe l'applicazione della disciplina della tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in considerazione del minimale valore del persona! computer sottratto alla persona offesa. fr CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. La Corte territoriale, con motivazione minimale ed apparente, ha ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato perfezioni la fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. con conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. esclusivamente in considerazione del modico valore del persona! computer ricettato, della «fungibilità del suo utilizzo» e dall'episodicità della condotta. 2. I giudici di appello non hanno tenuto conto del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata di ricettazione, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa (vedi tra le altre SE.Z. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01). 2 Così deciso il 17 o tobre 2023 La Presidente Il C e sore La Corte di merito, con motivazione del tutto apodittica, ha ravvisato la tenuità della condotta senza tenere conto del valore economico del personal computer ricettato dall'imputato (pari a 350,00 euro) e del significativo danno subito dalla persona offesa a seguito della formattazione del personal computer stesso. 3. Con riguardo alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., va ribadito che, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario, pertanto, è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore, valutazione non riscontrabile nella sentenza impugnata (vedi Sez. U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La Corte di merito, facendo ricorso a mere clausole di stile, ha omesso di motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità e l'entità del contrasto rispetto alla legge con conseguente carenza di motivazione sul punto. 4. In considerazione della fondatezza del motivo di ricorso si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio.