Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 2
La norma di cui all'art. 343 comma primo cod. proc. civ., secondo la quale l'appello incidentale si propone (nella vecchia formulazione) nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., ovvero (nella nuova formulazione introdotta con la novella di cui alla legge n. 353 del 1990) nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ., senza quindi che occorra notificare l'atto di impugnazione, è applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già costituita, ma non quando detta impugnazione incidentale sia proposta nei confronti di parti non costituite, richiedendosi in tale ipotesi la notificazione del relativo atto, per consentire a queste ultime di prenderne conoscenza a tutela del proprio diritto di difesa.
Nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., dell'impugnazione incidentale alle parti non costituite, la sentenza di appello può essere cassata in sede di legittimità soltanto se al momento della decisione della Suprema Corte non siano ancora decorsi per la parte pretermessa i termini per l'appello, mentre in caso contrario la violazione resta priva di effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6802 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CESPA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 6, presso l'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GARBOLI REP SpA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso l'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
ITALSTRADE SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 627/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Sassani, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Giacobbe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
per l'accoglimento del secondo motivo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico dell'11 novembre 1987 le società AR s.p.a., IM.CO. s.p.a. (successivamente incorporate nella AR - Rep s.p.a.), LS s.p.a. e ES s.p.a. si associavano in raggruppamento temporaneo al fine di partecipare all'appalto concorso di cui al bando del Ministero delle Finanze del 15 ottobre 1987, avente ad oggetto la costruzione di un complesso immobiliare destinato a sede della circoscrizione doganale di Roma I, conferendo mandato alla AR s.p.a. per l'espletamento di ogni attività utile per l'aggiudicazione dell'opera.
Nella stessa data tali società sottoscrivevano un regolamento interno che all'art. 10 prevedeva l'impegno della ES s.p.a. a "reperire l'area necessaria per l'offerta all'Ente committente, acquisendone la disponibilità nella forma richiesta, ed a metterla a disposizione del raggruppamento per il successivo trasferimento di proprietà nei modi e nei tempi che saranno concordati con l'Ente committente, sollevando al riguardo tutte le altre imprese associate da ogni responsabilità nei confronti del Committente e dei terzi" Nella stessa clausola si precisava che "nei rapporti interni tutti gli oneri comunque afferenti l'acquisizione ed il trasferimento dell'area saranno ripartiti secondo le innanzi citate quote di partecipazione al raggruppamento".
Il 9 novembre 1987, ossia due giorni prima della costituzione dell'associazione temporanea di imprese, la ES s.p.a. aveva provveduto a concludere due contratti di opzione gratuita e due preliminari di compravendita aventi ad oggetto terreni da destinare all'opera di cui all'appalto, sottoposti alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.
Il 12 novembre 1987 la AR s.p.a., quale mandataria del raggruppamento: presentava all'Amministrazione finanziaria l'offerta, che prevedeva l'utilizzazione dei terreni di cui ai suindicati contratti.
Il 20 novembre 1987 la AR s.p.a., a richiesta della ES s.p.a. ed anche per conto delle altre mandanti, corrispondeva ad uno dei due promittenti venditori la somma di L. 500.000.000, ottenuta il 12 novembre 1987 a titolo di finanziamento dal Banco di Roma. Poiché il Ministero non aveva in seguito adottato alcuna delibera sull'offerta presentata dal raggruppamento, la AR s.p.a. con lettera del 6 febbraio 1994 chiedeva alla ES s.p.a. la restituzione della somma suindicata, che nel frattempo era stata resa dal promittente venditore, ma detta società replicava di aver versato ai contraenti all'atto della stipula dei due preliminari, a titolo di caparra confirmatoria, l'importo complessivo di L. 1.300.000.000 , successivamente restituitole dal titolari delle aree per il mancato espletamento dell'appalto concorso, e sollecitava il pagamento pro quota da parte degli altri membri dell'associazione temporanea degli oneri finanziari sostenuti in relazione all'esborso di tale somma, quantificati in L.981.552.549, cui andava detratta la somma di L.500.000.000 relativa all'anticipazione effettuata dalla AR s.p.a.
La ES s.p.a. chiedeva quindi la costituzione del collegio arbitrale previsto nell'accordo, il quale con lodo del 7 - 17 ottobre 1995 dichiarava a maggioranza che la AR - Rep s.p.a. e la LS s.p.a. non erano tenute a pagare le somme richieste dalla ES s.p.a. e che quest'ultima società non era tenuta a pagare alla prima l'importo preteso.
Con atto notificato il 23 febbraio 1996 la AR - Rep s.p.a. impugnava detta pronuncia e chiedeva che, previa declaratoria di nullità della stessa, la s.p.a. ES fosse condannata a pagare la somma di L. 500.000.000.
La ES s.p.a., costituitasi, proponeva impugnazione in via incidentale e chiedeva che, previa declaratoria di nullità del lodo, la AR - Rep s.p.a. e la LS s.p.a. fossero dichiarate sue debitrici della somma di L. 981.552.549 e fossero condannate al pagamento, previa detrazione della somma di L. 500.000.000 già versata, dell'importo di L. 481.552.549, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché delle spese del giudizio arbitrale. Con sentenza del 19 dicembre 1996 - 26 febbraio 1997 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l'impugnazione incidentale nel confronti della LS s.p.a., cui l'impugnazione stessa non era stata notificata rigettava l'impugnazione incidentale nel confronti della AR Rep s.p.a. ed in accoglimento di quella principale dichiarava la nullità del lodo nel punto in cui aveva escluso il debito della ES s.p.a. nei confronti della AR - Rep s.p.a.: per l'effetto, in parziale riforma, condannava la ES s.p.a. al pagamento della somma di L. 500.000.000, con gli interessi legali dal 16 novembre 1994, nonché al pagamento delle spese del grado e di quelle relative al procedimento arbitrale. Osservava in motivazione la Corte di merito che erroneamente gli arbitri avevano negato rilevanza alla lettera in data 31 dicembre 1993 con la quale la ES s.p.a. aveva riconosciuto il proprio obbligo di restituzione della somma suindicata, atteso che detta scrittura integrava un atto di ricognizione di debito , che dispensava il beneficiario dall'onere di provare il rapporto sottostante.
Escludeva altresì le prospettate nullità del lodo nel punto in cui aveva negato il debito della AR - Rep s.p.a., rilevando che gli arbitri avevano correttamente interpretato. nel rispetto dei principi ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e tenendo conto del comportamento complessivo , anche pregresso, delle parti, l'art. 10 dell'accordo tra loro intercorso, nel senso che dalla ripartizione degli oneri in esso prevista dovevano intendersi escluse le spese sostenute in data precedente, tra le quali appunto il costo dei contratti preliminari stipulati per l'acquisto dei terreni ai fini della partecipazione all'appalto concorso.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ES s.p.a. deducendo tre motivi. Resiste con controricorso illustrato con memoria la AR - Rep s.p.a.
La LS s.p.a. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 292 e 183 comma 3 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., si deduce che la Corte territoriale ha errato nel dichiarare inammissibile l'impugnazione incidentale nel confronti della LS s.p.a., in quanto alla medesima non notificata, atteso che la relativa questione avrebbe dovuto proporsi in limine litis e che la stessa Corte, constatata la contumacia di detta società, avrebbe dovuto fissare un termine per tale notifica. Si aggiunge che l'omessa notificazione dell'appello incidentale era deducibile come motivo di ricorso per cassazione solo dalla parte contumace e che in nessun caso la mancata notifica al contumace al sensi dell'art. 292 c.p.c. è rilevabile di ufficio. Il motivo è infondato.
Va innanzi tutti osservato che la norma di cui all'art. 343 comma 1^ c.p.c., secondo il quale l'appello incidentale si propone (nella vecchia formulazione) nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione m cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli artt. 331 e 332 c.p.c., ovvero (nella nuova formulazione introdotta con la novella di cui alla legge n. 353 del 1990) nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria al sensi dell'art. 166 c.p.c., senza quindi che occorra notificare l'atto di impugnazione, è applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già costituita, ma non quando detta impugnazione incidentale sia proposta nel confronti di parti non costituite, richiedendosi in tale ipotesi la notificazione del relativo atto, per consentire a queste ultime di prenderne conoscenza a tutela del proprio diritto di difesa (v. sul punto Cass. 1998 n. 3078; 1995 n. 11827; 1995 n. 11529; 1991 n. 12650; 1988 n. 5182; 1987 n. 8209; 1986 n. 7836; 1984 n. 3963; 1982 n. 6843). È peraltro da considerare che tale adempimento si connota in modo diversificato e svolge una funzione diversa a seconda che il gravame abbia ad oggetto una sentenza pronunciata in cause inscindibili o in cause tra loro dipendenti, ovvero in cause scindibili: nel primo caso la notifica dell'atto si configura come una vocatio in ius diretta ad integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari da effettuare nel termine perentorio fissato dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c., mentre nel secondo caso essa integra soltanto una litis denuntiatio, quale provocatio ad impugnandum, ed è soggetta alla diversa disciplina dell'art. 332 c.p.c., secondo il quale il giudice è tenuto ad assegnare termine per la notifica dell'appello alle altre parti nei cui confronti l'impugnazione non è preclusa o esclusa (v. Cass. 1994 n. 7127; 1988 n. 7045; 1985 n. 2794; 1983 n. 3858; 1983 n. 2945). Come appare evidente con quest'ultima disposizione il legislatore non ha inteso garantire nella fase di impugnazione la riproduzione del processo nella sua integrità, attraverso la partecipazione necessaria di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado, ma ha soltanto avuto cura di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi di impugnazione in tale prospettiva trova la propria ragione l'esclusione dell'obbligo di notifica nelle ipotesi in cui nel confronti delle altre parti si è già formato il giudicato, per essere decorso il termine per impugnare o per aver esse prestato acquiescenza, con il conseguente venir meno del rischio di impugnazioni separate.
Tanto ritenuto in via generale, rileva la Corte che la fattispecie in esame concerne cause chiaramente scindibili.
Ed invero la richiesta rivolta dalla ES s.p.a. agli arbitri di condannare la AR - Rep s.p.a. e la LS s.p.a. al pagamento della somma di L. 481.552.549 nel limiti delle quote di loro rispettiva spettanza si sostanzia in due domande diverse, fondate su rapporti distinti , anche se tra loro connessi in relazione al titolo. La mera identità del fatto costitutivo delle pretese azionate non esclude l'autonomia dei rapporti sostanziali facenti capo all'una e all'altra società, così che la pretesa creditrice avrebbe potuto agire separatamente nei confronti di ciascuna di esse, sulla base della prevista ripartizione degli oneri relativi alla partecipazione alla cara di appalto.
Nè può rilevarsi in contrario che l'atto di impugnazione principale della AR - Rep s.p.a. era stato notificato alla LS s.p.a., determinandone quindi l'entrata nel processo: è invero evidente che, una volta ravvisato un rapporto di scindibilità tra le cause, la notifica dell'appello principale deve intendersi, secondo le osservazioni svolte in precedenza, come una mera litis denuntiatio, inidonea quindi a rendere la LS s.p.a. parte del giudizio di impugnazione.
Escluso pertanto l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e preso atto della mancata notificazione alla parte non costituita dell'appello incidentale a norma dell'art. 332 c.p.c., alla medesima Corte non restava che rilevare di ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale nei confronti della LS s.p.a., nei riguardi della quale la pronuncia arbitrale era ormai divenuta definitiva per essere scaduti gli ordinari termini di impugnazione.
Costituisce invero giurisprudenza consolidata che, nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione della norma da ultimo richiamata, la sentenza di appello può essere cassata in sede di legittimità soltanto se al momento della decisione della Suprema Corte non siano ancora decorsi per la parte pretermessa i termini per l'appello, mentre in caso contrario la violazione di tale disposizione resta priva di effetti (v. Cass. 1988 n. 7045; 1988 n. 1920; 1985 n. 2794; 1983 n. 3858;
1980 n. 9116).
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829 comma 1^ n. 4 e 5 e comma 2^ c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata, nel confermare la statuizione del lodo nel punto in cui aveva escluso che gli oneri sostenuti dalla ES s.p.a. per i preliminari di acquisto dei terreni necessari per la partecipazione all'appalto concorso andassero ricompresi tra quelli da ripartire tra le società del raggruppamento, ha commesso le stesse violazioni di norme ermeneutiche imputabili agli arbitri ed ha mancato di motivare in ordine alle specifiche deduzioni svolte nell'atto di impugnazione circa il fraintendimento della volontà delle parti commesso dagli arbitri limitandosi ad affermazioni del tutto apodittiche e generiche.
Non sembra inutile, preliminarmente all'esame del motivo di ricorso, ricordare che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non costituisce un comune appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto è limitato all'accertamento dei vizi previsti dall'art. 829 c.p.c. e dedotti nell'atto di impugnazione (v. per tutte in tal senso
Cass. 1997 n. 5370; 1983 n. 7402; 1982 n. 1536). È altresì noto che in sede di ricorso per cassazione la Corte non può esaminare direttamente la pronunzia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo (v. tra le altre Cass. 1997 n. 2720; 1996 n. 10264). Ne consegue che nell'ipotesi in cui questa abbia ritenuto la sussistenza del requisito della sommarla esposizione dei motivi il sindacato di legittimità non può svolgersi direttamente sul lodo, ma esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza stessa. Per quanto più specificamente attiene alla doglianza formulata, nel motivo in esame, è da tener conto che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'interpretazione della volontà delle parti, in relazione al contenuto di un contratto o di singole clausole negoziali, è compito riservato al giudice di merito (ovvero degli arbitri) e si risolve in un apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità ed è censurabile in cassazione (ovvero dinanzi al giudice dell'impugnazione del lodo non già sul piano della ricostruzione della volontà dei contraenti, ma soltanto su quello dell'individuazione ed applicazione dei criteri ermeneutici e della logicità, congruità e compiutezza della motivazione adottata. È altresì pacifico che la parte che denunci l'errore di diritto compiuto nell'interpretazione del contratto è tenuta a specificare quali canoni legali siano stati effettivamente violati ed il punto ed il modo in cui il giudice di merito si è da essi discostato, mentre deve considerarsi inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito (o dall'arbitro) che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto dal medesimo acquisiti e vagliati (v. Cass.1998 n. 3142; 1997 n. 11334; 1996 n. 7001; 1996 n. 1632; 1996 n. 914;
1995 n. 1092; 1995 n. 551; 1994 n. 7641).
Nella specie la censura in esame deve considerarsi ammissibile nei limiti in cui è diretta a denunciare le carenze motivazionali della Corte territoriale nel disattendere i motivi di impugnazione del lodo, e non a proporre un risultato interpretativo diverso da quello raggiunto dagli arbitri.
In tali limiti la censura stessa è altresì fondata.
Va invero considerato che dinanzi alla Corte di Appello la ES s.p.a., non sottraendosi al dovere di specificazione innanzi richiamato, aveva analiticamente denunciato le violazioni dei principi di ermeneutica dettati dal codice civile contenute nel lodo, con particolare riferimento al dovere di ricercare l'effettiva comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole e valutando a tal fine il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.), a quello di svolgere una lettura complessiva e di sintesi delle varie clausole, intese nella loro interazione e correlazione (art. 1363 c.c.), a quello di interpretare il contratto secondo buona fede (art.1366 c.c.), a quello di privilegiare, nel dubbio, l'interpretazione che dia senso ed effetti al contratto ed alle singole clausole, piuttosto che quella secondo la quale non ne avrebbero alcuno (art.1367 c.c.), a quello di seguire, nel dubbio, la lettura che appaia più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.), a quello di attenersi infine, ove necessario, alla disposizione di chiusura di cui all'art. 1371 c.c. A fronte di tali analitiche censure la Corte di Appello si è limitata a formulare osservazioni del tutto apodittiche e generiche completamente avulse da ogni riferimento alla fattispecie che valesse a conferire loro concretezza e spessore argomentativo. L'iter logico in cui la motivazione si articola appare da un lato limitato ad un mero richiamo formale ed astratto dei precetti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., dall'altro lato risulta segnato da enunciazioni laconiche e meramente tautologiche, che danno come dimostrato un accertamento, in ordine alla legittimità dell'interpretazione della clausola n. 10 offerta dagli arbitri, che era compito della stessa Corte svolgere e giustificare.
Una motivazione siffatta non consente di comprendere le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto che la decisione arbitrale avesse seguito le regole ermeneutiche sopra indicate e quindi risulta del tutto inidonea a fornire un'effettiva ratio decidendi, così da risolversi in una motivazione apparente.
Il terzo motivo di ricorso, peraltro dedotto in via subordinata al rigetto degli altri resta logicamente assorbito.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione Civile, il 19 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1999