Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6802
CASS
Sentenza 2 luglio 1999

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La norma di cui all'art. 343 comma primo cod. proc. civ., secondo la quale l'appello incidentale si propone (nella vecchia formulazione) nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., ovvero (nella nuova formulazione introdotta con la novella di cui alla legge n. 353 del 1990) nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ., senza quindi che occorra notificare l'atto di impugnazione, è applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già costituita, ma non quando detta impugnazione incidentale sia proposta nei confronti di parti non costituite, richiedendosi in tale ipotesi la notificazione del relativo atto, per consentire a queste ultime di prenderne conoscenza a tutela del proprio diritto di difesa.

Nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., dell'impugnazione incidentale alle parti non costituite, la sentenza di appello può essere cassata in sede di legittimità soltanto se al momento della decisione della Suprema Corte non siano ancora decorsi per la parte pretermessa i termini per l'appello, mentre in caso contrario la violazione resta priva di effetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6802
    Data del deposito : 2 luglio 1999

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