Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 1
Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, impeditiva dell'esercizio di una facoltà processuale, costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità purché esente da vizi logici e giuridici. (Nel caso di specie il giudice di merito aveva ritenuto la forza maggiore nella tardiva ricezione degli atti da parte del pubblico ministero, che era stato cosi impedito al deposito della lista testimoniale ex art. 468 cod. proc. pen., e aveva pertanto concesso la restituzione nel termine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 19918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19918 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 740
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 4999/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.S., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30.6.2009 della Corte d'appello di Napoli;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. Lombardo Domenico per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. S.S. - imputato dei delitti: a) di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 610 c.p. (violenze e minacce in
(OMISSIS)); b) di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 605 c.p., comma 1, art. 610 c.p., comma 1 e 2, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, (sequestro di persona e violenza sessuale in
(OMISSIS)); c) di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 609 bis c.p., art. 610 c.p. (violenza sessuale e minacce in (OMISSIS) e gli inizi di
(OMISSIS)); d) di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt. 56 e 610 c.p. (ripetute minacce, in (OMISSIS) in poi con condotta perdurante); e) di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e art. 699 c.p. (porto non consentito di armi bianche, in (OMISSIS) e
(OMISSIS)) con la recidiva - veniva condannato, con sentenza del Tribunale di Avellino, emessa il 11.7.2006, con la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia;
interdizione ex art. 609 nonies c.p. ed interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
era condannato inoltre al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese in favore della parte civile;
era assolto dal reato di sequestro di persona ipotizzato sub b); ulteriormente con le spese processuali del grado di appello, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile (pena base per il reato ritenuto più grave, quello di cui al capo b), anni tre e mesi quattro di reclusione, partendo dal minimo della pena prevista dall'art. 609 bis c.p., ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p. prevalenti sull'aggravante, aumentata ad anni quattro di reclusione per il concorso con gli altri reati).
2. Appellava l'imputato eccependo preliminarmente la nullità del giudizio in conseguenza della nullità dell'ordinanza emessa in data 7.2.2006 dal Tribunale che, all'esito del tardivo deposito della lista testi dal parte dell'accusa, rimetteva in termini detta parte ritenendo le ragioni eccezionali e di forza maggiore, in realtà non sussistenti;
deduceva la nullità conseguente essendo stata la decisione fondata su prove ammesse illegittimamente. Richiedeva nel merito la riforma della decisione con sentenza di assoluzione stante l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca della parte offesa, contraddetta dalle ulteriori risultanze dibattimentali, non adeguatamente considerate dal giudicante che, errando, aveva riconosciuto piena di attendibilità alla ricostruzione della vicenda come prospettata dalla denunziante e non aveva attribuito la necessaria valenza ad altri elementi probatori che avevano rivelato l'incongruenza dei riferimenti storico/temporali della narrazione della parte offesa ed evidenziato l'atteggiamento persecutorio di quest'ultima.
3. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 30 giugno 2009 rigettava l'appello in quanto infondato.
Riteneva motivata adeguatamente l'ordinanza di rimessione in termini della parte pubblica sulla scorta delle argomentazioni espressa dal Tribunale che aveva richiamato l'eccezionalità del caso rappresentato dalla tardiva ricezione degli atti da parte del titolare dell'azione penale ed aveva ravvisato in detta fattispecie l'ipotesi di forza maggiore. Si era trattato infatti di disservizio non imputabile all'inquirente e pertanto giustificatamente, alla luce anche della prova liberatoria addotta, il rappresentante dell'accusa aveva chiesto di essere reintegrato nella facoltà di rito. Peraltro - osservava ancora la Corte - all'esito del rinvio della udienza, alcuna violazione concreta del diritto di difesa si era verificata avendo la controparte, con il termine ulteriore derivato dal differimento, avuto la concreta possibilità di articolare prova contraria.
Nel merito la Corte d'appello riteneva adeguatamente vagliate le dichiarazioni della parte offesa perché ampiamente riscontrate da numerosi riferimenti esterni di indubbio valore probatorio. La sentenza da conto della conseguenzialità del racconto e della coincidenza con le acquisizioni ulteriori tratte dai reperti documentali e dalla coerenza delle numerose testimonianze di accusa. Sulla scorta di tale compendio probatorio risultava che la parte lesa D.M.D., a seguito della decisione di troncare una burrascosa relazione sentimentale con l'imputato, conosciuto in occasione dei lavori che questi aveva eseguito nel ristorante " (OMISSIS)" di (OMISSIS) che essa, vedova, gestiva con i figli oramai adulti, aveva iniziato a subire molestie e minacce dall'uomo, il quale prima dell'(OMISSIS) si era recato quotidianamente nel ristorante imponendole la sua presenza, mostrando evidente irritazione e fastidio per il fatto che la donna, impegnata nel suo lavoro, non gli prestava attenzione ed infine anche minacciando di creare disagio agli avventori con comportamenti inurbani. Il perseverante atteggiamento aggressivo e minaccioso aveva in concreto alterato la serenità della parte lesa e messo in pericolo anche il buon andamento del locale (oltre che i rapporti della donna con i figli che mal tolleravano la continua presenza dello S. e le sempre più frequenti intemperanze nel ristorante) sicché la prima si era determinata ad incontrare privatamente l'uomo per chiarire definitivamente le rispettive posizioni. Secondo quanto ricordava la M. in data (OMISSIS) era stato concordato un incontro ed ognuno aveva raggiunto il luogo dell'appuntamento - una località a loro nota, un terreno posto nei pressi del carcere di (OMISSIS) - giungendovi con la propria auto;
qui lo S. aveva trascinato per i capelli l'ex compagna nella sua vettura, poi aveva percorso un breve tratto di strada e, giunto in campagna, in un posto isolato, minacciandola con un coltello che le aveva puntato alla gola, l'aveva ripetutamente violentata dopo averla fatta spogliare;
l'aveva fotografata con l'apparecchio cellulare e la macchina fotografica mentre quella era nuda;
l'aveva costretta ad un rapporto orale. Alla fine l'aveva fatta rivestire e riportata al punto di partenza imponendole il silenzio con la minaccia di usare in futuro anche una pistola, ragion per cui la donna, timorosa anche di coinvolgere nella vicenda i figlioli, non aveva originariamente allertato gli organi di polizia. Le persecuzioni, concretizzatesi in telefonate minatorie effettuate in ogni ora del dì e della notte, erano durate nelle giornate successive;
ancora, nel corso di un appuntamento estorto con la minaccia di ucciderla, ella era stata costretta a rapporti sessuali. La situazione si era protratta senza che la donna riuscisse a determinarsi sul da fare per il timore di conseguenze negative per sè ed i figli;
intanto l'uomo nelle prime giornate di ottobre si era presentato al locale e le aveva chiesto di cambiargli un assegno;
a fronte del diniego oppostogli, aveva iniziato ad agitarsi ed a inveire accusando l'ex compagna di avere favorito con danaro degli amanti ed anzi le aveva imposto di mostrargli il libretto degli assegni onde identificare quelli che riteneva essere i nuovi beneficiari delle attenzioni sessuali dell'ex compagna. Il successivo (OMISSIS), infine, si era presentato di nuovo al "(OMISSIS)" ed aveva fatto vedere alla M. le foto scattate in occasione della prima violenza sessuale minacciando di renderle pubbliche, diffondendole nel paese e nel locale. A quel punto la donna aveva contattato una guardia giurata dell'agenzia Cosmopol che si occupava della sicurezza del ristorante per liberarsi della presenza dell'uomo. Risulta infatti che l'agente L. era intervenuto su sollecitazione della centrale operativa ed effettivamente aveva sorpreso S. nel ristorante ed aveva assistito alla plateale scenata di gelosia nei confronti della M.; la guardia, constatando il minaccioso atteggiamento assunto dall'uomo il quale pretendeva di visionare il contenuto degli assegni del carnet della M., l'aveva fatto allontanare. La M. nel contempo aveva svelato i retroscena della sua infelice condizione ai figli che avevano tentato inutilmente di dissuadere l'imputato dal continuare nei suoi atteggiamenti anche arrivando a reciproche percosse;
alla fine si era indotta a presentare denunzia articolata alla Questura e quando l'uomo le aveva proposto un successivo appuntamento, questa volta all'interno del cimitero, aveva convenuto con un rappresentante delle forze dell'ordine e con uno dei figlioli di presentarvisi. Risulta che sulla tomba del marito vi era una foto che la ritraeva in occasione di una vacanza a (OMISSIS) e che ella aveva donato all'allora fidanzato. La circostanza era infatti constatata dall'ispettore F. che confermava tale specifico episodio, riferiva in merito al generale contesto che aveva determinato l'indagine ed illustrava gli sviluppi dell'indagine. È accertato che le successive attività di polizia, scaturite dalla denunzia proposta il 13 ottobre 2005, avevano portato al rinvenimento in data 19 ottobre, nella disponibilità dell'uomo, nell'abitacolo dell'autovettura dentro la quale la donna aveva riferito di avere subito violenza in agosto, di materiale di particolare rilievo probatorio tra cui una lettera di chiaro contenuto minatorio, indirizzata alla donna con inequivoci riferimenti ai burrascosi trascorsi anche sessuali ed alle foto scattate che l'uomo minacciava di diffondere per il paese e di consegnare ai figli della donna, alcuni fogli scritti a mano di analogo contenuto, la fotocopia ingrandita e già imbustata della donna nuda con alcuni negativi nelle quali sempre la donna era ritratta nuda e nell'atto di praticare sesso orale, sette fotografie dello stesso tenore, un rullino inserito nella macchina fotografica impresso e non sviluppato con foto di analogo contenuto. Ancora è stato accertato che nella memoria del cellulare dello S. erano impresse sette foto (sviluppate a dibattimento) riportanti la data del (OMISSIS) con la M. in pose oscene e mentre praticava un rapporto orale. I fatti risultano confermati dai figli della dichiarante i quali illustravano le vicende specifiche alle quali avevano direttamente assistito e fornivano indicazioni anche in merito agli incontri ed ai contrasti con lo S. che avevano dato stura ad altre pendenze giudiziarie dato che si erano reciprocamente denunziati. L'imputato viceversa negava le violenze sessuali e sosteneva che i rapporti erano stati consensuali e che la donna aveva consentito ad essere ritratta durante quei convegni già in passato;
ammetteva solo una generica condotta di minaccia ed attribuiva al risentimento ed all'indole possessiva della ex compagna la decisione della stessa di formulare una falsa accusa, asserendo che l'avallo dei figli nasceva dalla preoccupazione di questi che lo ritenevano un pericolo per le loro mire sul patrimonio materno. Sosteneva che nessun incontro era avvenuto in data (OMISSIS) e che solo il successivo (OMISSIS) aveva avuto un incontro con la donna, sfociato come sempre in amplesso condiviso, e che in tale occasione erano state scattate, col pieno consenso della compagna, le foto rinvenute.
La prospettazione difensiva era in sostanza confermata della moglie e della sorella dell'imputato le quali affermavano che in realtà la parte lesa aveva continuato a infastidire il loro congiunto anche successivamente alla denunzia sporta e a ricercarne la compagnia. Tali essendo le emergenze valutate dal primo giudice, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità per tutte le imputazioni, sorrette dalla deposizione della parte offesa e da numerosi riscontri.
Richiamava il contenuto delle fotografie oscene e delle numerose lettere e scritti minatori trovati nell'auto dello S. ed indirizzate alla donna. La condotta di minaccia e vessazione, integrante le fattispecie continuata ex artt. 81 e 610 c.p., era comprovata dalle testimonianze orali di riferimento (testimonianza di L. e dei fratelli G.), dal ritrovamento della foto della M. sulla tomba - avendo il fatto un forte ed allusivo contenuto minaccioso - e dal contenuto delle lettere e degli scritti sequestrati, la cui autenticità ed il cui significato non era disconosciuto peraltro neanche dall'imputato.
La sentenza in motivazione ha ripercorso i singoli episodi, esaminati dal primo giudice, sia differenziando le componenti costitutive della condotta tipica del reato di violenza sessuale - per l'episodio del (OMISSIS) e per l'episodio di ottobre (capi b e c) - sia indicando gli atti che in concreto avevano costituito lo strumento di coartazione, rimarcando l'effetto di limitazione e coazione della volontà subito dalla vittima, costretta di volta in volta a proseguire il rapporto sentimentale, a soggiacere agli scatti fotografici, a sopportare la presenza dell'uomo nel locale ed a ottenere ulteriori appuntamenti.
Allo stesso modo risultava esaustivamente valutata la dichiarazione della parte offesa in particolare con riguardo alle parti del racconto che riferivano delle subite violenze sessuali. Al giudizio di intrinseca attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa si aggiungeva poi - secondo la Corte territoriale - il vaglio dei riscontri: le fotografie che ritraevano la M. mentre praticava sesso orale e gli scritti che, oltre a far riferimento alle pratiche sessuali consumate in quel periodo, contenevano una serie di inequivoche minacce, oltre che gratuite e pesanti offese all'onorabilità della vittima. Avvaloravano ulteriormente la ricostruzione della parte offesa le informazioni rese dai testi L. e F. sugli episodi specifici verificatisi nell'(OMISSIS) che mostravano la condotta persecutoria del prevenuto e che assumevano rilevanza anche ai fini della prova del reato di violenza sessuale: era illogico oltre che non verosimile che la M. avesse richiesto l'intervento a più riprese delle forze dell'ordine ed avesse poi in piena libertà consentito a congressi carnali con l'uomo che, comprovatamente (l'aggressione consumata innanzi alla guardia giurata e le aggressioni fisiche subite dai figli della donna evidenziavano sicuramente l'atteggiamento violento e persecutorio assunto) era divenuto un concreto pericolo per la sua incolumità fisica.
In tale in equivoco contesto di soggezione la Corte riteneva, confermando l'apprezzamento di merito del primo giudice, la forza probatoria del materiale fotografico che non poteva rappresentare il privato completamento di pratiche sessuali, liberamente convenuto dalla donna col partner;
invece le immagini scattate con il telefono cellulare e la macchina fotografica documentavano e confermavano l'episodio della prima violenza sessuale.
Tutto ciò - concludeva la Corte territoriale - costituiva riscontro delle dichiarazioni accusatorie che la M. aveva reso con ampia ed articolata deposizione a dibattimento in contraddittorio con la difesa dell'imputato.
3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per Cassazione con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Il ricorrente denuncia l'inosservanza e erronea applicazione di norme processuali (artt. 175 e 468 c.p.p.) per l'inammissibilità della lista testi del P.M. ed illegittimità della disposta restituzione nel termine.
Deduce poi la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, alle risultanze cronologiche delle fotografie, alle modalità con cui sarebbe avvenuta la violenza sessuale.
2. Il ricorso è infondato.
In riferimento alla censurata restituzione in termini del p.m. deve considerarsi che il riconoscimento di una causa di forza maggiore impeditiva dell'esercizio di una facoltà processuale costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità purché esente da vizi logici e giuridici (arg. ex Cass. sez. 5, 15 maggio 1984 - 28 maggio 1984, n. 1430). Nella specie - come esposto in narrativa - il Tribunale ha ritenuto l'eccezionalità del caso rappresentato dalla tardiva ricezione degli atti da parte del p.m. ed ha motivatamente ravvisato in detta fattispecie un'ipotesi di forza maggiore.
Quanto poi alla censura di inattendibilità della parte offesa, deve ribadirsi in diritto il principio più volte affermato da questa Corte (Cass., sez. 4, 21 giugno 2005 - 10 agosto 2005, n. 30422) secondo cui, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata;
e ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.
Nella specie poi dalla sentenza impugnata risulta - come esposto in narrativa - che c'è ampio riscontro documentale (fotografie, lettere) e testimoniale della condotta persecutoria dell'imputato nei confronti della donna che mostra la situazione di grave soggezione e prostrazione di quest'ultima ed evidenzia una situazione complessiva di condotte abusive dell'imputato che costituisce essa stessa elemento indiziario della deposizione puntuale della parte offesa anche nella parte in cui essa ha riferito altresì delle violenze sessuali subite.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati personali della parte offesa.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010