Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8699 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PR8 69 9 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2907/00 Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. 19832 Dott. Mario ADAMO Consigliere 20.99 Consigliere Rep. Dott. GI Maria BERRUTI Cons. Rel. Ud. 26/03/01 Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente: la SENTENZA sul ricorso proposto da: NI LA, elettivamente domiciliato in Roma, C.so Rinascimento CORTE SUPREMAC! CASSAZIONE 24, presso l'avv. Raffaele Scarnati, che lo rappresenta e difende giusta UFFICIO COPIE - Richiesta copia studic procura speciale in calce al ricorso unitamente all'avv. Giancarlo Faletti di del Sig. IL SC LE 24 ORE per dirit
- ricorrente -
Milano ii20 GIU. 200
contro
IL CANCELLISRE A.L.E.R.-Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano (già IACP), elett.te domiciliato in Roma, via Confalonieri 5, presso l'avv. Luigi Manzi, CANCELLERIA che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso con l'avv. Grazia Basile di Milano
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.3428 del 18.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.03.01 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. Scamati per il ricorrente. 879 2001 Udito l'avv. Coglitore - in sostituzione - per il controricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 23.2.1990 AT LA, n.q. di procuratore generale del proprio padre AT GI (assegnatario di alloggio IACP sito in Milano via Ferrario 7), conveniva l'istituto innanzi al Tribunale di Milano chiedendo l'adozione di sentenza costitutiva per il trasferimento dell'alloggio. Esponeva al proposito che l'IACP (poi divenuto ALER) aveva, con len proposta 9000/86 offerto all'assegnatario la cessione in proprietà dell'alloggio, che il AT aveva accettato, che l'8.11.89 PIACP aveva rinnovato la proposta di cessione e l'assegnatario la aveva accettata nuovamente, che il 22.2.90 era stato precisato il prezzo ed il termine di pagamento ma che il trasferimento non era poi stato stipulato e che,pertanto, essendo all'Istituto imputabile la vicenda, il trasferimento ben poteva essere disposto per sentenza. Deceduto il AT GI in data 21.3.90, AT LA si costituiva chiedendo dichiararsi che l'alloggio era di proprietà del de cuius e, quindi, jure successionis, di esso erede legittimo sin dall'epoca del perfezionamento dell'accordo. Costituitosi l'IACP il Tribunale con sentenza 13.3.95 rigettava la domanda. La pronunzia era quindi impugnata da AT LA, a cui criterio, sin dal 2.2.90, si era trasferita in capo al de cuius la proprietà dell'alloggio o, quantomeno, il diritto alla cessione, con la conseguenza per la quale in essi era subentrato l'erede. 2 Si costituiva l'appellato e la adita Corte di Milano, con sentenza 18.12.98, rigettava l'appello e confermava l'impugnata sentenza. Affermava la Corte, in motivazione: che a seguito della rinnovata proposta dell'Istituto e della confermata • accettazione del AT si era costituito non già il diritto di proprietà, comunque bisognevole della stipula della compravendita, bensì il diritto a conseguire la cessione dell'immobile; che in tal senso aveva statuito la Cassazione, escludendo che l'art. 27 • comma 2 della L. 513/77 modificato dall'art. 457/78 potesse operare al Le di fuori di una condizione transitoria ed operando il generale immediato trasferimento della proprietà; • che il diritto alla cessione non si era neanche trasferito il 21.3.90 in capo all'erede, essendo esso - -notoriamente intrasferibile mortis causa;
che infine l'appellante non aveva neanche provato i requisiti per un suo • autonomo diritto alla cessione ai sensi della L.R. Lombardia 31/85. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il AT con atto notificato all'A.L.E.R. il 31.1.00 con tre motivi. L'intimata Azienda ha notificato controricorso il 10.3.00. Il AT ha depositato memoria ed i difensori hanno illustrato oralmente le loro difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il AT denunzia violazione degli artt. 27 comma 2 L. 513/77 e 52 L. 457/78, per avere erroneamente la Corte ritenuto tale previsione applicabile solo come norma transitoria 3 disciplinante gli effetti del meccanismo proposta/accettazione inoltrate nella disciplina previgente all'agosto 1977 - ed in tal guisa privandola della sua evidente efficacia di norma introduttiva di effetti reali all'incontro delle volontà. La censura è priva di fondamento. Questa Corte, in primo luogo, ha ripetutamente avuto modo di precisare (ex multis cass.9286/98 - 7211/94 - S.U. 12389/92), e con riguardo alla formula dell'art. 27 comma 2 L. 513/77 aggiunta dall'art. 52 L. 457/78 (Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge), che la previsione si iscriveva in una logica di disciplina transitoria, dettata all'atto della abrogazione di tutte le leggi che prevedevano il trasferimento in proprietà degli alloggi di ERP e con il fine di salvaguardare le sole domande presentate prima della entrata in vigore della riforma, disponendo, come poi inteso dalla successiva legge 5.8.78 n. 457 con la formula sopra trascritta, per la conservazione anche degli effetti della domanda accettata. Ditalchè, alla luce di tal consolidato indirizzo - dal quale il Collegio non ha ragione alcuna di discostarsi emerge la evidente inapplicabilità della ridetta previsione - quand'anche fosse interpretabile nel senso, auspicato dal ricorrente, di una efficacia reale dell'incontro delle volontà ad una vicenda scandita dalla prima proposta IACP 28.4.86,dalle successive accettazioni AT e dalla comunicazione del prezzo 2.2.90, e, quindi, ad una vicenda interamente svoltasi sotto la disciplina dell'art. 28 della legge 4 statale del 1977 (contenente l'espresso richiamo all'onere di stipula del contratto di cessione in proprietà) e della applicabile Legge regionale. E di tali principii la Corte di merito ha fatto piena ed esatta applicazione, traendone poi la ulteriore corretta conseguenza per la quale, intrasmissibile essendo jure successionis il diritto alla ordinaria stipula, in esso l'appellante non sarebbe comunque subentrato il 21.3.90. Ma va pur precisato - per evidente esigenza di completezza - che la ridetta formula di "stipula presunta" per le situazioni transitorie è stata da questa Corte interpretata non già come fonte della costituzione ope legis del vincolo contrattuale e del correlato trapasso della proprietà bensì nel senso che dal completamento della procedura deriva il solo incontestabile diritto dell'assegnatario a conseguire, mediante la stipula di un valido contratto traslativo, la cessione in proprietà dell'alloggio (Cass. 10890/99 - 9286/98 - 800/97 - 10873/94 - 7211/94 - 7560/93). Con il secondo motivo del ricorso, poi, si denunzia violazione della L.R. Lombardia 31/85 per avere indebitamente applicato le relative previsioni (alla stregua delle quali l'erede AT non poteva vantare autonomo diritto alla cessione in proprietà) ad una vicenda nella quale essa non poteva venire in applicazione, stante l'avvenuto trasferimento della proprietà in capo al de cuius. L'erroneità della testè indicata premessa nessun fatto traslativo essendosi avverato in capo al de cuius AT prima del suo decesso è stata sottolineata nell'esame del primo motivo: resta dunque corretta, e -imposta dall'esame delle pertinente, l'affermazione della Corte di merito conclusioni subordinate dell'appellante di cui ai capi b)-c) delle conclusioni 5 trascritte in sentenza (e per le quali dovevasi affermare, in subordine, il trasferimento jure successionis in capo all'erede del diritto alla cessione) - per cui la legge non consentiva alcun subentro dell'erede nel diritto alla cessione maturato dal de cuius. Identica sorte merita, infine, il terzo motivo del ricorso che si limita a ripetere sinteticamente la censura alla "svista" nella quale sarebbe caduta hoooo la Corte territoriale, discutendo dell'inesistenza di un diritto jure 290000 successionis del AT LA a subentrare nella condizione prodromica del de cuius, là dove la proprietà si sarebbe già trasferita, in vita, in capo all'assegnatario. E poiché la Corte di merito nessuna svista ha compiuto, avendo applicato alla vicenda sottoposta, con congrua motivazione, i principii di diritto da questa Corte ripetutamente affermati, ne segue la reiezione dell'intero ricorso. Le spese del giudizio sostenute della ALER vittoriosa graveranno sul soccombente AT.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, 1 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore 0 0 della controricorrente, liquidate in lire 211.500 per esborsi ed in lire 2.500.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2001 опал вашени Il Cons.est. il Presidente IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIS. MUZA Ranie 2 010 2001 Oggi, 6 LICHE