CASS
Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2023, n. 36247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36247 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di:NE IC nato a [...] il [...] AGENZIA NAZIONALE BENI CONFISCATI avverso il decreto del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG 1,4Xs• .1/1^41 %Ozi ìkNI:%A' ìA4S)S \ R15%%**. \\\NT.14\41 Cire, 14.‘!•I•• kA. \St Penale Sent. Sez. 1 Num. 36247 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 30/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari ha accolto l'impugnazione ex art. 7 I. n. 1423 del 1956 di LE EL, che ha agito come curatore dello scomparso MA CC e in proprio e quale amministratore e legale rappresentante della Immobiliare CF s.r.I., e per l'effetto ha revocato il decreto di confisca dei beni n. 1827/2009 del 22-29 aprile 2009 intervenuto nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 161/2007 del Tribunale di Bari nei confronti di MA CC. La normativa che regola il provvedimento di confisca di cui è stata chiesta la revoca è quella vigente al 2003, anno in cui il Tribunale di Bari applicò a MA CC la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due con obbligo di soggiorno. Tale provvedimento, però, non è mai divenuto definitivo, in quanto non fu mai notificato a MA CC, che nel frattempo era scomparso, tanto che la moglie, LE EL, fu nominata curatrice dello scomparso con decreto dell'8 agosto 2005. Al momento di applicazione della misura di prevenzione personale il sistema normativo non conosceva la possibilità di un'applicazione disgiunta della misura personale e della misura patrimoniale, sicché, una volta che il decreto applicativo della misura di prevenzione personale è venuto meno per impugnazione del gennaio 2021 di LE EL, giudicata tempestiva proprio perché il decreto non era mai stato notificato, e il relativo procedimento si è concluso con il rigetto della richiesta di misura di prevenzione - provvedimento caducatorio ex tunc - è venuta meno ab origine la condizione alla quale era subordinata l'emanazione di una misura di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento di confisca era dunque affetto da illegittimità ex tunc. 2. In ogni caso, ha proseguito la Corte di appello, anche a voler richiamare le disposizioni normative in tema di applicazione disgiunta delle misure personali e di quelle patrimoniali, non si potrebbe mantenere la confisca atteso che la Corte di appello, con il provvedimento del 23 settembre 2021 di rigetto della misura personale ha positivamente escluso la pericolosità sociale di CC, il cui accertamento incidentale sarebbe stato necessario ai fini della confisca. 3. Avverso il decreto ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, che ha dedotto plurime violazioni di legge. Ha premesso che il provvedimento impugnato si fonda su un provvedimento abnorme, ossia il decreto n. 18/2021, che ha accolto un appello presentato diciotto anni dopo dal curatore dello scomparso, MA CC. Quel decreto ha omesso del tutto il giudizio sulla ammissibilità dell'appello, che avrebbe dovuto essere 1 preceduto da un provvedimento di restituzione in termini. Lo stesso provvedimento ha consumato un palese errore, ritenendo inapplicabile l'art. 2bis I. n. 575 del 1965, introdotto con il decreto-legge n. 92/2008. Ulteriore errore è consistito nella valutazione degli effetti ex tunc della revoca del provvedimento concernente la misura patrimorriale, dato che nelle misure patrimoniali deve essere valutata autonomamente la correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità e le acquisizioni patrimoniali oggetto di confisca. Si consideri poi che il curatore dello scomparso non è legittimato a chiedere la revoca della misura di prevenzione personale in vece dell'interessato, dato che, nell'ineseguibilità del provvedimento, il curatore può chiedere la dichiarazione di morte presunta e conseguentemente la dichiarazione di estinzione del relativo procedimento. La Corte di appello ha poi contravvenuto al principio di diritto per il quale la confisca di prevenzione è governata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200 cod. pen., con la conseguenza che ha errato nel disporre la carenza ab origine della condizione di validità della confisca, costituita dall'applicazione della misura di prevenzione personale;
ha ancora errato nell'omettere la verifica di correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità sociale e l'acquisizione del bene oggetto di confisca. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'evocazione di abnormità del provvedimento che ha costituito il presupposto di quello ora impugnato è priva di rilievo, non potendo ipotizzarsi che, per il fenomeno della abnormità e sempre che i relativi tratti possano essere individuati nel provvedimento di non accoglimento della richiesta di misura di prevenzione personale, operi il meccanismo della cd. invalidità derivata. La doglianza è dunque manifestamente infondata. 3. I rilievi in ordine all'omessa considerazione della possibilità di applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale se pure la richiesta di misura fu proposta quando il sistema normativo non era ancora stato novellato con la relativa espressa previsione, non tengono conto del fatto che la Corte di 2 appello ha reso una duplice motivazione. Ha sì anzitutto contestato l'assunto che si possa applicare la misura patrimoniale anche in assenza di una misura personale, e ciò dovendosi fare applicazione dele disposizioni al tempo vigenti;
ma, poi, ha affermato che la pericolosità sociale del proposto è stata positivamente esclusa ex tunc con il provvedimento del 23 settembre 2021 che ha rigettato la richiesta di misura di prevenzione personale. Ha quindi osservato che, pur a voler ritenere applicabili le novelle del 2008 - 2009, la misura patrimoniale non potrebbe essere disposta perché si è avuto un accertamento in positivo dell'assenza di pericolosità sociale, che preclude la possibilità di dare ora luogo ad un accertamento incidentale di pericolosità. 4. In riguardo a tale articolazione della motivazione, che è autosufficiente rispetto alla parte dedicata alla interpretazione della portata della normativa sull'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione, il ricorrente nulla ha opposto. Il motivo, pertanto, non può che esser definito generico, con conseguente inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 30 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG 1,4Xs• .1/1^41 %Ozi ìkNI:%A' ìA4S)S \ R15%%**. \\\NT.14\41 Cire, 14.‘!•I•• kA. \St Penale Sent. Sez. 1 Num. 36247 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 30/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari ha accolto l'impugnazione ex art. 7 I. n. 1423 del 1956 di LE EL, che ha agito come curatore dello scomparso MA CC e in proprio e quale amministratore e legale rappresentante della Immobiliare CF s.r.I., e per l'effetto ha revocato il decreto di confisca dei beni n. 1827/2009 del 22-29 aprile 2009 intervenuto nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 161/2007 del Tribunale di Bari nei confronti di MA CC. La normativa che regola il provvedimento di confisca di cui è stata chiesta la revoca è quella vigente al 2003, anno in cui il Tribunale di Bari applicò a MA CC la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due con obbligo di soggiorno. Tale provvedimento, però, non è mai divenuto definitivo, in quanto non fu mai notificato a MA CC, che nel frattempo era scomparso, tanto che la moglie, LE EL, fu nominata curatrice dello scomparso con decreto dell'8 agosto 2005. Al momento di applicazione della misura di prevenzione personale il sistema normativo non conosceva la possibilità di un'applicazione disgiunta della misura personale e della misura patrimoniale, sicché, una volta che il decreto applicativo della misura di prevenzione personale è venuto meno per impugnazione del gennaio 2021 di LE EL, giudicata tempestiva proprio perché il decreto non era mai stato notificato, e il relativo procedimento si è concluso con il rigetto della richiesta di misura di prevenzione - provvedimento caducatorio ex tunc - è venuta meno ab origine la condizione alla quale era subordinata l'emanazione di una misura di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento di confisca era dunque affetto da illegittimità ex tunc. 2. In ogni caso, ha proseguito la Corte di appello, anche a voler richiamare le disposizioni normative in tema di applicazione disgiunta delle misure personali e di quelle patrimoniali, non si potrebbe mantenere la confisca atteso che la Corte di appello, con il provvedimento del 23 settembre 2021 di rigetto della misura personale ha positivamente escluso la pericolosità sociale di CC, il cui accertamento incidentale sarebbe stato necessario ai fini della confisca. 3. Avverso il decreto ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, che ha dedotto plurime violazioni di legge. Ha premesso che il provvedimento impugnato si fonda su un provvedimento abnorme, ossia il decreto n. 18/2021, che ha accolto un appello presentato diciotto anni dopo dal curatore dello scomparso, MA CC. Quel decreto ha omesso del tutto il giudizio sulla ammissibilità dell'appello, che avrebbe dovuto essere 1 preceduto da un provvedimento di restituzione in termini. Lo stesso provvedimento ha consumato un palese errore, ritenendo inapplicabile l'art. 2bis I. n. 575 del 1965, introdotto con il decreto-legge n. 92/2008. Ulteriore errore è consistito nella valutazione degli effetti ex tunc della revoca del provvedimento concernente la misura patrimorriale, dato che nelle misure patrimoniali deve essere valutata autonomamente la correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità e le acquisizioni patrimoniali oggetto di confisca. Si consideri poi che il curatore dello scomparso non è legittimato a chiedere la revoca della misura di prevenzione personale in vece dell'interessato, dato che, nell'ineseguibilità del provvedimento, il curatore può chiedere la dichiarazione di morte presunta e conseguentemente la dichiarazione di estinzione del relativo procedimento. La Corte di appello ha poi contravvenuto al principio di diritto per il quale la confisca di prevenzione è governata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200 cod. pen., con la conseguenza che ha errato nel disporre la carenza ab origine della condizione di validità della confisca, costituita dall'applicazione della misura di prevenzione personale;
ha ancora errato nell'omettere la verifica di correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità sociale e l'acquisizione del bene oggetto di confisca. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'evocazione di abnormità del provvedimento che ha costituito il presupposto di quello ora impugnato è priva di rilievo, non potendo ipotizzarsi che, per il fenomeno della abnormità e sempre che i relativi tratti possano essere individuati nel provvedimento di non accoglimento della richiesta di misura di prevenzione personale, operi il meccanismo della cd. invalidità derivata. La doglianza è dunque manifestamente infondata. 3. I rilievi in ordine all'omessa considerazione della possibilità di applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale se pure la richiesta di misura fu proposta quando il sistema normativo non era ancora stato novellato con la relativa espressa previsione, non tengono conto del fatto che la Corte di 2 appello ha reso una duplice motivazione. Ha sì anzitutto contestato l'assunto che si possa applicare la misura patrimoniale anche in assenza di una misura personale, e ciò dovendosi fare applicazione dele disposizioni al tempo vigenti;
ma, poi, ha affermato che la pericolosità sociale del proposto è stata positivamente esclusa ex tunc con il provvedimento del 23 settembre 2021 che ha rigettato la richiesta di misura di prevenzione personale. Ha quindi osservato che, pur a voler ritenere applicabili le novelle del 2008 - 2009, la misura patrimoniale non potrebbe essere disposta perché si è avuto un accertamento in positivo dell'assenza di pericolosità sociale, che preclude la possibilità di dare ora luogo ad un accertamento incidentale di pericolosità. 4. In riguardo a tale articolazione della motivazione, che è autosufficiente rispetto alla parte dedicata alla interpretazione della portata della normativa sull'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione, il ricorrente nulla ha opposto. Il motivo, pertanto, non può che esser definito generico, con conseguente inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 30 giugno 2023.