Sentenza 21 ottobre 2013
Massime • 1
Non ricorrono cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. né ragioni di astensione ex art. 36 cod. proc. pen. per il giudice che abbia già assunto una decisione meramente processuale e priva di qualunque valutazione sulla regiudicanda e sull'eventuale responsabilità del giudicabile o comunque sulle ragioni delle parti del processo, quando il medesimo magistrato è investito nuovamente del processo a seguito della cassazione senza rinvio della precedente pronuncia. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esistenza di cause di incompatibilità con riferimento ad un giudice che aveva definito il processo nel merito dopo l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione di sentenza, da lui precedentemente emessa, nella quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla parte civile avverso una sentenza del giudice di pace).
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- 3. Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2013, n. 11494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11494 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 21/10/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1525
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19915/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
1. LO RO GI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 08/06/2012 del Tribunale di Palermo;
nei confronti di:
2. OL CO, nato a [...] il [...];
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in udienza pubblica la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 19.5.2010 il Giudice di Pace di Palermo assolveva per insussistenza del fatto TO CO dal reato di danneggiamento dell'autovettura di Lo IC GI, a più riprese - secondo l'ipotesi di accusa - volontariamente tamponata con il suo autoveicolo il 25.9.2007.
Adito dall'appello ex art. 576 c.p.p., della persona offesa Lo IC GI, costituitasi parte civile, il Tribunale di Palermo con sentenza del 15.2.2011 dichiarava inammissibile il gravame per difetto di legittimazione dell'appellante ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38, (competenza penale del giudice di pace), non avendo la Lo IC a suo tempo richiesto, in veste di privato persona offesa, la citazione diretta a giudizio del TO ex art. 21 D.Lgs. predetto (imputato citato a giudizio dal p.m.).
2. Giudicando sul ricorso per cassazione proposto avverso tale decisione dalla parte civile Lo IC, questa Corte con sentenza del 9.11.2011 (Sez. 2, n. 45917/11) ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo per il giudizio di merito di secondo grado. Riportandosi ai principi fissati sul tema dalle Sezioni Unite (S.U., 29.3.2007 n. 27614, P.C. in proc. Lista, rv. 236539), questa S.C. ha puntualizzato come, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 576 c.p.p., valida anche per il giudizio penale davanti al giudice di pace (in virtù del richiamo del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2), la persona offesa costituitasi parte civile possa proporre appello, ai soli effetti civili, avverso sentenze di proscioglimento del giudice di pace pur quando non abbia citato direttamente a giudizio l'imputato (ove ciò sia avvenuto, il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38, legittima l'appello della parte civile anche ai fini penali).
3. All'esito del susseguente giudizio di appello il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 8.6.2012, ha respinto l'impugnazione della parte civile e confermato il proscioglimento dell'imputato TO. Condividendo le conclusioni già raggiunte dal giudice di pace, il Tribunale ha valutato inattendibili le dichiarazioni accusatorie della Lo IC sugli episodi di danneggiamento della sua vettura attribuiti al TO. Vuoi per aporie intrinseche alla sua narrazione dei fatti. Vuoi perché la sua descrizione della vicenda appare in più punti contraddetta dalla testimonianza della stessa sorella della parte civile, Lo IC EP, che pure sarebbe stata presente ai fatti ascritti al TO, la cui tesi difensiva di totale estraneità ai fatti denunciati dalla parte civile è - per altro- avvalorata dallo stesso fratello della parte civile Lo IC IO. Emergenze alle quali deve aggiungersi, rimarca il Tribunale, il clima di forte tensione tra imputato e parte civile per pregresse vicende giudiziarie ("...esistenza di chiari motivi personali di rancore della Lo IC che sono stati così profondi e inveterati da portare ad una serie di denunce a carico del TO, sempre archiviate o risultate infondate a seguito di processi penali").
4. Con il ministero del difensore la parte civile ha impugnato per cassazione la decisione assolutoria di appello, deducendo i seguenti due ordini di motivi.
4.1. Violazione dell'art. 34 c.p.p.. La sentenza del Tribunale è stata pronunciata dallo stesso giudice monocratico persona fisica, che aveva dichiarato inammissibile l'appello della parte civile con la sentenza del 15.2.2011 annullata con rinvio dalla Cassazione. Tale giudice in sede di rinvio non ha ritenuto di astenersi, pur essendo a ciò obbligato, decidendo nel merito una vicenda che aveva già trattato e giudicato. Ne discende la nullità della decisione.
4.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Se è indiscutibile che tra le parti sussista un clima di "aspra conflittualità", non è meno vero che il giudice, trascurando la richiesta di parziale riapertura dell'istruzione formulata con l'appello contro la decisione del giudice di pace, ha omesso di accertare se e quali procedimenti penali e civili siano attualmente pendenti tra il TO e la Lo IC. Di qui la illogicità del giudizio di inaffidabilità espressa sul conto della ricorrente parte civile. Le marginali discordanze emerse tra le sue dichiarazioni e quelle della sorella, comprensibili anche per la non più giovane età delle due donne, costituiscono indice della genuinità delle loro deposizioni. Del pari non può ignorarsi che la testimonianza del fratello della ricorrente (Lo IC IO, secondo cui il TO si sarebbe trovato in sua compagnia al momento dei fatti e non alla guida del suo veicolo) è quanto meno sospetta, essendo lui stesso coinvolto nell'aspra contesa anche giudiziaria che oppone la Lo IC al TO e in cui ha assunto una posizione ostile alla sorella.
5. Il ricorso della parte civile è inammissibile per infondatezza manifesta e indeducibilità delle delineate censure.
5.1. La doglianza in rito non ha ragion d'essere. La precedente sentenza del Tribunale di Palermo emessa dal medesimo giudice persona fisica che ha pronunciato l'odierna sentenza di appello non è stata annullata dalla Cassazione con rinvio, come si afferma in ricorso, per la rinnovazione di un giudizio di appello non celebrato. Esso è avvenuto (senza rinvio) per ragioni meramente processuali (erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello della Lo IC) e gli atti sono stati trasmessi al medesimo Tribunale per il rituale svolgimento del giudizio di merito in grado di appello. L'essere stato quest'ultimo definito dallo stesso giudice persona fisica che aveva deliberato l'iniziale inammissibilità dell'appello non integra alcuna elusione di eventuali cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. o ragioni implicanti l'eventuale astensione (art. 36 c.p.p.)
dello stesso giudice dalla conduzione e definizione del giudizio di appello.
Come affermato da questa Corte regolatrice, la latitudine dell'art. 34 c.p.p., non si estende fino a delineare una causa di incompatibilità, connessa al principio di imparzialità del giudice, per il magistrato giudicante che abbia assunto una decisione meramente processuale, senza esprimere -come è accaduto nel caso di specie- alcuna valutazione sul merito della regiudicanda e sulla eventuale responsabilità del giudicabile o comunque sulle ragioni delle parti del processo (cfr. ex plurimis: Sez. 4^, 23.1.1997 n. 1271, Scarici, rv. 207870; Sez. 6^, 24.6.2005 n. 39543, Hannachi, rv. 232758).
5.2. Le censure che investono il merito del giudizio assolutorio del Tribunale di Palermo nei confronti dell'imputato TO non sono consentite nel giudizio di legittimità, perché scandite da una mera rivisitazione alternativa delle risultanze fattuali del processo analizzate dal giudice di merito, basata sulla prospettazione di dati storici tutti ampiamente considerati dalla sentenza impugnata. Il Tribunale non aveva ragione di pronunciarsi sulla ultronea rinnovazione dell'istruttoria per acquisire elementi di conoscenza sullo stato delle varie pendenze giudiziarie interessanti la ricorrente e l'imputato, emergendo già per tabulas l'esistenza dell'aspra contesa tra le parti evocata nell'odierno ricorso. In ogni caso la "rilettura" delle evenienze fattuali del processo prefigurata dalla parte civile si mostra altresì destituita di serio fondamento. In vero, sul piano della completezza e logicità del percorso decisorio sviluppato dal Tribunale, la sentenza impugnata è giunta al proscioglimento del TO all'esito di una coerente e logica disamina critica delle complessive evidenze processuali. All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali e al versamento dell'equa somma di Euro 1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2014