Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2013, n. 11494
CASS
Sentenza 21 ottobre 2013

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Massime1

Non ricorrono cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. né ragioni di astensione ex art. 36 cod. proc. pen. per il giudice che abbia già assunto una decisione meramente processuale e priva di qualunque valutazione sulla regiudicanda e sull'eventuale responsabilità del giudicabile o comunque sulle ragioni delle parti del processo, quando il medesimo magistrato è investito nuovamente del processo a seguito della cassazione senza rinvio della precedente pronuncia. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esistenza di cause di incompatibilità con riferimento ad un giudice che aveva definito il processo nel merito dopo l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione di sentenza, da lui precedentemente emessa, nella quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla parte civile avverso una sentenza del giudice di pace).

Commentari3

  • 1La responsabilità medica in ambito penale
    Ricardo Carrara D'Albi' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Art. 36 c.p.p. Astensione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2013, n. 11494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11494
Data del deposito : 21 ottobre 2013

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