Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GENERALE IMM. SEMPIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. c.p.c), giusto mandato in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 105/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 25/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso;
accoglimento del secondo motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Generale Immobiliare del Sempione s.p.a. con atto 29.4.95 citò a comparire innanzi al Tribunale di Venezia il Ministero delle Finanze, chiedendone condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del pagamento al saldo. L'attrice fondò la sua domanda sul contrasto fra la norma statale istitutiva della tassa con la direttiva CEE n. 335 del 17.7.69. Nel contraddittorio del Ministero convenuto, che eccepì l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del sistema di ricorsi previsto dall'art. 11 del d.p.r. n. 641/73, e, nel merito, l'intervenuta decadenza per decorso del termine triennale stabilito dall'art. 13 dello stesso d.p.r. n. 641/72, nonché l'infondatezza della domanda, il Tribunale adito, con sentenza n. 1197/96 del 14.3/16.4.96, condannò l'Amministrazione finanziaria al pagamento dell'importo capitale in L. 51.500.000, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo. La decisione venne impugnata innanzi alla Corte d'appello di Venezia dal Ministero delle Finanze, che ribadì le eccezioni già dedotte in primo grado, concernenti sia la legittimità della tassa che l'intervenuta decadenza, e in via incidentale anche dalla società contribuente, che chiese la liquidazione degli interessi dal giorno del pagamento delle somme controverse, o in subordine dalle date delle domande di rimborso, e si dolse del regime delle spese giudiziali. La corte territoriale, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, con sentenza n. 105/2000 del 2.12.099/25.1.2000, ritenuto che la società era incorsa nella decadenza triennale con riguardo ai rimborsi relativi agli anni 1989, 1990 e 1991, non interessati da domande tempestive, condannò l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle somme riguardanti i versamenti per gli anni 1988 e 1992, in L. 27.000.000 oltre interessi nella misura legale dalla date delle domande di rimborso al saldo. Per la cassazione di questa decisione il Ministero delle Finanze propone la presente impugnazione, con ricorso affidato a due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero ricorrente deduce applicazione dello jus superveniens, introdotto con l'art. 11 della l. n. 448 del 23.12.98, e si duole della condanna a restituire alla società L. 27.000.000, a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa per iscrizione nel relativo registro, per gli anni indicati dalla società istante, assumendo che in base alla citata legge sopravvenuta la somma da restituire dovrebbe essere ridotta dell'importo delle tassa rideterminata retroattivamente in misura forfettaria, con detrazione dell'importo riguardante la tassa di prima iscrizione, con il contenimento del tasso degli interessi al 2,50%.
Il motivo è infondato.
La rideterminazione successiva della tassa in oggetto non ha risolto il problema del carattere remunerativo del tributo. Nella specie la tassa sarebbe stata compatibile con la direttiva comunitaria citata se fosse stato provato il suo carattere remunerativo. In difetto di tale prova, vale la regola dell'incompatibilità della norma interna con quella comunitaria, quindi della non applicabilità della prima. Sotto un primo profilo l'Amministrazione chiede la detrazione delle somme che sono dovute ex art. 11 della legga citata, che ridetermina, per gli anni dal 1985 al 1992, nella misura fissa di L. 500.000, l'importo per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, ed in una misura forfetaria, di diversa entità a seconda dei tipi di società, quello per l'iscrizione di altri atti per gli anni successivi.
Si tratta di questione che è stata affrontata nella recente pronuncia della Corte di Giustizia CE 6^ Sezione 10 settembre 2002, nelle cause riunite sentenze n. C-216/99 e n. C. 222/99, in "il Fisco" n. 35/2002, fasc. 1 13269, 5659, che costituisce fonte normativa immediata così come le direttive comunitarie (v. Corte Cost. 23.4.1985 n. 113), che l'ha risolta affermando che gli Stati nazionali non possono imporre prelievi di carattere fiscale sull'iscrizione nel registro dalle imprese delle società commerciali, perché ciò si porrebbe in contrasto col dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE n. 335 del 17.7.69 concernenti le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come giudicato in precedenza dalla stessa Corte di Giustizia in data 20.4.93 nelle cause riunite C. 71/91 e C-178/91, ma possono invece imporre prelievi obbligatori che siano destinati a remunerare la prestazione di un servizio ed il cui importo sia correlato, anche solo forfetariamente, al costo del servizio stesso. Nei limiti in cui si istituisce un prelievo di carattere fiscale, la nuova normativa non può che essere illegittima, com'era avvenuto nel regime precedente e per le stesse ragioni, se esso non rappresenta il costo di un servizio, calcolato anche solo in misura forfetaria. Sul piano processuale ciò vuoi dire che l'amministrazione dello Stato dovrebbe provare l'esistenza del costo di un servizio prestato alla società, mentre, al contrario, si limita ad una richiesta generica, senza neppure prospettare la remuneratività del tributo preteso. Con riguardo alla misura degli interessi, va rilevato che l'art. 11 co. 3 della legge n. 448/98 stabilisce la misura degli interessi nel tasso del 2,50% a decorrere dalla data della domanda di rimborso, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Ciò vuol dire che per gli anni anteriori, veniva riconosciuto un saggio degli interessi inferiore a quello legale, che prima della data del 1.1.99, in cui è stato portato al 2,50%, era più elevato. Come la corte di giustizia ha statuito nella sentenza sopra citata, "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione del tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità derivi da una sentenza del genere, a, condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui si tratta". In altre parole è illegittimo un regime discriminatorio che favorisca lo Stato ed introduca un trattamento deteriore per i rimborsi degli indebiti fondati su norme comunitarie, e tenda ad eludere almeno in parte gli effetti della dichiarazione d'illegittimità del tributo. Spetta al giudice nazionale accertare se le modalità di calcolo degli interessi in esame, specifiche della tassa annuale di concessione governativa che è stata dichiarata contraria al diritto comunitario, siano meno favorevoli rispetto a quelle valevoli in linea generale, e disapplicarle in caso affermativo.
Nella specie, la corte di merito ha applicato il tasso degli interessi nella misura legale, come previsto in materia d'indebito ordinario, rispetto a cui, senza dubbio, quello previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 11 della legge n. 448/98, che ora viene invocata, è meno favorevole per la contribuente. Questa decisione aderisce, dunque, all'interpretazione offerta dal giudice comunitario, e non è, per l'effetto, meritevole di censura. Col secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della l. n. 29 del 26.1.91, e dell'art. 2033 c.c., e lamenta che la misura degli interessi è stata erroneamente liquidata, in quanto il giudice del gravame ha applicato il tasso previsto nella disciplina ordinaria in materia d'indebito, in luogo di quello stabilito dalla norma speciale tributaria rubricata.
Anche questo motivo deve essere rigettato.
Dal testo della sentenza impugnata emerge che il Ministero non sollevò doglianza alcuna sulla misura degli interessi stabilita dal primo giudice, "essendo stata posta solo la questione concernente la loro decorrenza (con l'impugnazione incidentale ed essendo inammissibile la richiesta dell'appellante principale di specificazione del loro regime ex l. n. 29/61)". Dall'ambito dei motivi dell'appello principale restò, dunque, esclusa la discussione sul regime giuridico degli accessori del credito, liquidati secondo la regola dettata dal codice civile, di cui l'Amministrazione non si dolse e che non censurò. Avuto riguardo all'onere che faceva carico alla parte appellante di specificare ex art 342 c.p.c. il "thema decidendum", sul quale sollecitava il nuovo giudizio, ed al dovere del giudice dall'art. 112 cod. proc. civ., di pronunciare entro i limiti della domanda, correttamente l'organo di gravame ritenne incontroversa la questione, di cui l'appellante, come era suo preciso onere, non si era tempestivamente lamentato (v. Cass. n. 11935/02). Su di essa, infatti, si era formato il giudicato interno.
La sua disamina, sollecitata in questa sede incontra, dunque, siffatta preclusione. Occorre peraltro rilevare che la censura in esame non contiene alcuna critica all'ulteriore "ratio decidendi" sulla quale poggia la decisione impugnata, che ha dichiarato inammissibile, la richiesta di applicazione in appello della legge rubricata perché tardivamente proposta, che è, dunque, anch'essa passata in cosa giudicata, assumendo carattere d'indiscutibilità. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004