Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6348 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 63002 E N O I REPUBBLICA ITALIANA Z A TR IS DEL POPOLO ITALIANO G E 0634 8 /02 R L LA COR E D B E Oggetto I T A S T N N A E I 1 E TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA S 3 S R I 1 E RITENUTE SUGL I E A . T INTERESSI BANCARI N Composta gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A M R.G. N. 3792/99 Dott. Pasquale REALE Presidente Consigliere - Dott. Massimo ODDO Cron. 18237 Consigliere - Dott. Stefano MONACI Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Ud. 17/01/02 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 63002 sul ricorso proposto da: N. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MINISTERO DELLE in personaFINANZE, del Ministro pro Richiesta copia studio 12, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 155 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 8 MAG. 2002. IL CANCELLIERE rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio COMUNE DI TERMENO;
dal Sig. intimato per diritti € 1.55 8/MAG 2002 il avversO la sentenza n. 7/98 della Commissione IL CANCELIERE tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 03/02/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 149 consiglio il 17/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per essere lo stesso manifestamene fondato. Fatto. Motivi del ricorso e del controricorso Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvo- catura Generale dello Stato, ricorre contro il Comune di Termeno, in persona del sindaco pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha ritenuto che i Comuni, e quindi anche il co- mune di Termeno, non sono soggetti alla ritenuta sugli interessi attivi maturati sui depositi di conto corren- te bancari o postali, di cui all'art. 26 DPR 600/73. In fatto, il Comune di Termeno ha presentato istan- za di rimborso delle ritenute operate dagli istituti di credito e dall'Amministrazione postale sugli interessi di conto corrente, sostenendo che le ritenute non pote- vano essere operate nei confronti di un soggetto esen- te, quale è il Comune, ai sensi dell'art. 88 del TUIR. La Commissione Tributaria di primo grado, adita con ri- corso avversO il silenzio rifiuto, ha recepito le 2 istanze dell'ente inciso, ritenendo inapplicabile l'art. 26 citato. La sentenza impugnata ha respinto l'appello dell'Ufficio. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 26 DPR 600/73, con riferimento all'art. 88 TUIR 917/86, in quanto la ritenuta fiscale in questione realizza una forma di im- posizione autonoma e sostitutiva che prescinde dalla circostanza che gli enti di cui si parla siano o meno esenti dall'imposta sul reddito. Nessuna attività difensiva ha svolto il Comune di Termeno. Il P.G. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso, da pronunciarsi ai sensi dell'art. 375 c.p.c. novellato. Motivi della decisione Le conclusioni del P.G. devono trovare accoglimen- Il ricorso, infatti, appare manifestamente fondato to. sulla scorta delle numerose conformi decisioni di que- sta Corte ricordate dallo stesso P.G. (nn. 3423/00, 5431/00, 5976/00, 6500/00, 7340/00). La questione della applicabilità della ritenuta fi- scale di cui all'art. 26, DPR 600/73, sugli interessi attivi maturati dai Comuni (soggetti esenti dall'IRPEG ai sensi dell'art. 888 TUIR) sui depositi bancari è già 3 stata esaminata da questa Corte ed è stata anche ogget- to di un intervento legislativo di interpretazione au- tentica. Infatti, l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, ha stabilito testualmente che "La disposi- zione di cui all'art. 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta d'imposta sugli interessi, premi ed altri a titolo frutti delle obbligazioni e titoli similari e su conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche". Conseguentemente, in forza della citata norma di interpretazione autentica, applicabile retroat- tivamente ai rapporti non ancora definiti, "il terzo periodo del quarto comma dell'art. 26 del d. P. R. 26 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che la ritenu- ta sugli interessi, premi ed altri frutti di obbliga- zioni e titoli similari e sui conti correnti è effet- tuata a titolo di imposta "nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG ed in ogni altro caso", deve inten- dersi nel senso che la ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG. Ne deriva applicata anche sugli che detta ritenuta deve essere interessi maturati su conti correnti e depositi inte- 4 stati ad un Comune, ancorché, ai sensi dell'art. 88 del d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo fissato dall'art. 4, terzo comma bis, del D.L. 31 ottobre n. 310, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1990 n. 403, escluso dal novero degli enti assoggettati all'IRPEG" (Cass. Sez. I Civ. 20 maggio 1999, n. 4904; conf. Cass. Sez. I Civ. 1 settembre 1999, n. 9202). Lo jus superveniens ha risolto il problema posto dalla ricorrente Amministrazione, nel senso auspicato dalla stessa. Quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non occorre però rinviare gli atti al giudice di merito, atteso che non occorre procedere ad altri accertamenti di fatto per affermare, in concreto, che il rimborso delle ritenute in questione, richiesto dal Comune di Termeno non compete. Stimasi equo compensare in considerazione degli esiti dei precedentile spese, gradi e del fatto che la decisione è stata adottata in forza di un intervento legislativo inteso a superare le incertezze interpretative.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, ' decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda di rimborso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore 5 (dr. Pasquale Reale) (dr. tonic Marone) N O I Z A S IL GANCELLIERE C1 AR Casano Сашь હું DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 3 MAG. 2002 ILCANCELLIERE C1 Amalgo Casano 1 7 1 A A T . U B I B A S I T T N A R E N 1 I S T E 3 R S I 1 A E E . T N A M 6