Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
Con riguardo all'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero - quale disciplinata in generale dal D.M. sanità 3 novembre 1989 (poi modificato dal D.M. sanità 30 agosto 1991), la cui violazione è censurabile in Cassazione stante il carattere normativo del decreto, ed inoltre, specificamente per l'ambito di competenza, dalle leggi della regione Campania nn. 12 del 1985 e n.46 del 1978 - il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell'eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8580 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente
Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Caroncini n. 6, presso l'avv. Gennaro Contardi, e rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Pellegrino, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 2 - GESTIONE LIQUIDAZIONE DELLA EX USL n. 23, in persona del direttore generale nella qualità di commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, via Baiamonti n. 10, presso l'avv. Luca Saccone, e rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Pianese, giusta delega in atti e delibera del commissario liquidatore n. 45 del 10 febbraio 1997;
- controricorrente -
e contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente in carica della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone n. 61, presso l'ufficio di rappresentanza della regione, e rappresentata e difesa dall'avv. Rocco De Girolamo, giusta delega in atti e provvedimento autorizzativo n. 1477 dell'11 febbraio 1997;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1885 del Tribunale di Napoli in data 20 giugno 1996, depositata il 22 luglio 1996 (R.G. n. 42521/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Gennaro Contardi (per delega avv. Raffaele Pellegrino) e Rocco De Girolamo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20 giugno/22 luglio 1996 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto dalla sig.ra RI ER nei confronti della Regione Campania e della Gestione liquidazione della ex USL 23 della Campania, avverso la decisione in data 29 novembre 1995, con la quale il Pretore della stessa città aveva respinto la domanda da lei avanzata per ottenere il rimborso delle somme versate alla "Casa di cura Villa del Sole" di Napoli, ove si era ricoverata per sottoporsi ad un intervento chirurgico di urgenza, in quanto affetta da grave "stenosi aortica" e "stenoinsufficienza mitralica". Nell'atto introduttivo del giudizio la ER aveva dedotto di essersi iscritta nelle liste di attesa presso strutture pubbliche, ma di essere stata costretta al ricovero presso la suindicata casa di cura in considerazione della urgenza dell'intervento chirurgico, quale risultante dalla documentazione sanitaria allegata, ed aveva aggiunto di avere appreso da funzionari della regione che questa in precedenza aveva sempre consentito all'assistito di presentare domanda di rimborso successivamente al ricovero, senza che fosse necessaria una istanza per una preventiva autorizzazione. Il Tribunale, richiamato il quadro normativo in tema di prestazioni sanitarie erogate in forma indiretta, ha osservato, per quanto ancora rileva in questa sede, che la ER non aveva presentato, prima del ricovero nella casa di cura privata, la istanza di autorizzazione necessaria per attivare la procedura diretta ad ottenere il rimborso delle spese sopportate dall'assistito per prestazioni di comprovata necessità ed urgenza, e che l'intervento chirurgico cui la ricorrente si era sottoposta non presentava un'urgenza tale da giustificare la esclusione della preventiva autorizzazione ed a maggior ragione l'esonero dell'assistibile dall'onere della presentazione della mera istanza di autorizzazione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre sulla base di tre motivi la sig.ra ER, la quale ha anche depositato documenti. Resistono con controricorso le altre parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte la inammissibilità del deposito, effettuato dalla ricorrente dopo la proposizione del presente ricorso, della documentazione indicata nell'elenco notificato alle controparti (fotocopie di alcune pagine di un testo di medicina interna), poiché a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. non è ammessa in sede di legittimità la allegazione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Nella specie si tratta di nuovi documenti che contrariamente a quanto la ricorrente sostiene nell'atto cui sono allegati, notificato alle altre parti, non sono relativi all'ammissibilità del ricorso - non si riferiscono infatti ad alcuno degli elementi indicati nell'art. 366 cod. proc. civ. - ma al merito della causa, essendo diretti a fornire ulteriori elementi di prova della fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, e ricadono perciò nel divieto di cui al citato art. 372 (v. Cass. 22 gennaio 1998 n. 570, Cass. 10 gennaio 1991 n. 180). Ancora in via preliminare, si deve rilevare la formazione del giudicato sulla questione di giurisdizione di cui la Regione Campania, pur senza proporre ricorso incidentale, sollecita il riesame, con l'assumere nel controricorso che la pretesa della ER, avendo ad oggetto prestazioni sanitarie non previste, integra una posizione non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo. La sentenza qui impugnata ha appunto osservato che la decisione del primo giudice non era stata oggetto di censura nella parte in cui aveva affermato la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria (e la competenza del giudice del lavoro) in ordine alla pretesa dedotta in giudizio dalla ricorrente ER. Ed anche se non vi è dubbio che il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, va osservato che tale principio deve essere coordinato con il sistema delle impugnazioni ed opera ogni qualvolta sulla giurisdizione non sia intervenuta una statuizione anteriore, neppure implicita, restando diversamente precluso ogni riesame della questione (Cass. sezioni unite 28 gennaio 1998 n. 850). Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e censura la sentenza impugnata per avere escluso la sussistenza dell'urgenza senza disporre la consulenza tecnica di ufficio, espressamente invocata al fine di verificare la situazione patologica in cui versava essa ricorrente e che avrebbe giustificato la domanda di rimborso post-ricovero, e con un ragionamento illogico e viziato da errori per la confusione fatta tra "insufficienza aortica" e "stenosi aortica". patologia questa che invece, secondo quanto emergeva dalla documentazione medica, era di assoluta gravità, tale da imporre un intervento chirurgico immediato.
La censura non può essere accolta sotto nessuno dei due profili nei quali è articolata.
Relativamente a quello concernente la mancata ammissione della consulenza, è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. 24 gennaio 1997 n. 722), secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando - come nella specie -risulti che gli elementi di convincimento per disattendere, sia pure implicitamente, la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici.
Per quanto concerne la insufficienza e contraddittorietà di motivazione sulla mancanza di urgenza della patologia da cui era affetta la ER, si deve osservare che il Tribunale ha fondato il suo giudizio sul confronto tra il quadro morboso complessivo risultante dall'accertamento strumentale eseguito il 1^ febbraio 1993, nella imminenza dell'intervento chirurgico presso la casa di cura privata e poi richiamato dal prof. Spampinato, ed il quadro morboso che era evidenziato dal precedente accertamento del 2 dicembre 1992: in base a questo confronto ha quindi escluso che la situazione patologica aveva subito aggravamenti. Il Tribunale ha anzi rilevato, richiamando esplicitamente ad esempio taluni elementi presi a raffronto, che mentre l'insufficienza mitralica, definita "moderata" nel primo accertamento, era stata giudicata "lievissima" nel secondo effettuato presso la struttura privata, l'insufficienza aortica da "moderata" era divenuta di grado "lieve medio", per poi assumere valori rientranti nella normalità nella coronografia che aveva preceduto l'intervento. Quindi il giudice del gravame procedendo al raffronto del quadro complessivo risultante dal secondo accertamento, effettuato il 1^ febbraio 1993 presso la casa di cura privata e dal quale risultava anche "la stenosi aortica", con quello emergente dal precedente accertamento, non ha trascurato ne' tanto meno confuso le due patologie cui fa riferimento la ricorrente, e rilevando anzi che la certificazione in data 26 gennaio 1993 attestante la previsione di tempi di attesa piuttosto lunghi per l'intervento operatorio presso la struttura pubblica del reparto di cardiochirurgia del secondo policlinico di Napoli, e quindi implicitamente la esclusione di una situazione di urgenza, era stata rilasciata a firma del medesimo prof. Spampinato, lo stesso che poi - sottolinea la sentenza impugnata - compariva nell'equipe dei sanitari che aveva eseguito l'intervento operatorio presso la casa di cura privata, dà una motivazione congruamente e persuasivamente argomentata della ritenuta inesistenza di una indilazionabile urgenza della terapia chirurgica effettuata. Sembra infatti coerente e logico che un giudizio complessivo circa la possibilità di differire l'intervento operatorio in questione in un tempo massimo di venticinque settimane, come specifica la ricorrente, peraltro riscontrato da analoga coeva certificazione di altra struttura pubblica (quella dell'ospedale Monaldi in data 19 gennaio 1993 con l'inserzione nella lista di prenotazione con un tempo di attesa di ventidue settimane - v. pag. 2 del ricorso) abbia tenuto conto anche della patologia della "stenosi valvolare aortica" esistente nel medesimo organo e non potesse subire significative modifiche in mancanza di improvvisi negativi aggravamenti del quadro morboso, neppure accennati nell'accertamento clinico effettuato a distanza di cinque giorni (il 1^ febbraio 1993) nella "Casa di cura Villa del Sole".
Essendo chiaramente indicati gli elementi dai quali il giudice del merito ha desunto il proprio convincimento ed il percorso logico seguito per l'affermazione delle conclusioni raggiunte, non sussiste perciò il vizio di insufficiente motivazione, che invece ricorre quando vi sia la carenza di tali indicazioni (v. fra le tante Cass.17 luglio 1997 n. 6557), ne' quello di contraddittorietà della motivazione, che presuppone l'insanabile contrasto tra le argomentazionì addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass. 17 luglio 1997 n. 6557). E sembra invece evidente che le censure proposte, nel dare esclusivo risalto ad uno degli elementi del quadro morboso di essa ricorrente e nel prospettare una diversa valutazione della gravità delle patologie prese in esame dai sanitari delle strutture pubbliche cui la ER si era inizialmente rivolta, si risolvono in valutazioni di merito, inammissibili in questa sede, al fine di sostituire all'apprezzamento di fatto operato dal giudice del merito altro, diverso, conforme alle aspettative della deducente. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., falsa applicazione D.M. Sanità 3 novembre 1989 modificato con D.M. 30 agosto 1991 e D.M. 13 maggio 1993, violazione e/o falsa applicazione delle leggi della regione
Campania n. 12 del 1985 e n. 46 del 1978, violazione degli artt. 32 e 2 della Costituzione e dei principi costituzionali in materia di tutela della salute. Deduce che il presupposto di attivare la procedura prima del ricovero, presentando istanza di autorizzazione, prescritto dall'art. 7, secondo comma. D.M. Sanità 3 novembre 1989, come interpretato dall'art. 2 D.M. 30 agosto 1991, per il rimborso delle spese sostenute per il ricovero all'estero, non è applicabile nella specie, poiché la legge della regione Campania n. 12 del 1985, nel disciplinare il ricovero dei cittadini della regione presso case di cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale, rinvia a procedure totalmente diverse da quella richiesta dal suddetto decreto ministeriale. Citando diverse circolari della medesima regione, sostiene quindi l'ammissibilità del rimborso in questione soltanto in base ad un accertamento ex post delle condizioni richieste per il ricovero presso le strutture non convenzionate ed aggiunge che in tal senso, sino al 1993 si era regolata la regione nell'applicare la propria succitata legge del 1985. Afferma che una diversa interpretazione della normativa regionale si porrebbe comunque in contrasto con le disposizioni degli artt. 32, 2, 3 e 98 della Costituzione, comportando una lesione del fondamentale diritto alla salute.
La doglianza potrebbe ritenersi assorbita, ove, come sembrerebbe dalle iniziali deduzioni svolte In questo secondo motivo, fosse riferita alla applicazione delle disposizioni ministeriali soltanto per la parte che prescrivono l'osservanza dell'attivazione della procedura di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1989 prima che l'assistito si rechi all'estero per sottoporsi alle cure non praticabili in Italia in modo tempestivo e adeguato. Ma poiché la ER contesta in toto le predette disposizioni, affermando che la fattispecie è regolata soltanto dalla legge regionale n. 12 del 1985, si deve procedere all'esame della censura proposta.
La Corte osserva innanzitutto, ai fini dell'ammissibilità della doglianza per la parte concernente la falsa applicazione D.M. Sanità 3 novembre 1989, poi modificato con D.M. 30 agosto 1991 (e ulteriormente da altri decreti), che esso, in quanto emanato in attuazione della legge 23 ottobre 1985 n. 595, che all'art. 3, quinto comma, affida al Ministro della sanità il compito di provvedere con decreto per le prestazioni non ottenibili nel nostro Paese tempestivamente e in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, ha natura normativa, per cui la sua violazione o falsa applicazione da parte del giudice del merito è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (v. per analoga ipotesi relativa a decreti ministeriali in tema di disciplina del commercio, Cass. 16 luglio 1993 n. 7905). Ciò premesso, si deve rilevare che la tesi sostenuta dalla ricorrente circa la inapplicabilità delle richiamate disposizioni ministerialì per la asserita diversità della procedura dettata dal D.M. 3 novembre 1989 rispetto a quella prevista dalla legge regionale 27 ottobre 1978 n. 46, non può essere condivisa.
L'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, stabilisce, con numerose disposizioni specificative, la regola generale delle prestazioni mediche, ambulatoriali e ospedaliere, a carico delle strutture delle unità sanitarie locali o convenzionate, nel comune di residenza o nel territorio della regione, e pone come eccezione a tale regola il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori dal territorio della regione, e i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta, demandando alla regione la disciplina di tutte le suddette ipotesi. Nell'ambito di tale rinvio, la regione Campania con la legge 8 marzo (1978 n. 12 ha regolato le autorizzazioni ai cittadini residenti in quella regione per cure mediche e chirurgiche presso case di cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale, disponendo che esse possono essere concesse "negli stessi casi e con le medesime modalità" delle autorizzazioni di cui all'art. 1 legge della regione Campania 27 ottobre 1978 n. 46, concernente quelle per le cure presso strutture ospedaliere site in paesi non regolamentati da accordi CEE con lo Stato italiano.
Ed il citato decreto ministeriale 3 novembre 1989, emanato in attuazione di quanto disposto con il quinto comma dell'art. 3 della citata legge n. 595 del 1985, dopo avere ribadito all'art. 4 che il concorso nella spesa è concesso per le prestazioni autorizzate, prevede al secondo comma dell'art. 7, ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al precedente art. 2, l'esonero "dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza", ed il rimborso delle spese già sostenute.
Il successivo D.M. 30 agosto 1991 ha quindi chiarito che nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 7 citato "rientrano esclusivamente i casi per i quali l'assistito comprovi la sussistenza, al momento del trasferimento all'estero, dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 3 novembre 1989 (dimostrazione di essere in lista di attesa, presso almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990 e successive modificazioni) l'attivazione, prima di recarsi all'estero, delle procedure per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure".
Considerato il chiaro tenore di tali disposizioni ministeriali ed il richiamo contenuto nella legge regionale n. 12 del 1985 alla normativa in materia di ricoveri all'estero, correttamente il Tribunale ha ritenuto che presupposti per ottenere, in mancanza di preventiva autorizzazione, il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche presso le strutture ospedaliere e case di cura non convenzionate fossero condizioni di eccezionale gravità ed urgenza delle cure mediche e chirurgiche da praticare e la attivazione delle procedure per ottenere la successiva autorizzazione.
Ma dovendosi ritenere accertato, per quanto si è innanzi rilevato, che non sussisteva la eccezionale gravità ed urgenza del ricovero in questione, resta ininfluente sia l'ulteriore esame della doglianza in ordine alla omessa attivazione della procedura di rimborso della relativa spesa sanitaria sia la questione di illegittimità costituzionale che la ricorrente solleva per il succitato decreto ministeriale 3 novembre 1989, come interpretato dal successivo decreto 30 agosto 1991, limitatamente alla previsione, per il caso di urgenza, anche della previa istanza di attivazione della procedura a pena di decadenza dal diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute.
L'esclusione del presupposto della "eccezionale gravità ed urgenza" della prestazione sanitaria determina l'assorbimento del terzo e ultimo motivo con il quale la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione del principio dispositivo nel processo civile, violazione degli artt.115, 244 e ss, 420 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, dolendosi a) che il giudice del gravame abbia disatteso la richiesta di prova testimoniale da lei dedotta in ordine alla decennale interpretazione della legislazione regionale, nel senso di ammettere in caso di ricovero d'urgenza la richiesta di rimborso anche dopo che era avvenuto il ricovero, e alla circostanza che tanto le era stato comunicato da funzionari della USL preposti specificamente al settore ricoveri;
b) che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare l'errore scusabile nel quale essa era incorsa, essendo stata indotta da quelle informazioni dei funzionari della USL a non presentare la preventiva istanza di autorizzazione per avviare la procedura. È altresì assorbita, in considerazione del rigetto della domanda proposta dalla ER, la questione che la regione Campania solleva in subordine sulla propria carenza di legittimazione passiva in relazione a tale domanda.
Il ricorso deve essere perciò rigettato.
Sebbene soccombente la ricorrente, non va però condannata al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, ricorrendo giusti motivi per compensarle interamente tra tutte le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999