Sentenza 26 settembre 2003
Massime • 1
L'assenza della parte civile nel giudizio d'appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2003, n. 40389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40389 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Antonio Morgigni Presidente
1. Dott. Francesco De Chiara Consigliere
2. Dott. Libero Secondo Carmenini Consigliere
3. Dott. Giuliano Casucci Consigliere
4. Dott. Alberto Macchia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN US;
2) D'AG AN;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 10/12/2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Francesco De Chiara;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Dellehaye che ha concluso per l'annullamento relativamente alle statuizioni civili. Rigetto nel resto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza della Corte di Appello di Milano del 10/12/2002 veniva confermata la sentenza del Tribunale di Milano in data 4/7/2001 appellata da AN US e D'AG AN condannati alla pena ritenuta di giustizia con il beneficio della sospensione per entrambi, perché responsabili del reato di tentata truffa entrambi. Con i motivi svolti per D'AG si deduce il mancato esame da parte della Corte territoriale dei documenti prodotti;
il travisamento delle dichiarazioni del perito SS il quale aveva affermato di non aver visionato l'auto ne' sentito il carrozziere nonché violazione del contraddittorio non essendo stato D'AG AN "litisconsorte necessario".
Per AN si deduce la nullità della sentenza, in quanto è stata confermata la subordinazione della sospensione delle pene al pagamento della provvisionale nei confronti delle parti civili non costituite in appello. Si deduce, inoltre, la illogicità della motivazione della sentenza che non ha considerato il contrasto tra le dichiarazioni rese da AL alla polizia giudiziaria in udienza;
erronee valutazioni di danni, comparazione tra denuncia di sinistro e contestazione amichevole.
La Corte ritenne che entrambi i ricorsi sono inammissibili. Con riguardo al ricorso svolto da D'AG AN si rileva che esso è tardivo in quanto il termine di presentazione scadeva il 25/1/2003 essendo stata emessa la sentenza il 10/12/2002 in presenza dell'imputato e del difensore, mentre risulta presentato il 30/1/2003.
Il motivo svolto dal AN per il quale - non essendosi presentata la parte civile in grado di appello - ha rinunciato alla pretesa risarcitoria e non andava revocata la subordinazione della sospensione della pena al pagamento della provvisionale, è manifestamente infondata.
L'assenza delle parti civili nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, non essendo riconducibili ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82 co. 2 c.p.p. (Cass. pen. SS.UU. 29/1/1996 n. 930). Il motivo con il quale si contesta la motivazione della sentenza in punto responsabilità svolge censura in fatto della decisione impugnata che ha largamente valutato le deposizioni dei testi CH e del perito (in sede civile) per le quali i danni relativi al sinistro del 23/8/1996 sono assolutamente identici e sovrapponibili a quelli subiti dall'auto Porsche il 9/3/1996. Comunque la inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali ciascuno stanti le colpe nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 660,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i correnti in solido al pagamento delle spese processuali ciascuno al versamento di euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTTOBRE 2003.