Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2003, n. 40389
CASS
Sentenza 26 settembre 2003

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L'assenza della parte civile nel giudizio d'appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2003, n. 40389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40389
    Data del deposito : 26 settembre 2003

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