Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
Non é causa né di nullità né di inutilizzabilità delle relative dichiarazioni l'esame di un soggetto esaminato con le garanzie di cui all'art. 210 cod. proc. pen., pur non ricorrendone gli estremi.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: sui rapporti con il reato di concussioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di fiducia di R.P. e D.M.M. impugnano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2004, n. 48274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48274 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 27/10/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1590
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 16252/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ TO nato il [...];
avverso la sentenza emessa l'1-7-02 dalla Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 17-6-99 il Tribunale di Monza dichiarava UZ TO responsabile del reato di cui all'art. 455 c.p. (per avere detenuto al fine di metterle in circolazione 125 banconote contraffatte da Usa dollari 50) e lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Milano con pronuncia 1-7-02 avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1 - Violazione degli artt. 210, c. 1, 3, 4, 193 c. 3 c.p.p. e del diritto di difesa per essere stata la teste UN TT erroneamente esaminata come persona imputata in un procedimento connesso e di conseguenza per avere i giudici di merito valutato le sue dichiarazioni quali semplici indizi inattendibili, anziché quale vera e propria prova idonea ad inficiare la veridicità del verbale di perquisizione e sequestro;
in particolare si è specificato che la UN giammai aveva assunto la qualità di persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c. 1 lett. A.. La Corte osserva.
La circostanza che un soggetto sia stato esaminato con le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p. pur non ricorrendone gli estremi, non comporta nullità ne' inutilizzabilità delle relative dichiarazioni;
d'altro canto la difesa, a fronte di non sussistenza delle condizioni per azionare dette garanzie ben può, qualora lo ritenga conforme ai suoi interessi, richiedere l'esame di tale soggetto quale testimone. Orbene, nel caso in esame nessuna istanza nell'enunciato senso risulta essere stata avanzata;
a ciò aggiungasi che la non attendibilità delle dichiarazioni della UN è stata individuata innanzitutto per effetto dei di lei legami affettivi e familiari con l'imputato e per la dimostrata sua scarsa spontaneità, mentre nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata la circostanza che la medesima non avesse l'obbligo di dire la verità perché sentita come imputata di reato connesso, si palesa segnalata quale semplice dato di contorno.
2 - Violazione degli artt. 203, 191 c. 1 e 2 c.p.p. per essere state utilizzate le informazioni date alla polizia da un confidente di cui non era stato rivelato il nome e che non era stato esaminato come testimone.
La denuncia è infondata in quanto l'accertamento dei fatti di cui alla decisione impugnata non si fonda in alcun modo sulle suddette informazioni, le quali sono state menzionate esclusivamente quale dato storico a seguito del quale la P.G. ebbe ad iniziare le indagini.
3 - Mancata assunzione di una prova decisiva, ossia dell'escussione di certo "M l'ZI, personaggio che poteva avere operato la delazione e piazzato i dollari falsi nel luogo ove essi erano stati rinvenuti, per vendicarsi del UZ che, pur avendoglielo promesso, non lo aveva portato con sè in Romania. All'uopo si è dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, i dati anagrafici del predetto erano stati indicati tempestivamente dalla difesa, non appena conosciuti con precisione. Il motivo è inconferente avendo la Corte territoriale evidenziato che l'incombente era stato richiesto meramente ad explorandum, per cui non poteva considerarsi decisivo, ragione questa del diniego della escussione che il ricorrente omette di considerare e specificatamente censurare.
Per le svolte argomentazioni s'impone il rigetto del ricorso, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004