Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8288 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
I 082 88/ 02 E ! SSAZION L O B R I D U DI CA A ( T S A O EM p 6 P 2 SUPR s IM L E 2 POLOITALIANO 4 D RTE 6 A 2 E . 4 D .R 6 .P E D T l l N a E . S b E ta SEZIONE PRIMA CIVILE 2 2 t. r 2960100 a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.02690/00 Presidente Dott. Giovanni OLLA 22746 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. .1413 Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Ud. 27.02.02 SALVAGO Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente: OGGETTO:espropria zione cessione - SENTENZA conguaglio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia_studio Elva Paola BOGLIONE, Gaetano PIERMAROCCHI, Caterina dal Sig. u per dirity € 155 PIERMAROCCHI, tutti elettivamente domiciliati in Roma, GIU. 2002 via F.Corridoni 7, presso l'avv. Costanza Acciai, che IL CANCELLIERE all'avv. Urbano lo rappresenta e difende unitamente Barelli giusta deleghe in atti;
- ricorrenti CANCEL
contro
COMUNE di AMANDOLA intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 479 del 18.11/12.12.98. 6/499 2002 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Udito l'avv. Barelli con delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per 1' accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con citazione in data 7.5.90 RA AR esponeva che -come notificatogli in data 5.4.83- la Commissione provinciale espropri aveva determinato in lire 7.878.000 la indennità spettantegli per l'esproprio di un suo terreno in attuazione di un p.i.p.; che tale indennità aveva accettato con riserva di conguaglio;
che in data 8.5.83 il Sindaco aveva emesso il decreto d'esproprio. Risultata inutile la diffida del 15.01.90, conveniva in giudizio il Comune di Amandola, chiedendo la differenza tra l'indennità ricevuta ed il valore di mercato del bene, determinato ai sensi dell'art. 39 1.s. 359/92. Con sentenza 18.11/12.12.98 la C.d.A. di Ancona, pronunciando in contumacia del Comune, respingeva la domanda nel rilievo che l'attore aveva agito nell'assunto della vocazione edificatoria del suo terreno;
che, in applicazione del sopravvenuto art. 5bis 1.s. 359/92, la edificabilità doveva essere accertata sulla base del piano di fabbricazione, di cui il Comune di Amendola era già dotato prima dell'adozione del p.i.p.; che di tale vocazione la prova doveva fornirla l'espropriato, il quale invece non vi aveva provveduto. 2 Caf Con ricorso notificato al Comune di Amandola il 26.01.00 gli eredi di RA AR, deceduto nelle more, proponevano tre motivi di censura. Il Comune intimato non si è costituito. Motivi della decisione Col primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza per violazione dell'art. 27.2 1.s. 865/71 nonché per vizio di motivazione, nell'assunto che la norma richiamata impone di collocare il p.i.p. in zone già destinate ad insediamenti produttivi;
che nel caso il Comune si era conformato a tale previsione, collocando il p.i.p. in zona D del p.d.f., come risultava dalla delibera comunale 19.04.80 n. 113 che approvava il piano e come confermavano le risultanze della c.t.u. esperita. Col secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 5bis 1.s. 359/92. I ricorrenti assumono che la sentenza ha errato nel ritenere che la norma richiamata comportasse la compresenza delle due vocazioni edificatorie - legale ed effettiva e che la c.t.u. ha errato nel calcolo dell'indennità, che assumono quantificata sulla base della sola rivalutazione del redditi dominicali, omettendo di mediare tale valore aggiornato con il valore venale dell'area. Col terzo motivo, si assume la violazione dell'art. 2697 cc. perché erano già acquisite agli atti sia la delibera comunale 19.04.80 che localizzava il p.i.p. all'interno della zona D del p.d.f., sia la c.t.u. che affermava la edificabilità a tutti gli effetti del terreno AR e perché, anche se tali prove fossero state ritenute inidonee, sarebbe stato compito del giudice di merito 3 برة esaminare d'ufficio gli strumenti urbanistici, a prescindere da qualsiasi iniziativa probatoria delle parti (S.U. 3355/92). Tanto premesso, si osserva che il ricorso non è ammissibile nella parte in cui richiede al giudice di legittimità la valutazione del materiale probatorio necessario ad accertare la collocazione del p.i.p. in questione, mentre la valutazione delle prove appartiene alla competenza del giudice di merito o quando tratta questione del tutto estranea all'iter argomentativo della sentenza, che si esaurisce nella affermazione che l'attore non ha provato che il proprio terreno fosse edificabile. Vanno invece accolte le censure relative all'onere probatorio. La 1.s. 385/80 è stata emanata per disciplinare, temporaneamente, l'esproprio dei terreni edificabili, data la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quella parte dell'art. 16 della l.s. 865/71 che a tali terreni si riferiva. Dato il carattere transitorio della disciplina, era previsto che l'accettazione dell'indennità potesse avvenire con riserva di conguaglio sulla base delle norme definitive che all'epoca- sembravano imminenti. Perciò, quando la indennità relativa all'esproprio in esame viene accettata con riserva (secondo quanto risulta dalla narrativa della sentenza impugnata: c.2) ed i proprietari convengono il Comune per ottenere il conguaglio, agiscono in applicazione della 1.s. 385/80 e con riferimento, perciò, ad un terreno che già, in forza della attività amministrativa pregressa è stato riconosciuto, dalle parti, a vocazione edificabile. Non si giustifica, perciò, il dubbio sulla vocazione dell'area che porta la decisione impugnata ad affermare che è enere dell'attore dimostrare "la edificabilità dell'area" e che, ritenendo inadempiuto l'onere, rigetta la domanda di conguaglio. 4 Caf L'annullamento della sentenza per le ragioni indicate comporta il rinvio della causa ad altro giudice di merito, da individuare nella Corte d'Appello di Firenze, dato che la Corte d'Appello di Ancona si articola in una sola sezione civile. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, anche per lespese. Roma, 27 febbraio 2002 Il Presidente Cons. est. buffer IL CANCELLIERE CORTE SUDHANI CARNATIONE Andrea Dianchi Deport 7 GIU. 2002 il IL CANCELLIERE 109T129.11 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 456T 14 NOV. 2002 Serie 4 Can 48750 Registola TOT. 129.11 CENTOVENTINOVE/11 (euro. P. Dirigente Arp ervizi (Cott.ssa Maria G D FILIPPO) i Responsabile Atti Giudiziari (Dr. M/RACCICHINI) 1 0 .002 N O V 5