Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
S E E I N REPUBBLI05-29 2 /03 O ес 788 9 U T O 5 Q S 1 I N G . I E U u R Q 4 A 8 . D 3 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 . E 6 . T g 2 t n i N r t CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE f i E a Oggetto l S E SEZIONE TRIBUTARIA a Tributaria l l e d Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 17673/01 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 11730 Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/09/02 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente 1 CORTE SUPREMA DI CAMPIONE CIVILE SE NTENZA N. 78899 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 3271
contro
-1- AR UM;
intimato - la sentenza n. 290/00 della Commissione avversO tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 15/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo BE TA, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, n.159, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo illegittima la detrazione operata, ha rideterminato l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. La Commissione Tributaria di primo grado di Perugia ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha confermato la decisione rigettando l'appello dell'Ufficio. Contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 D.P.R. 636 del 1972; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; dell'art.3, comma due bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e dell'art.2 del D.P.R. n.597 del 1973. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Col primo motivo il ricorrente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per omessa consegna di copia dello stesso all'Ufficio tributario. La censura è infondata. Dall'originale del ricorso consegnato alla segreteria della commissione tributaria · di primo grado risulta che lo stesso è stato consegnato in c opia all'Ufficio. E poiché dagli atti del processo risulta altresì che l'Ufficio, costituendosi in giudizio dinanzi a detta Commissione e successivamente proponendo impugnazione dinanzi alla commissione di secondo grado, non ha contestato la consegna della copia, bisogna desumere che la stessa abbia avuto effettivamente luogo, nel rispetto dell'art. 17 del D.P.R. n.636/72. Anche la seconda censura è infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art.3, comma due bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese ai sensi dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass.18 aprile 2000, n.4945; 25 giugno 2001, n.8659; 24 agosto 2001, n.11248). Il ricorso va dunque rigettato. Nullaper lespese in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 23.9.1 il cons. est. il presidente W S IN CANCELLERIA 4 APR. 2003 Ogy IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio • Osvaldo Ascanio