CASS
Sentenza 25 ottobre 2023
Sentenza 25 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2023, n. 43277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43277 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IO VA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Alessandro Orlando, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o la declaratoria di non doversi procedere per remissione della querela;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto, emessa 1'8 aprile 2021, che aveva condannato il Penale Sent. Sez. 2 Num. 43277 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/10/2023 ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile SI BE in ordine al reato di truffa. 2.Ricorre per cassazione VA IO, deducendo motivi inerenti alla sussistenza del reato, alla qualificazione giuridica del fatto, alla recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.Si dà atto che la difesa ha depositato atto di remissione della querela da parte del difensore della persona offesa munito di procura speciale e corredata dall'accettazione dell'imputato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, la revoca delle statuizioni civili e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento in assenza di diversa indicazione nell'atto di remissione della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2023 Il Consigliere estensore Il P esidente GI AR An PE ellis
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Alessandro Orlando, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o la declaratoria di non doversi procedere per remissione della querela;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto, emessa 1'8 aprile 2021, che aveva condannato il Penale Sent. Sez. 2 Num. 43277 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/10/2023 ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile SI BE in ordine al reato di truffa. 2.Ricorre per cassazione VA IO, deducendo motivi inerenti alla sussistenza del reato, alla qualificazione giuridica del fatto, alla recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.Si dà atto che la difesa ha depositato atto di remissione della querela da parte del difensore della persona offesa munito di procura speciale e corredata dall'accettazione dell'imputato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, la revoca delle statuizioni civili e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento in assenza di diversa indicazione nell'atto di remissione della querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2023 Il Consigliere estensore Il P esidente GI AR An PE ellis