Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9412 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RE0 9 4 1 2 / 0 2094 12/02 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G. N. 1693/00 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere- Cron. 25266 - Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO - Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere- Ud. 24/04/02 ConsigliereDott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA RI;
- intimata 2002 avverso la sentenza n. 763/98 del Tribunale di PATTI, 1795 depositata il 18/01/99 R.G.N. 968/86; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato JENI per delega TODARO;
..... udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 21 dicembre 1998 /18 gennaio 1999, il Tribunale di Patti rigettava l'appello proposto dall'INPS nei confronti dell'assicurata TR SC avverso la sentenza del Pretore della stessa sede che, per quanto interessa in questa fase, aveva riconosciuto il diritto della SC all'indennità di maternità per astensione facoltativa, oltre accessori. La fondatezza delle domanda derivava, secondo il Tribunale, dalla comprovata esistenza del rapporto di lavoro, essendo irrilevante la prova circa la sua prosecuzione nell'anno successivo al parto. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Istituto di previdenza con unico motivo. La SC è intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 92, 112, 443 c.p.c., 7 l. 11 agosto 1973, n.533. 15 I. 30 dicembre 1971, n.1204 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, commi 3, 4 e 5 c.p.c.. 169300.doc 3 Deduce che con l'atto di appello essa aveva eccepito l'improponibilità della domanda relativa all'indennità per astensione facoltativa, frazionata in due periodi, per essere stata la stesa domanda proposta prima che fosse trascorso lo spatium deliberandi assegnato all'Istituto e che si fosse, successivamente, formato il silenzio rigetto sull'istanza. Sostiene che le due domande per astensione facoltativa erano state presentate, rispettivamente il 25 novembre 1993 e il 17 febbraio 1994 (come da timbro datario), mentre il ricorso introduttivo era stato depositato il 12 marzo 1994 e notificato il 13 marzo succ.. La condizione di proponibilità dell'azione in sede giudiziaria, è da ravvisarsi nella preventiva domanda di prestazione inutilmente indirizzata all'ente previdenziale o assistenziale e l'inutilità non può che derivare dal rigetto dell'istanza o dall'inerzia dell'Istituto per tutto il periodo assegnatogli per esaminarla. Non avrebbe, per contro, senso, ritenere sussistente il requisito processuale della proponibilità in presenza della sola presentazione della indipendentemente dal tempo concesso all'ente perdomanda, provvedere. Non avendo il Tribunale pronunciato sull'eccezione, aveva violato l'art.112 c.p.c.. Sotto ulteriore profilo, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio di primo grado in ragione della reciproca, parziale soccombenza delle parti. La prima delle censure contenute nel motivo di ricorso è fondata. 169300.doc 4 Dispone, infatti, l'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n.533 che, in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato. La norma presuppone la regola generale, propria del settore, secondo cui le prestazioni sono dovute a domanda del soggetto in danno del quale si è verificato l'evento protetto;
infatti, di tale verificazione l'istituto di assicurazione sociale non è normalmente a conoscenza e non potrebbe dunque attivarsi d'ufficio, né può compiere tutti gli accertamenti necessari circa i presupposti del diritto alla specifica prestazione richiesta (Cass. 2 luglio 1992, n.8111). Ne consegue che l'istituto di previdenza sociale non può essere convenuto in giudizio ed esposto al rischio della lite se non gli sia stata presentata la domanda amministrativa di prestazione e non sia stato posto in condizione di provvedere. L'art. 7 cit. attribuisce agli istituto di previdenza e assistenza obbligatorie lo spatium deliberandi indispensabile per i necessari accertamenti, in assenza della previsione del quale l'onere della sola presentazione della domanda amministrativa ai fini della proponibilità di quella giudiziaria non sarebbe stato congruente con le finalità sopra dette. L'espressione adottata dal legislatore, secondo cui solo dopo il decorso di 120 giorni dalla sua presentazione il rigetto della domanda è presunto a tutti gli effetti di legge, comporta che la stessa domanda non ha di per sé (indipendentemente, cioè, dal decorso del tempo concesso 169300.doc 5 all'istituto di previdenza sociale per provvedere), rilevanza al di fuori della procedura amministrativa con essa attivata. In concreto, risulta dagli atti che al momento del deposito e della notificazione del ricorso introduttivo (9/16 marzo 1994) non era decorso il termine di 120 giorni dal ricevimento (come da timbro ✰ datario) delle domande di prestazione all'INPS (rispettivamente il 25 novembre 1993 e il 17 febbraio 1994). Ne consegue che deve essere dichiarata l'improponibilità del ricorso introduttivo (Cass.8 aprile 2000, n.4463; 23 luglio 1996, n.6615; 11 dicembre 1995, n.12661; Sez. unite, 5 agosto 1994, n.7269; 9 aprile 1993, n.4308; 2 luglio 1992, n.8111; 21 agosto 1987, n.6988) - al che avrebbe dovuto provvedere, anche di ufficio, il Pretore, malgrado la contumacia in ficare prime cure dell'Istituto di previdenza ricorso per cassazione deve essere accolto e debbono essere cassate sia (senza rinvio) la sentenza impugnata che quella del Pretore. Non deve provvedersi in ordine alle spese dell'intero giudizio, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. Resta così assorbito il secondo profilo di censura, attinente alle spese del giudizio di primo grado. P. T. M. 169300.doc 6 La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado. Nulla spese per l'intero giudizio. Così deciso in Roma, addì 24 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Ian eiten! Vimpel Vincenzo M iles IL PRESIDENTE. V S S V I V I S D 3 , 8 O C are Correlle ) L 3 L I 3 N O 3 5 1 B . . IL CANCELLIERE T N R 3 A Depositato in Cancelleria ' 7 L - L G 8 - E 1 27610.2002 A D 1 T Jonelle E C CANCEL CERE S C N 9 E 0 A N L O S A T L L A E I D D O 169300 7