CASS
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 6289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6289 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR UA GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 10/04/2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando VI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. LO Camporini e avv. e Antonietta Denicolò Gigliotti, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/04/2025, la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di revisione, proposta da AR UA GI, della sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa in data 11/02/2015 (irrev. il 05/10/2016) in relazione, tra l'altro, al reato associativo a lui ascritto al capo R) della rubrica: richiesta motivata dal venir meno del numero minimo di associati, in quanto tutti gli altri imputati del reato sub R), ad eccezione di ET UR, erano stati assolti all'esito dei rispettivi giudizi (con rito abbreviato quanto a LA FACE Rinaldo, Penale Sent. Sez. 3 Num. 6289 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 20/01/2026 MA UI e TI SA;
con rito ordinario quanto a LO FR e - in sede di rinvio - COMO Edmond). 2. Ricorre per cassazione il AR, con due distinti atti di impugnazione aventi contenuto sostanzialmente sovrapponibile, proposti in data 18/09/2025 (a firma degli avv. LO Camparini e Antonietta Denicolò Gigliotti) e in data 21/09/2025 (a firma del solo avv. Camporini). Dopo aver ripercorso le vicende processuali che avevano condotto alla condanna definitiva dei soli AR e ET per il reato sub R), e all'assoluzione di tutti gli altri coimputati nel predetto reato, i difensori deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello rigettato la richiesta di revisione valorizzando i passaggi della sentenza di merito in cui era stato fatto riferimento ad altri sodali non meglio identificati, e all'attività da costoro svolta in relazione al capo P (con espresso richiamo ai "sodali albanesi") e al capo Q (in relazione al quale il giudice della revisione aveva affermato che, "pur nella ritenuta insussistenza di tale fatto", le attività svolte "dagli associati AR, ET, COMO, RIILLO, gli albanesi n.nn.i. VA e LO, ed i sodali di stanza in Olanda", volte al recupero del carico di stupefacente "scippato", presentavano chiare connotazioni associative). Al riguardo, i difensori evidenziano che l'intervenuta assoluzione di tutti gli imputati tranne AR e PETLO, ed il conseguente venir meno del numero minimo previsto per il reato associativo, non potevano essere superati con tali riferimenti ad altri soggetti che non erano stati sottoposti a procedimento penale, anche perché nessun compito era stato loro attribuito nell'ipotesi accusatoria trasfusa nel capo di imputazione. A tale ultimo proposito, si evidenzia (pag. 6 ric. 21/09/2025) che "VA" e "LO" erano stati compiutamente identificati, per poi essere denunciati alla DDA di Milano unitamente al AR, come riportato nell'informativa riepilogativa: tuttavia, nei loro confronti, non era mai stata esercitata l'azione penale, evidentemente perché ritenuti estranei. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, condividendo le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Come già accennato nell'esposizione che precede, la richiesta di revisione proposta dal AR aveva ad oggetto il reato associativo di cui al capo R), in relazione al quale egli era stato condannato - unitamente a ET IO - con sentenza, divenuta irrevocabile, emessa in data 11/02/2015 dalla Corte 2 d'Appello di Reggio Calabria. La richiesta si fondava sulla circostanza - risultata in questa sede pacifica - per cui tutti gli altri originari coimputati erano stati ormai irrevocabilmente assolti (chi all'esito di giudizio ordinario, chi di giudizio abbreviato), e sul conseguente venir meno del numero minimo di persone necessario per la configurabilità del reato associativo. La Corte d'Appello di Catanzaro, investita della richiesta, ha preso le mosse dal principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «è suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui le sentenze di assoluzione dei coimputati, emesse in separati processi con la formula 'per non aver commesso il fatto', siano passate in giudicato, laddove gli esiti assolutori abbiano inciso sul numero minimo degli associati, trattandosi di elemento strutturale della fattispecie incriminatrice» (Sez. 2, n. 40534 del 24/10/2024, De Miro, Rv. 287102 - 01). Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che la richiesta del AR fosse infondata, facendo leva sia sul tenore testuale del capo R), secondo il quale il ricorrente si era associato con gli altri imputati "e con altri n.nri.i.", sia su alcuni passaggi della sentenza della Corte reggina riguardanti i capi P) e Q), nei quali era stato evidenziato che il AR, nelle condotte volte ad importare o a recuperare ingenti quantitativi di cocaina, era stato affiancato non solo dagli altri imputati, ma anche da altri soggetti non meglio identificati, in un contesto operativo che presentava connotazioni marcatamente associative (pag. 7 del provvedimento impugnato, in cui si fa riferimento a "sodali albanesi", "agli albanesi n.m.i. VA e LO", ai "sodali di stanza in Olanda"). Nella medesima prospettiva, il Giudice della revisione ha richiamato un passaggio della sentenza di primo grado in cui il G.u.p. aveva valorizzato le conversazioni tra il ricorrente e 'VA', nonchè la valenza indiziante di un "viaggio in Calabria di AR UA GI insieme agli albanesi 'VA' e 'LO', quest'ultimo intercettato in un dialogo con AR" (cfr. pag.
7-8 della sentenza impugnata). Su tali basi, la Corte territoriale ha escluso che le assoluzioni dei coimputati del AR avessero determinato il venir meno del numero minimo di associati, richiamando - a sostegno di tale assunto - l'arresto di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva del sodalizio, e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo, essendo integrato il reato, pertanto, anche nel caso in cui sia accertata la partecipazione di soggetti rimasti ignoti ulteriori rispetto a 3 quelli sottoposti a giudizio » (Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, Xhelay, Rv. 275758 - 01). 3. Il percorso argomentativo della Corte territoriale non può essere condiviso. 3.1 Occorre in primo luogo prendere le mosse dal principio affermato nella sentenza qui da ultimo citata, e posto dalla Corte d'Appello di Catanzaro a sostegno della propria decisione di rigetto, in quanto, in motivazione, era stato adeguatamente precisato in quale specifica, concreta fattispecie il predetto principio aveva trovato applicazione. Si era infatti tra l'altro affermato, nella sentenza Xhelay, che «correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente la pluralità di soggetti mediante l'analisi delle condotte e delle attività svolte, che implicano necessariamente il coinvolgimento in modo stabile di più soggetti: il confezionamento ed il trasporto fino all'imbarco; il trasporto sulle imbarcazioni;
il recupero del carico giunto in Italia, lo smistamento nel Lazio e poi verso gli ultimi anelli della cessione. Per altro, la struttura non era neanche elementare, posto che nella sentenza di primo grado si fa riferimento, oltre che ai sequestri, all'avvenuto arresto di circa 50 persone. Pertanto, è irrilevante che non siano stati identificati tutti i soggetti che conversavano con il ricorrente, perché nelle sentenze di merito si individuano i compiti svolti dagli associati ed i ruoli svolti. L'esistenza della struttura non è stata ritenuta solo per l'uso delle auto, ma per la durata della condotta, il numero di trasporti accertati mediante i sequestri, l'uso dei mezzi per il trasporto per mare ed a terra, il numero di soggetti coinvolti». In sostanza, il precedente del 2019 di questa Sezione aveva conferito un rilievo dirimente all'accertata, costante presenza di una serie di soggetti che, pur non compiutamente identificati, si rapportavano con l'imputato svolgendo compiti specifici secondo il ruolo a ciascuno attribuito: palesando quindi, anch'essi, una effettiva, stabile partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico. Del resto, solo in questi termini e a queste condizioni, ovvero solo con l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio di una vera e propria "partecipazione" del soggetto non identificato (nel senso della sua stabile «'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi»: cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01), è possibile ipotizzare un temperamento dell'ovvio principio, qui inizialmente richiamato, per cui dall'assoluzione con sentenza irrevocabile di una parte degli imputati di un reato associativo, tale da determinare il venir meno del numero minimo previsto dalla legge, non possono che derivare effetti demolitori, in sede di revisione, della sentenza di condanna emessa nei confronti del condannato (o dei due condannati, come nel caso di specie) per il medesimo reato. 4 3.2. La sussistenza di tali condizioni non emerge nella concreta fattispecie che qui rileva. Il giudice della revisione si è invero limitato a richiamare alcuni passaggi della sentenza di condanna del AR, in cui si sottolinea che questi avrebbe operato, quanto ai capi P) e Q), con soggetti rimasti non identificati che peraltro avrebbero concorso nei reati con modalità tipicamente associative. Si tratta peraltro - anche a voler prescindere dal non trascurabile particolare, correttamente sottolineato dal giudice della revisione, della intervenuta assoluzione dal capo Q) per insussistenza del fatto - di richiami del tutto generici a condotte di ausilio, prestato al AR da soggetti rimasti ignoti, in occasione di specifici momenti della sua azione criminosa, di per sé inidonei a distinguere una partecipazione al sodalizio da un mero concorso nel reato. D'altra parte, tale assoluta genericità argomentativa trova un pieno riscontro nel tenore del capo R), dal momento che mentre per il AR, il ET e gli altri imputati l'ipotesi accusatoria delinea con sufficiente precisione le condotte a ciascuno attribuite (attribuendo una posizione apicale all'odierno ricorrente, ed una di mero partecipe quanto al LA FACE, al COMO, al LENDINI, al MA, al RIILLO e allo stesso ET), nessun tipo di indicazione è dato evincere quanto al ruolo asseritamente svolto dagli "altri n.m.i.". 3.3. Deve poi essere posto in adeguata evidenza il fatto che i difensori ricorrenti hanno contestato, con allegazioni documentali specifiche (cfr. all. 2 del ricorso in data 21/09/2025), quanto affermato dal giudice della revisione in ordine al difetto di una compiuta identificazione dei soggetti albanesi "VA" e "LO", ripetutamente evocati quali ulteriori partecipi al sodalizio diretto dal AR. Si è in particolare dedotto che tali soggetti erano stati in realtà compiutamente individuati ed identificati nel corso delle indagini, tanto da essere denunciati insieme allo stesso AR alla D.D.A. di Milano, e che il mancato esercizio dell'azione penale non poteva che essere interpretato nel senso dell'insussistenza di sufficienti elementi a loro carico. Appare superfluo sottolineare il rilievo che tali allegazioni assumono nel complessivo apprezzamento della vicenda processuale che qui rileva, con particolare riguardo alla possibilità di tener conto, ai fini del numero minimo di persone per il reato associativo, delle persone indicate in sentenza come "VA" e "LO". 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso il 20 gennaio 2026 Il Consigli estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando VI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. LO Camporini e avv. e Antonietta Denicolò Gigliotti, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/04/2025, la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di revisione, proposta da AR UA GI, della sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa in data 11/02/2015 (irrev. il 05/10/2016) in relazione, tra l'altro, al reato associativo a lui ascritto al capo R) della rubrica: richiesta motivata dal venir meno del numero minimo di associati, in quanto tutti gli altri imputati del reato sub R), ad eccezione di ET UR, erano stati assolti all'esito dei rispettivi giudizi (con rito abbreviato quanto a LA FACE Rinaldo, Penale Sent. Sez. 3 Num. 6289 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 20/01/2026 MA UI e TI SA;
con rito ordinario quanto a LO FR e - in sede di rinvio - COMO Edmond). 2. Ricorre per cassazione il AR, con due distinti atti di impugnazione aventi contenuto sostanzialmente sovrapponibile, proposti in data 18/09/2025 (a firma degli avv. LO Camparini e Antonietta Denicolò Gigliotti) e in data 21/09/2025 (a firma del solo avv. Camporini). Dopo aver ripercorso le vicende processuali che avevano condotto alla condanna definitiva dei soli AR e ET per il reato sub R), e all'assoluzione di tutti gli altri coimputati nel predetto reato, i difensori deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello rigettato la richiesta di revisione valorizzando i passaggi della sentenza di merito in cui era stato fatto riferimento ad altri sodali non meglio identificati, e all'attività da costoro svolta in relazione al capo P (con espresso richiamo ai "sodali albanesi") e al capo Q (in relazione al quale il giudice della revisione aveva affermato che, "pur nella ritenuta insussistenza di tale fatto", le attività svolte "dagli associati AR, ET, COMO, RIILLO, gli albanesi n.nn.i. VA e LO, ed i sodali di stanza in Olanda", volte al recupero del carico di stupefacente "scippato", presentavano chiare connotazioni associative). Al riguardo, i difensori evidenziano che l'intervenuta assoluzione di tutti gli imputati tranne AR e PETLO, ed il conseguente venir meno del numero minimo previsto per il reato associativo, non potevano essere superati con tali riferimenti ad altri soggetti che non erano stati sottoposti a procedimento penale, anche perché nessun compito era stato loro attribuito nell'ipotesi accusatoria trasfusa nel capo di imputazione. A tale ultimo proposito, si evidenzia (pag. 6 ric. 21/09/2025) che "VA" e "LO" erano stati compiutamente identificati, per poi essere denunciati alla DDA di Milano unitamente al AR, come riportato nell'informativa riepilogativa: tuttavia, nei loro confronti, non era mai stata esercitata l'azione penale, evidentemente perché ritenuti estranei. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, condividendo le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Come già accennato nell'esposizione che precede, la richiesta di revisione proposta dal AR aveva ad oggetto il reato associativo di cui al capo R), in relazione al quale egli era stato condannato - unitamente a ET IO - con sentenza, divenuta irrevocabile, emessa in data 11/02/2015 dalla Corte 2 d'Appello di Reggio Calabria. La richiesta si fondava sulla circostanza - risultata in questa sede pacifica - per cui tutti gli altri originari coimputati erano stati ormai irrevocabilmente assolti (chi all'esito di giudizio ordinario, chi di giudizio abbreviato), e sul conseguente venir meno del numero minimo di persone necessario per la configurabilità del reato associativo. La Corte d'Appello di Catanzaro, investita della richiesta, ha preso le mosse dal principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «è suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui le sentenze di assoluzione dei coimputati, emesse in separati processi con la formula 'per non aver commesso il fatto', siano passate in giudicato, laddove gli esiti assolutori abbiano inciso sul numero minimo degli associati, trattandosi di elemento strutturale della fattispecie incriminatrice» (Sez. 2, n. 40534 del 24/10/2024, De Miro, Rv. 287102 - 01). Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che la richiesta del AR fosse infondata, facendo leva sia sul tenore testuale del capo R), secondo il quale il ricorrente si era associato con gli altri imputati "e con altri n.nri.i.", sia su alcuni passaggi della sentenza della Corte reggina riguardanti i capi P) e Q), nei quali era stato evidenziato che il AR, nelle condotte volte ad importare o a recuperare ingenti quantitativi di cocaina, era stato affiancato non solo dagli altri imputati, ma anche da altri soggetti non meglio identificati, in un contesto operativo che presentava connotazioni marcatamente associative (pag. 7 del provvedimento impugnato, in cui si fa riferimento a "sodali albanesi", "agli albanesi n.m.i. VA e LO", ai "sodali di stanza in Olanda"). Nella medesima prospettiva, il Giudice della revisione ha richiamato un passaggio della sentenza di primo grado in cui il G.u.p. aveva valorizzato le conversazioni tra il ricorrente e 'VA', nonchè la valenza indiziante di un "viaggio in Calabria di AR UA GI insieme agli albanesi 'VA' e 'LO', quest'ultimo intercettato in un dialogo con AR" (cfr. pag.
7-8 della sentenza impugnata). Su tali basi, la Corte territoriale ha escluso che le assoluzioni dei coimputati del AR avessero determinato il venir meno del numero minimo di associati, richiamando - a sostegno di tale assunto - l'arresto di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva del sodalizio, e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo, essendo integrato il reato, pertanto, anche nel caso in cui sia accertata la partecipazione di soggetti rimasti ignoti ulteriori rispetto a 3 quelli sottoposti a giudizio » (Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, Xhelay, Rv. 275758 - 01). 3. Il percorso argomentativo della Corte territoriale non può essere condiviso. 3.1 Occorre in primo luogo prendere le mosse dal principio affermato nella sentenza qui da ultimo citata, e posto dalla Corte d'Appello di Catanzaro a sostegno della propria decisione di rigetto, in quanto, in motivazione, era stato adeguatamente precisato in quale specifica, concreta fattispecie il predetto principio aveva trovato applicazione. Si era infatti tra l'altro affermato, nella sentenza Xhelay, che «correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente la pluralità di soggetti mediante l'analisi delle condotte e delle attività svolte, che implicano necessariamente il coinvolgimento in modo stabile di più soggetti: il confezionamento ed il trasporto fino all'imbarco; il trasporto sulle imbarcazioni;
il recupero del carico giunto in Italia, lo smistamento nel Lazio e poi verso gli ultimi anelli della cessione. Per altro, la struttura non era neanche elementare, posto che nella sentenza di primo grado si fa riferimento, oltre che ai sequestri, all'avvenuto arresto di circa 50 persone. Pertanto, è irrilevante che non siano stati identificati tutti i soggetti che conversavano con il ricorrente, perché nelle sentenze di merito si individuano i compiti svolti dagli associati ed i ruoli svolti. L'esistenza della struttura non è stata ritenuta solo per l'uso delle auto, ma per la durata della condotta, il numero di trasporti accertati mediante i sequestri, l'uso dei mezzi per il trasporto per mare ed a terra, il numero di soggetti coinvolti». In sostanza, il precedente del 2019 di questa Sezione aveva conferito un rilievo dirimente all'accertata, costante presenza di una serie di soggetti che, pur non compiutamente identificati, si rapportavano con l'imputato svolgendo compiti specifici secondo il ruolo a ciascuno attribuito: palesando quindi, anch'essi, una effettiva, stabile partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico. Del resto, solo in questi termini e a queste condizioni, ovvero solo con l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio di una vera e propria "partecipazione" del soggetto non identificato (nel senso della sua stabile «'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi»: cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01), è possibile ipotizzare un temperamento dell'ovvio principio, qui inizialmente richiamato, per cui dall'assoluzione con sentenza irrevocabile di una parte degli imputati di un reato associativo, tale da determinare il venir meno del numero minimo previsto dalla legge, non possono che derivare effetti demolitori, in sede di revisione, della sentenza di condanna emessa nei confronti del condannato (o dei due condannati, come nel caso di specie) per il medesimo reato. 4 3.2. La sussistenza di tali condizioni non emerge nella concreta fattispecie che qui rileva. Il giudice della revisione si è invero limitato a richiamare alcuni passaggi della sentenza di condanna del AR, in cui si sottolinea che questi avrebbe operato, quanto ai capi P) e Q), con soggetti rimasti non identificati che peraltro avrebbero concorso nei reati con modalità tipicamente associative. Si tratta peraltro - anche a voler prescindere dal non trascurabile particolare, correttamente sottolineato dal giudice della revisione, della intervenuta assoluzione dal capo Q) per insussistenza del fatto - di richiami del tutto generici a condotte di ausilio, prestato al AR da soggetti rimasti ignoti, in occasione di specifici momenti della sua azione criminosa, di per sé inidonei a distinguere una partecipazione al sodalizio da un mero concorso nel reato. D'altra parte, tale assoluta genericità argomentativa trova un pieno riscontro nel tenore del capo R), dal momento che mentre per il AR, il ET e gli altri imputati l'ipotesi accusatoria delinea con sufficiente precisione le condotte a ciascuno attribuite (attribuendo una posizione apicale all'odierno ricorrente, ed una di mero partecipe quanto al LA FACE, al COMO, al LENDINI, al MA, al RIILLO e allo stesso ET), nessun tipo di indicazione è dato evincere quanto al ruolo asseritamente svolto dagli "altri n.m.i.". 3.3. Deve poi essere posto in adeguata evidenza il fatto che i difensori ricorrenti hanno contestato, con allegazioni documentali specifiche (cfr. all. 2 del ricorso in data 21/09/2025), quanto affermato dal giudice della revisione in ordine al difetto di una compiuta identificazione dei soggetti albanesi "VA" e "LO", ripetutamente evocati quali ulteriori partecipi al sodalizio diretto dal AR. Si è in particolare dedotto che tali soggetti erano stati in realtà compiutamente individuati ed identificati nel corso delle indagini, tanto da essere denunciati insieme allo stesso AR alla D.D.A. di Milano, e che il mancato esercizio dell'azione penale non poteva che essere interpretato nel senso dell'insussistenza di sufficienti elementi a loro carico. Appare superfluo sottolineare il rilievo che tali allegazioni assumono nel complessivo apprezzamento della vicenda processuale che qui rileva, con particolare riguardo alla possibilità di tener conto, ai fini del numero minimo di persone per il reato associativo, delle persone indicate in sentenza come "VA" e "LO". 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso il 20 gennaio 2026 Il Consigli estensore Il Presidente