Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula B 0 0 808/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 8022/99 Dott. GI PRESTIPINO Consigliere Cron. 2182 Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore Udienza 23 ottobre 2001 Dott. GI AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA 2 1 ) sul ricorso proposto da: MINISTERO L'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 4057
- ricorrente -
contro
IO NA, L'OM EL MA, L'OM AN e L'OM MA - quali “eredi” di L'OM NN - non costituiti;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 2108/99 del 4 febbraio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 81119/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma GI L'UO conveniva in giudizio il Ministero L'Interno per sentire R O riconoscere il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con ogni relativa conseguenza. Si costituiva in giudizio il Ministero L'Interno che impugnava integralmente la domanda attorea e concludeva per il rigetto del ricorso. L'adito Pretore rigettava la domanda, ma - a seguito di appello di GI L'UO e dopo che il giudizio veniva riassunto, per la 2 morte L'appellante, dagli eredi dello stesso - il Tribunale di Roma - disposta ed espletata consulenza tecnica riformava la decisione - pretorile, riconoscendo a favore degli eredi di GI L'UO l'indennità di accompagnamento per il periodo dal 1° novembre 1995 al 27 maggio 1996 (data del decesso di L'UO GI) con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. -limitatamente al "capo" Per la cassazione di tale sentenza concernente la corresponsione, a favore degli appellanti, della rivalutazione monetaria in cumulo con gli interessi il Ministero- L'Interno ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Gli intimati non si sono costituiti nel presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con l'unico motivo il Ministero ricorrente denunziando "la - violazione L'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991" censura la sentenza impugnata per avere il giudice di appello del tutto erroneamente attribuito anche la rivalutazione in cumulo con gli interessi, in violazione della norma summenzionata, trattandosi di ratei maturati dal 1° novembre 1995, dunque nel pieno vigore della norma stessa>>. II Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato. Infatti, in conformità a quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (con la sentenza n. 5895/1996), dal rapporto assistenziale e da 3 quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della R prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli P dalla diminuzione di valore del suo credito;
con l'ulteriore conseguenza (che viene qui indicata per completezza di disamina) che la "nuova disciplina" - la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991. Nella specie, pertanto, il Tribunale di Roma ha errato nell'attribuire agli appellanti la rivalutazione monetaria in cumulo con 4 gli interessi legali per i ratei L'indennità di accompagnamento riconosciuta per il periodo 1° novembre 1995/27 maggio 1996 - e, quindi, per ratei successivi al 1° gennaio 1992 -, rimanendo tale cumulabilità esclusa [ai sensi L'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991 cit.: norma che ha superato indenne il vaglio di costituzionalità giusta la sentenza della Corte Cost. n. 361/1996, a differenza di quanto di recente statuito dalla Consulta (con la sentenza n. 459/2000) che si è pronunciata sull'incostituzionalità L'art. 22, 36° comma, della legge n. 724/1994, che escludeva il cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro maturati dopo il 31 dicembre 1994, nella parte in cui estendeva tale regime ai dipendenti privati, giustificando il diverso trattamento in ragione del “contenimento della spesa pubblica” non riferibile ai crediti di lavoro M derivanti da rapporti di diritto privato con riferimento soprattutto al principio della "giusta retribuzione" ex art. 36 Cost.] per i ratei, appunto, successivi a tale data. III -. In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, primo comma, cod. proc. civ.), la causa va decisa "nel merito" con la condanna del Ministero L'Interno al pagamento, a favore degli eredi di L'UO GI così come individuati nella 5 sentenza del Tribunale di Roma, (limitato) al maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali. In ordine alle spese di giudizio, mentre viene mantenuta ferma la statuizione sulla regolamentazione delle spese relative ai due gradi del giudizio di merito, si ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia a favore del Ministero L'Interno di rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
-La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito - condanna il Ministero L'Interno al pagamento W del maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali;
mantenuta ferma la statuizione sulle spese dei due gradi del giudizio di merito, nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 23 ottobre 2001. Il Presiden Il Consigliere estensore 3 1 3 estenson . 5 T . R A N ' الملسكسي L A L 3 A T E 7 - R ة D 5 O I - P 1 S A 1 M N N I D E E S E A , D G I O A E G R T T E O S N L I T E T G I S E A R E R L I L D E O D