CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2023, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: LI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere AN RANALDI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1431 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI AN Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Verona che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di AN EL per il reato di cui all'art. 187, comma 1, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Il dedotto motivo di ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata è stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 187, comma 1, cod. strada, nella misura da uno a due anni. 3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente, su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Verona. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consiglier stensore Il Presidente v
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1431 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI AN Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Verona che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di AN EL per il reato di cui all'art. 187, comma 1, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Il dedotto motivo di ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata è stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 187, comma 1, cod. strada, nella misura da uno a due anni. 3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente, su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Verona. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consiglier stensore Il Presidente v