Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2001, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S R01 52 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio Presidente RAVAGNANI R.G.N. 543/98 Consigliere - Cron..155 Dott. Bruno BATTIMIELLO Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Ud.10/10/00 Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 8 GEN. 2001 RD RE, EL IM, EO FE, EL IL CANCELLIERE ANGELA, STRAMBECE CONCETTA, elettivamente domiciliati Nog in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE M. presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciata copia legale al Sig. persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti L. 4 GEN 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 IL CANCELLIERE Centrale dell'Istituto, *080 presso l'Avvocatura -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, NPS al Sig. per diritti FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
31 GEN. 2001 IL CANCELLIERE resistente con mandato avvers0 la sentenza n. 707/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 10/03/97 829/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Domenico IANNELLI che ha concluso per Generale Dott. l'accoglimento del primo motivo del ricorso, ed assorbito il secondo motivo. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14.2.1995 il Pretore di Lecce respingeva la domanda proposta da ER CI e gli altri indicati in epigrafe, nei confronti dell'Inps, al fine di ottenere la rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola percepita dal 1987 al 1987. Su appello degli assicurati, costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 10.3.1997, riformava la decisione impugnata e riconosceva il diritto degli appellanti a percepire l'invocato adeguamento dell'indennità oltre interessi legali e rivalutazione sui relativi importi differenziali maturati fino al 31.12.1991 ed i soli interessi legali sugli importi differenziali maturati successivamente. Il Tribunale dichiarava altresì integralmente compensate le spese del doppio grado. Avverso detta sentenza gli assicurati hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge 30.12.1991, n. 412, nonché omessa motivazione - sostengono i ricorrenti che detta norma non si applica alle procedure il cui iter amministrativo si sia concluso prima della sua entrata in vigore. Col secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 92 c.p.c., nonché l'insufficiente o illogica motivazione, per aver la sentenza impugnata disposto la compensazione delle spese con riguardo ai contrasti interpretativi esistenti sulla questione della c.d. "cristallizzazione" che, però era estranea alla presente controversia. Entrambi i motivi sono infondati. Quanto al primo va rilevato che la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato orientamento di questa Corte che costituisce ormai ius receptum (Cass., SU., 26.6.1996, n. 5895) - secondo cui "dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;
con l'ulteriore conseguenza che la nuova disciplina - la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 - non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991". Quanto al secondo motivo, si osserva che questa Corte ha in varie occasioni affermato che la valutazione circa l'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione. Ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito di compensare le spese sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. (Cass., 11.3.1998, n. 2698; Cass., 19.8.1998, n. 8228, ed altre) Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce, nel pronunziarsi sul punto, ha correttamente tenuto conto di oscillazioni della giurisprudenza – persistenti anche nel corso del giudizio di secondo grado, e superate soltanto dalla sentenza delle SSUU n. 6491 del 18.7.1996 - în ordine all'applicabilità, anche alle pretese avanzate dall'assicurato, del regime decadenziale fissato dall'art. 47 del d.P.R., n. 639 del 1970. Il ricorso va, pertanto, respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo l'Istituto intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma, il 10.10.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente luminis Rovaquani ty Shillie ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Depositata in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 11 11-8-73 N. 53 8 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATORE LEGGE DI CANCELLERIA A M DELLA E R P T R O O C N 105 لألقابسي