Sentenza 10 novembre 2006
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio deve essere individuata con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo è diverso da quello di dimora abituale. Pertanto, nel caso in cui risulti dagli atti che il soggetto è coinvolto in attività criminali in una specifica zona del territorio nazionale, non assume rilevanza la circostanza che egli abbia da ultimo spostato la propria residenza all'estero, quando manca la prova della piena e stabile interruzione di ogni collegamento con il territorio nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2006, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/11/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3320
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 020805/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO NU, N. IL 18/06/1957;
avverso DECRETO del 19/01/2006 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio (annullamento con rinvio).
OSSERVA
Con il decreto in epigrafe la Corte d'Appello di Bari ha respinto i ricorsi nell'interesse di TO LE avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale della sede il 28.4.2004 e il 16.2.2005, il primo impositivo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, il secondo di confisca di un appartamento.
Ricorre per Cassazione il difensore, reiterando la denuncia di incostituzionalità - ritenuta manifestamente infondata dalla Corte territoriale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non stabilisce l'incompatibilità del giudice che ha partecipato alle deliberazioni relative al sequestro di beni ed all'applicazione della misura di prevenzione personale a concorrere alla decisione relativa alla confisca. Deduce altresì la nullità del decreto che questa aveva disposto, perché nell'intestazione si faceva menzione di una richiesta del P.M. di "aggravamento della misura di prevenzione" già applicata. Con un terzo motivo denuncia l'insussistenza della sproporzione patrimoniale posta dal giudice "a quo" a fondamento della confisca. Con altra doglianza - premesso che lo TO ha dal 2000 abituale dimora in Bulgaria e vi svolge attività imprenditoriale - deduce la violazione della L. 31 maggio 1965, n.575, art. 2 ter, comma 7, che in caso di residenza o dimora all'estero consente esclusivamente "l'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". Censura ancora, sotto il profilo del vizio di motivazione, il giudizio di attuale pericolosità fatto discendere in via presuntiva dagli indizi di partecipazione ad associazione mafiosa. Il sesto motivo investe, sotto lo stesso profilo, la consistenza del quadro indiziario relativo alla partecipazione associativa. Infine, un'ultima doglianza riguarda asserzioni incontrollabili e non specifiche contenute nella motivazione. Tre giorni prima della trattazione il difensore, adducendo motivi di salute, ne ha chiesto il rinvio "al fine di essere utilmente partecipe"; istanza necessariamente disattesa dal collegio, trattandosi di ricorso avverso provvedimento non dibattimentale, per il quale deve seguirsi la procedura "senza intervento dei difensori" di cui all'art. 611 c.p.p., ove il contraddittorio si realizza mediante memorie e repliche scritte da depositarsi non oltre il quinto giorno prima dell'udienza, onde ogni impedimento sopravvenuto rimane ininfluente. La questione di legittimità costituzionale è irrilevante nel giudizio, poiché l'incompatibilità del giudice non è di per sè causa di nullità ma deve essere fatta valere con la ricusazione, nei termini perentori indicati dall'art. 38 c.p.p. (giurisprudenza costante;
v., ad es., Cass., Sez. 6^, 22.4/13.5.1999, Baldini ed altri); solo con la ricusazione possono quindi essere utilmente avanzate questioni di incostituzionalità della normativa. Manifestamente infondata è la questione di nullità del decreto di confisca. Il ricorrente non indica alcuna violazione del diritto di difesa o altra ipotesi di invalidità, ed anzi espressamente riconosce che già con il provvedimento di sequestro si era dato atto della richiesta di confisca del P.M.; pretende di ricondurre la denunciata nullità ad un mero e riconoscibile "lapsus" nell'intestazione del decreto di confisca emesso dal Tribunale, ove si fa menzione di una proposta di aggravamento della precedente misura di prevenzione personale, peraltro in contrasto con il dispositivo e la motivazione del provvedimento, pertinenti alla misura reale applicata. Non vi è quindi alcuna "diversità della contestazione introduttiva", su cui si è invece ritualmente instaurato il contraddittorio, ma un semplice ed irrilevante errore materiale.
Va a questo punto anticipato l'esame del quarto motivo di gravame. Al proposito occorre precisare che la speciale disposizione alla L. n.575 del 1965, art. 2 ter, comma 7, relativa alla residenza all'estero del proposto, va coordinata con il consolidato principio proprio del procedimento di prevenzione, secondo il quale, ai fini dell'applicazione delle misure, la dimora deve essere individuata con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo è diverso da quello di dimora abituale (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 3/17.7.1996, P.G. in proc. Simonelli ed altri;
Sez. 6^, 15.4/17.5.2004, Alecci). Nel caso di specie, avendo il giudice "a quo" rilevato che, secondo le risultanze menzionate nel decreto impugnato, lo TO è coinvolto nell'attività di spaccio, in Puglia, di eroina proveniente dalla Bulgaria, la sua attuale residenza in quest'ultimo paese non consente di ritenerlo colà dimorante agli effetti del giudizio di prevenzione, ne' di applicare la disposizione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 7, che presuppone una piena e stabile interruzione del collegamento con il territorio nazionale.
Quanto alle ulteriori doglianze relative all'applicazione delle misure personale e patrimoniale, va ricordato che nel giudizio di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto "per violazione di legge" (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, penultimo comma), e pertanto il sindacato del giudice di legittimità non investe il discorso giustificativo della decisione se non quando (in contrasto con l'obbligo previsto dalla legge) questo sia del tutto assente o meramente apparente, in quanto privo dei requisiti minimi di coerenza e conseguenza logica o non collegabile razionalmente con la parte dispositiva (cfr. in generale Cass., Sez. Un., 28.5/10.6.2003, Pellegrino e, specificamente per la legittimità costituzionale di siffatta limitazione in materia di prevenzione, Corte Cost. 28.10/5.11.2004 n. 321). Ne segue che il controllo di legittimità sul decreto della Corte d'Appello è ristretto alla verifica di esistenza con il "minimum" di congruenza logica prima specificato - della giustificazione fornita in ordine al giudizio di pericolosità sociale del soggetto, che deve essere attuale, pur potendo essere desunta da elementi pregressi, i quali devono avere quanto meno la consistenza dell'indizio e possono essere ricavati anche dalle risultanze di procedimenti penali indipendentemente dai loro sviluppi ed esiti, attesa la piena autonomia e mancanza di pregiudizialità delle valutazioni espresse nelle due sedi (nell'un caso fondate sulla prova certa di un fatto costituente reato, nell'altro sul complessivo apprezzamento di condotte sintomatiche di pericolosità). Ora, il decreto in esame ha giustificato il convincimento espresso con succinta ma coerente motivazione, facendo essenzialmente riferimento a plurime e convergenti chiamate in correità che, nel procedimento per reato associativo in materia di stupefacenti contestato con permanenza tra la metà degli anni '80 e il 2000, reati-fine, ricettazione continuata e violazioni della disciplina delle armi, avevano portato alla richiesta di rinvio a giudizio. Quanto alla misura reale, ha esaminato i redditi noti e leciti del ricorrente e del coniuge per lungo arco di anni, concludendo per la loro palese insufficienza ad acquistare, nel gennaio 1993, un immobile del valore dichiarato di L. 110.000.000. Le doglianze formulate con il ricorso relativamente all'applicazione di entrambe le misure sono spesso non sufficientemente specifiche, argomentate e pertinenti, e in ogni caso tendono ad introdurre questioni non consentite in questa sede, attraverso la rivalutazione dell'affidabilita' e rilevanza degli elementi utilizzati e la prospettazione di dati di fatto contrastanti.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2007