Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2001, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA en n0166 8 /0 1 3410A22A010 AN S STRO 31400 0:0 AU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ithib CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ud. 31. 19 98 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL SOLE 24 ORE dal Sig. oggetto: 3000 per diritti L. 6 FEB. 2001 revocazione il Crau. 3525 IL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO Sent. n. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE composta dai signori Richiesta copy esecutive presidente Vincenzo Trezza 1. Dottor dal S/g. ERGIATTI per diritti L. Consigliere Paolino Dell'Anno 2. Dottor 02 MAR. 2001 consigliere 3. Dottor Fernando Lupi IL CANCELLIERE Consigliere 4. Dottor Natale Capitanio 5. Dottor Guglielmo Simoneschi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA CA, elettivamente domi- ciliato in Roma in via di Villa Emiliani 46 presso lo studio dell'avvocato Riccardo Olivo, che unitamente all'avvocato Elvio Rogolino, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni Allianz Subalpina, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in 4505 ARIE DCV 1 CANCELLERIA CG521963 via Lazio 20 C presso lo studio dell'avvocato Claudio Cog- giatti, che, unitamente all'avvocato Pier Giacomo Guglielmi- netti, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino del 4 febbraio 1998, depositata l'otto giugno 1998, numero 472, r.g. 852/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 31 ottobre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Claudio Coggiatti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con atto del 30 ottobre 1996, LA CA chiese al tri- bunale di Torino che venisse revocata la sentenza pronuncia- ta dallo stesso in data 21 dicembre 1988 con la quale era stato respinto l'appello proposto contro la decisione del locale pretore che aveva rigettato la domanda dell'istante di declaratoria della nullità del licenziamento intimatole nel 1985 dalla società Allianz Subalpina per avere, per ul- timo, indirizzato all'amministratore delegato della società, signor Roberto Gavazzi, una lettera contenente espressioni gravemente offensive per lo stesso, venendole anche conte- stato di avere dato diffusione allo scritto nell'ambiente di lavoro. A fondamento della richiesta, la LA espose di a- vere appreso solo un mese prima che era stato lo stesso Ga- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIRITTI DI DIRITTI DA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. L'AMATI per diritti L. 300 AND IN il 22-2.0L IL CANCELLIERE vazzi a distribuire le copie della lettera di cui sopra a vari dipendenti in servizio presso la direzione aziendale, conseguendone che la sentenza emessa dal tribunale quale giudice di appello, con la quale si era ritenuta provata la circostanza di avere lei divulgato la missiva, era stata l'effetto del dolo della controparte. Il tribunale ha riget- tato la richiesta di revocazione rilevando in primo luogo che, qualora anche fosse rimasto provato che la lettera in questione fosse stata mostrata a dipendenti della azienda su disposizioni impartite dall'amministratore delegato, la cir- costanza non avrebbe potuto esercitare influenza sul compor- tamento tenuto dalla lavoratrice, non essendo in contestazio- ne che dal suo canto questa, per sue stesse ammissioni, ave- va certamente portato a conoscenza di colleghi e di superio- ri gerarchici il contenuto ingiurioso della nota, sicchè, al limite, si sarebbe potuti pervenire a concludere nel senso che solo per taluni la cognizione del contenuto si sarebbe jeuro dovuta addebitare proprio al destinatario, ma non el rato che nei riguardi di altri la responsabilità non fosse della stessa LA, che del resto aveva voluto la destinazione corne alla circolazione, H che era comprovato dalla circostanza che la lettera era stata indirizzata dalla firmataria con la testuale dizione di "aperta". In aggiunta a ciò, il giudice di merito ha sottolineato che, in ogni caso, la circostanza non avrebbe giammai potuto ribaltare le conclusioni cui si era pervenuti con la sentenza oggetto della richiesta di ar- chiviazione, e ciò in quanto la condotta della lavoratrice 3 era stata ritenuta censurabile non già per il solo fatto dell'avere divulgato la lettera ma per una serie di conside- razioni sui comportamenti da lei tenuti, tutti costituenti illecito disciplinare assolutamente preponderanti nella loro gravità rispetto a quello della diffusione dello scritto. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla LA con ricorso sostenuto da tre motivi. La società intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione: -Con il primo motivo denunciando errore di diritto per - laviolazione e per falsa applicazione di norme di diritto ricorrente espone che erroneamente il tribunale ha omesso di tenere conto, nella complessiva valutazione del fatto e con riferimento agli altri elementi che erano stati ritenuti validi per giustificare il licenziamento (da un lato, plura- lità delle frasi offensive, gravità delle stesse, tono a- stioso e irridente, intensità dell'elemento soggettivo, e, dall'altro, reiterazione della condotta con riferimento ad altre lettere precedentemente indirizzate all'amministratore della società), del comportamento illegittimo del datore di lavoro, a fronte del quale si ebbe la reazione della dipen- dente, conseguendone che tutti gli addebiti dovevano consi- derarsi intimamente connessi e costituire oggetto della pro- va rispetto al dolo. Della critica deve rilevarsi la inammissibilità. Al propo- sito va preliminarmente osservato che attraverso la deduzio- ne, per come svolta, sembrerebbe che si intenda in questa 4 sede addebitare al giudice di merito di avere omesso di com- piere una indagine diretta ad accertare se la condotta della lavoratrice, con riferimento alla stessa redazione della lettera contenente ingiurie nei confronti dell'imprenditore e il successivo invio della stessa a quest'ultimo, fosse do- vuta a una giustificata reazione a fronte di comportamenti illegittimi di quest'ultimo. -Orbene, se così fosse come del resto sembrerebbe la cen- sura sarebbe inammissibile, non potendo porsi ulteriormente in discussione parti della sentenza, coperta dal giudicato, delle quali si chiede la revocazione, che siano estranee ri- spetto all'oggetto della istanza stessa, non interessando questo il fatto oggettivo della reiterazione della condotta della lavoratrice e dell'invio della lettera, la gravità in- giuriosa del suo contenuto, la intensità dell'elemento sog- gettivo, eventuali comportamenti antecedentemente tenuti dal datore di lavoro. Unica indagine che il tribunale avrebbe dovuto svolgere era invece quella di verificare se l'istante avesse fornito dimostrazione della asserzione che la divul- gazione dello scritto non fosse a lei addebitabile e, prima ancora, se una tale circostanza, ancorchè provata, avesse potuto esercitare una influenza decisiva sulla precedente pronuncia, e ciò in quanto il dolo processuale revocatorio di cui all'articolo 395, comma primo, n. 1, del codice di procedura civile, che consiste in un raggiro soggettivamente diretto e oggettivamente idoneo a paralizzare la difesa del- la controparte e a impedire al giudice l'accertamento della 5 verità, è rilevante solo se la sentenza sia l'effetto neces- sario di esso (per tutte, Cass., 15 maggio 1996, n. 4508). E una tale indagine il giudice di merito ha correttamente compiuto, rilevando da un lato che, qualora anche la circo- stanza dedotta si fosse mostrata veridica, giammai ne sareb- be potuto derivare una modificazione della precedente deci- sione, essendo stata essa fondata su una serie di elementi ben più consistenti a giustificazione del licenziamento. Ma ed è quello che più conta la volontarietà della LA a che si diffondesse lo scritto ingiurioso avrebbe continuato a doversi ritenere pur sempre sussistente, non essendo con- testabile che ugualmente di essa divulgazione la LA sa- rebbe stata per gran parte direttamente responsabile. E sul punto, che di per sè costituisce una autonoma ragione della decisione, nessuna censura viene mossa dalla ricorrente. denunciando insufficiente, generica Con il secondo motivo - e contraddittoria motivazione circa il problema della reite- razione, punto decisivo della controversia la ricorrente - sostiene che erroneamente il tribunale ha ritenuto di valo- rizzare la precedente lettera indirizzata ai responsabili della società come rilevante ai fini di una reiterazione del comportamento, trascurando invece di sottoporne il contenuto a una adeguata valutazione che avrebbe consentito di esclu- dere un suo qualsiasi carattere offensivo. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta insufficiente, generica e contraddittoria motivazione in ordine alla plura- lità delle frasi offensive, punto decisivo della controver- 6 sia. A questo proposito, si sostiene che il giudice di meri- to avrebbe dovuto tenere conto del comportamento provocato- rio posto in essere dai responsabili della società, e in particolare dal suo amministratore delegato, al fine di va- lutare se nella risposta si fossero valicati i limiti oltre i quali fosse scattata la soglia di offensività. Entrambe le censure sono inammissibili, e ciò perchè, oltre che involgere giudizi in fatto preclusi alla Corte di legit- timità, attengono ad aspetti del tutto estranei all'oggetto della richiesta di revocazione, correttamente non esaminati dal tribunale, il cui giudizio era circoscritto al motivo di revocazione proposto concernente la sussistenza di una ipo- tesi di dolo della controparte nella pretesa divulgazione a terzi della lettera offensiva e della sua decisività ai fini della decisione sulla legittimità o meno del licenziamento, costituendo questo l'unica questione sulla quale poteva ri- chiedersi l'intervento del giudice di merito. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con condanna della sua proponente alle spese del giudizio che si determinano nella misura che si indica nel dispositivo. Il Collegio non ritiene che si configurino i presupposti per la condanna, sollecitata dalla società resistente, della ri- corrente per responsabilità aggravata. E invero, anche a volere a prescindere da ogni considerazio- ne sulla "novità" della deduzione e sulla totale assenza di prove in ordine a un qualche danno che con il ricorso alla procedura per revocazione si sarebbe provocato alla parte re- 7 sistente, deve rilevarsi che non è dato ravvisare nella spe- cie che si sia fatto un "abuso" del processo attraverso una iniziativa temeraria, e cioè assunta con la consapevolezza, o almeno con ignoranza gravemente colpevole, della infonda- tezza delle ragioni fatte valere.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri- corrente al rimborso, in favore della società resistente, delle spese del giudizio che liquida in lire 57000 oltre li- re cinque milioni per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2000. Il preside Il consigliere estensore Veilini mun lnm. Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, -6 FEB. 2001. ABORATORE I CELLERIA A D 0 CAS 3 S , 1 S 3 E . O R 5 A T L P T L R . , O A A N ' B S L E I L 3 P D E 7 S - D I A 8 I N T - S S 1 G N 1 O O E P S A E M I I D G A E A G , E D O O L T R E T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 8