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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 693. Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri 1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:
a) e' idoneo al servizio militare incondizionato o e' giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5; b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <> o
giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, o e' sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non e' stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere. 3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'. 4. Le modalita' di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso. 5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che puo' essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. 6. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. 7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trova nelle condizioni previste dal regolamento. 8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. 9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione. 10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.
a) e' idoneo al servizio militare incondizionato o e' giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5; b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a <
giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, o e' sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non e' stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere. 3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'. 4. Le modalita' di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso. 5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che puo' essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. 6. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. 7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trova nelle condizioni previste dal regolamento. 8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. 9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione. 10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.
Commentario • 1
- 1. Pagina 280 di 1891Redazione · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018 · 0.89321405
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