Articolo 2056 del Codice civile
Articolo 2055Articolo 2057
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19 aprile 1942
Art. 2056.

(Valutazione dei danni).

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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