(Valutazione dei danni).
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
[…] ovvero, i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario, che siano conseguenza diretta e immediate dell'evento sul piano della causalità giuridica; b) il danno-conseguenza è disciplinato con carattere di generalità sia per la responsabilità da inadempimento contrattuale che da fatto illecito (in virtù dell'art. 2056 c.c.) dagli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile; […] con l'eccezione del caso di dolo; d) ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ., il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) «in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta», […]
Leggi di più…[…] Il decreto, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 2056.c.c., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l'applicazione. […]
Leggi di più…[…] C – si applica, per il risarcimento del danno, l'Art. 2056 C.C. il quale richiama gli Artt. 1223 – 1226 – 1227 C. […]
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