CASS
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2024, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: MA AF, nato a [...], il [...], RD NT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 18/4/2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ASmo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. AF Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore, avv. Ivan Filippelli, della parte civile costituita, NO Di LO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, la conferma delle statuizioni civili e la condanna al pagamento delle spese processuali, delle quali ha chiesto la liquidazione, nella misura di euro 1.800,00; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Maurizio Mastrogiovanni, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 906 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDFtATO IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 18 aprile 2023, confermava nei confronti degli odierni ricorrenti la sentenza di primo grado, che li aveva ritenuti colpevoli del delitto di ricettazione (800, kg. di rame) contestato in concorso. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: 1. NT IN, trasportatore del mezzo nel cui cassone era occultato il metallo sottratto alla Telecom Italia s.p.a., 1.1. Col primo motivo, il difensore di deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., avendo richiesto esplicitamente alle udienze del 21 marzo e del 18 aprile il riconoscimento della particolare lievità del fatto, senza ricevere sul punto alcuna risposta motivazionale reiettiva. 1.2. Col secondo motivo, il difensore di NT IN deduce ancora violazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed eccessivo rigore sanzionatorio a fronte della non allarmante personalità dell'imputato (desumibile anche dalle modalità del fatto e dal grado della colpa). 1.3. Col terzo motivo, svolto in relazione all'art. 546 del codice di rito, il difensore deduce illogicità manifesta e mancanza della motivazione relativamente alla prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del rame detenuto e trasportato sull'autocarro. Il solo riconoscimento del materiale sottoposto a sequestro da parte del teste, dipendente Telecom s.p.a., su poche fotografie in bianco e non sarebbe idoneo a configurare la provenienza illecita del materiale. 1.4. Col quarto motivo, il difensore di IN deduce illogicità manifesta e mancanza della motivazione relativamente all'apprezzamento della prova del concorso del reato di ricettazione. Non sarebbe infatti emersa alcuna prova in ordine alla partecipazione del IN alle operazioni di carico della merce illecita. Nulla, quindi, sapeva il ricorrente della natura del carico. 2. MA AF, titolare della ditta di trasporti che aveva ricevuto il rame provento di delitto. 2.1. Col primo motivo, il difensore del MA deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione di norma penale in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 131 bis cod. pen.; inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. La Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in ordine all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., richiesta in sede di discussione all'udienza del 18 aprile 2023. 2.2. Col secondo motivo, il difensore del MA deduce inosservanza e erronea applicazione della norma processuale, in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) stesso codice;
difetto di motivazione, manifesta illogicità, travisamento della prova, 2 / travisamento per indicazione nel testo del provvedimento di informazione errata, vizio di motivazione come vizio nell'informazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) codice di rito. In particolare, lamenta illogicità manifesta e mancanza della motivazione relativamente all'ipotizzata provenienza delittuosa del rame trasportato sul mezzo nella sua disponibilità operativa. La provenienza dal delitto di rame sarebbe provata esclusivamente in ragione della mera riconducibilità dello stesso alla Telecom Italia s.p.a.. 3. I motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che propongono doglianze aspecifiche o manifestamente infondate in diritto oppure si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, OU Sami, Rv. 277710). 3.1. In particolare, quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato. Il motivo è comune ai due ricorrenti, la Corte di merito ha implicitamente rigettato la richiesta di apprezzare la particolare tenuità dell'offesa allorquando ha argomentato circa la congruità della sanzione irrogata in primo grado, ponendosi tale valutazione in termini di antitetica inconciliabilità con il riconoscimento della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420). 3.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche (motivo proposto dal solo IN), deve sottolinearsi che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del fatto ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, sottolineato che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229). Appare quindi corretta la motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato come non vi sia ragione di riconoscere le attenuanti generiche all'imputato, non essendo stata dimostrata resipiscenza alcuna. Peraltro, la difesa non ha allegato concreti elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti innominate. 3.3. Il terzo ed il quarto dei motivi spesi nell'interesse del RD sono comuni al secondo proposto dal MA. La deduzione è aspecifica e generica e non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza che ha disatteso la censura con argomentazioni logiche e immuni da vizi. La Corte di merito ha, infatti, espressamente apprezzato l'attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni rese dal teste Cafasso, assistente tecnico di Telecom Italia, circa l'appartenenza dei cavi alla Telecom. Tale 3 apprezzamento rientra tra le prerogative esclusive del giudice di merito e se congruamente argomentato non può essere censurato nella sede di legittimità. Inoltre, correttamente la Corte territoriale ha richiamato l'orientamento costante di questa Corte, secondo cui il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso, senza necessità che il delitto presupposto sia accertato con sentenza irrevocabile, dovendo il giudice apprezzare la sussistenza solo ontologica del delitto "produttore", a meno che la sussistenza di quel fatto-reato non sia esclusa in maniera categorica da precedente accertamento (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609). 3.4. Quanto a riconoscimento della responsabilità in concorso dei due ricorrenti, il motivo è manifestamente inammissibile, con esso si sollecita la Corte di legittimità ad un nuovo apprezzamento di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè; conf. 42787/2023). La pronuncia impugnata ha accuratamente argomentato circa la consapevolezza del IN della natura del carico trasportato, evidenziando che il mezzo guidato era stato caricato nel piazzale dell'azienda dei Forte e che era del tutto verosimile che il IN, in quanto responsabile del trasporto avesse verificato il carico. Quanto a prova dell'accordo del MA, nel presupposto della consapevolezza del trasporto occulto dei cavi di provenienza illecita occultati sotto rottami di ferro, la Corte di merito ha rilevato che MA, titolare della ditta beneficiaria del carico illecito dal cospicuo valore, doveva necessariamente essere a conoscenza della natura del trasporto, anche per le modalità di occultamento della res illecita. La presenza di un formulario per lo smaltimento dei rifiuti, riguardante la merce regolarmente presente, sotto la quale era però collocato il rame, nella misura di 800 kg, non è affatto dirimente. L'ipotesi alternativa: l'avere il IN, all'insaputa del MA, curato con il mezzo stesso un proprio trasporto è stata correttamente ritenuta non supportata da alcun elemento storico o logico. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. 5. I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile, NO Di LO, che si liquidano, come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tabellari, tenuto conto della domanda. 6. Sentenza con motivazione semplificata. 4 Il consigliere estensore AS Perrotti 1 O GEN, 2024 ftristígfrgisT21 Io UD
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile DI TO NO che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023. Il Presidenti i EP GO ) : c.iEr1U-5,TO SEVOME `:T2ENAL.F. 5 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE .. u, e e e, (A_ R. \;I Co \,, V.4Lk..;\ PC L lAoz (i ?1, - I SI r3 N: COL (l'U_L'L Se '">1Z CAI lr\ tk:e i bf--\ 6 eAe. o o \I^ e LA—t_ ) I 1‘ . , ì() efteC IL FUNZIO IUDIZIARIO Ales 01 mi
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ASmo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. AF Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore, avv. Ivan Filippelli, della parte civile costituita, NO Di LO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, la conferma delle statuizioni civili e la condanna al pagamento delle spese processuali, delle quali ha chiesto la liquidazione, nella misura di euro 1.800,00; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Maurizio Mastrogiovanni, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 906 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDFtATO IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 18 aprile 2023, confermava nei confronti degli odierni ricorrenti la sentenza di primo grado, che li aveva ritenuti colpevoli del delitto di ricettazione (800, kg. di rame) contestato in concorso. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: 1. NT IN, trasportatore del mezzo nel cui cassone era occultato il metallo sottratto alla Telecom Italia s.p.a., 1.1. Col primo motivo, il difensore di deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., avendo richiesto esplicitamente alle udienze del 21 marzo e del 18 aprile il riconoscimento della particolare lievità del fatto, senza ricevere sul punto alcuna risposta motivazionale reiettiva. 1.2. Col secondo motivo, il difensore di NT IN deduce ancora violazione della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed eccessivo rigore sanzionatorio a fronte della non allarmante personalità dell'imputato (desumibile anche dalle modalità del fatto e dal grado della colpa). 1.3. Col terzo motivo, svolto in relazione all'art. 546 del codice di rito, il difensore deduce illogicità manifesta e mancanza della motivazione relativamente alla prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del rame detenuto e trasportato sull'autocarro. Il solo riconoscimento del materiale sottoposto a sequestro da parte del teste, dipendente Telecom s.p.a., su poche fotografie in bianco e non sarebbe idoneo a configurare la provenienza illecita del materiale. 1.4. Col quarto motivo, il difensore di IN deduce illogicità manifesta e mancanza della motivazione relativamente all'apprezzamento della prova del concorso del reato di ricettazione. Non sarebbe infatti emersa alcuna prova in ordine alla partecipazione del IN alle operazioni di carico della merce illecita. Nulla, quindi, sapeva il ricorrente della natura del carico. 2. MA AF, titolare della ditta di trasporti che aveva ricevuto il rame provento di delitto. 2.1. Col primo motivo, il difensore del MA deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione di norma penale in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 131 bis cod. pen.; inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. La Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in ordine all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., richiesta in sede di discussione all'udienza del 18 aprile 2023. 2.2. Col secondo motivo, il difensore del MA deduce inosservanza e erronea applicazione della norma processuale, in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) stesso codice;
difetto di motivazione, manifesta illogicità, travisamento della prova, 2 / travisamento per indicazione nel testo del provvedimento di informazione errata, vizio di motivazione come vizio nell'informazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) codice di rito. In particolare, lamenta illogicità manifesta e mancanza della motivazione relativamente all'ipotizzata provenienza delittuosa del rame trasportato sul mezzo nella sua disponibilità operativa. La provenienza dal delitto di rame sarebbe provata esclusivamente in ragione della mera riconducibilità dello stesso alla Telecom Italia s.p.a.. 3. I motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che propongono doglianze aspecifiche o manifestamente infondate in diritto oppure si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, OU Sami, Rv. 277710). 3.1. In particolare, quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato. Il motivo è comune ai due ricorrenti, la Corte di merito ha implicitamente rigettato la richiesta di apprezzare la particolare tenuità dell'offesa allorquando ha argomentato circa la congruità della sanzione irrogata in primo grado, ponendosi tale valutazione in termini di antitetica inconciliabilità con il riconoscimento della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420). 3.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche (motivo proposto dal solo IN), deve sottolinearsi che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del fatto ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, sottolineato che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229). Appare quindi corretta la motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato come non vi sia ragione di riconoscere le attenuanti generiche all'imputato, non essendo stata dimostrata resipiscenza alcuna. Peraltro, la difesa non ha allegato concreti elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti innominate. 3.3. Il terzo ed il quarto dei motivi spesi nell'interesse del RD sono comuni al secondo proposto dal MA. La deduzione è aspecifica e generica e non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza che ha disatteso la censura con argomentazioni logiche e immuni da vizi. La Corte di merito ha, infatti, espressamente apprezzato l'attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni rese dal teste Cafasso, assistente tecnico di Telecom Italia, circa l'appartenenza dei cavi alla Telecom. Tale 3 apprezzamento rientra tra le prerogative esclusive del giudice di merito e se congruamente argomentato non può essere censurato nella sede di legittimità. Inoltre, correttamente la Corte territoriale ha richiamato l'orientamento costante di questa Corte, secondo cui il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso, senza necessità che il delitto presupposto sia accertato con sentenza irrevocabile, dovendo il giudice apprezzare la sussistenza solo ontologica del delitto "produttore", a meno che la sussistenza di quel fatto-reato non sia esclusa in maniera categorica da precedente accertamento (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609). 3.4. Quanto a riconoscimento della responsabilità in concorso dei due ricorrenti, il motivo è manifestamente inammissibile, con esso si sollecita la Corte di legittimità ad un nuovo apprezzamento di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè; conf. 42787/2023). La pronuncia impugnata ha accuratamente argomentato circa la consapevolezza del IN della natura del carico trasportato, evidenziando che il mezzo guidato era stato caricato nel piazzale dell'azienda dei Forte e che era del tutto verosimile che il IN, in quanto responsabile del trasporto avesse verificato il carico. Quanto a prova dell'accordo del MA, nel presupposto della consapevolezza del trasporto occulto dei cavi di provenienza illecita occultati sotto rottami di ferro, la Corte di merito ha rilevato che MA, titolare della ditta beneficiaria del carico illecito dal cospicuo valore, doveva necessariamente essere a conoscenza della natura del trasporto, anche per le modalità di occultamento della res illecita. La presenza di un formulario per lo smaltimento dei rifiuti, riguardante la merce regolarmente presente, sotto la quale era però collocato il rame, nella misura di 800 kg, non è affatto dirimente. L'ipotesi alternativa: l'avere il IN, all'insaputa del MA, curato con il mezzo stesso un proprio trasporto è stata correttamente ritenuta non supportata da alcun elemento storico o logico. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. 5. I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile, NO Di LO, che si liquidano, come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tabellari, tenuto conto della domanda. 6. Sentenza con motivazione semplificata. 4 Il consigliere estensore AS Perrotti 1 O GEN, 2024 ftristígfrgisT21 Io UD
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile DI TO NO che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023. Il Presidenti i EP GO ) : c.iEr1U-5,TO SEVOME `:T2ENAL.F. 5 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE .. u, e e e, (A_ R. \;I Co \,, V.4Lk..;\ PC L lAoz (i ?1, - I SI r3 N: COL (l'U_L'L Se '">1Z CAI lr\ tk:e i bf--\ 6 eAe. o o \I^ e LA—t_ ) I 1‘ . , ì() efteC IL FUNZIO IUDIZIARIO Ales 01 mi