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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6362/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009738355000 TARI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al comune di Messina in data 09.09.2025, depositato in data 12.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259009738355/000, notificata in data 10/6/2025, per la complessiva somma di € 164,82, a titolo di
"Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale" per l'anno 2010, di cui alla cartella di pagamento n.
29520110029575018000, indicata come notificata in data 23/2/2012, e parimenti impugnata.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica atto prodromico – violazione della corretta sequenza procedimentale;
2. decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 27/12/2006 n° 296;
3. prescrizione del credito, anche in ipotesi di notifica della cartella alla data indicata.
Con distrazione.
In data 29.12.2025 AdER si è costituito con deposito di controdeduzioni nelle quali ha allegato la regolare notifica della cartella, nonché di due successive intimazioni di pagamento, entrambe regolarmente notificate
(in data 16/12/2016, l'avviso di intimazione n. 29520169002510404000 ed in data 30/05/2022, l'avviso di intimazione 29520229001236691000), dando inoltre atto del fatto che, in data 29/06/2023, il ricorrente ha depositato istanza di adesione alla definizione agevolata, indicando espressamente la cartella oggi contestata, salvo poi essere decaduto per mancato rispetto dei termini di pagamento.
Nessuno si è costituito per il comune di Messina.
Il ricorrente ha insistito con memoria del 12.01.2026.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, deve evidenziarsi che AdER ha prodotto, oltre alla notifica della cartella, due avvisi di intimazione.
Merita particolare attenzione il riscontro della notifica dell'avviso di intimazione 29520229001236691000, relativo anche alla cartella oggi impugnata, per il quale è stata fornita la prova della notifica avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. (cd irreperibilità relativa).
Sul tema, costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte il principio per cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (Vedi anche Cass. n. 25436, n. 22796 e n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n.1440 del 2013).
Nella specie, risulta pacifico che l'ufficiale giudiziario ha proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la corretta residenza anagrafica del contribuente e, riscontratane la temporanea assenza, ha effettuato gli adempimenti previsti per le ipotesi di cd irreperibilità relativa, ivi compresa la spedizione della c.d. raccomandata informativa.
Con riferimento alla raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c., è stato più volte affermato che "In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica” (vedi Cass. n. 21132 del 2009 e n. Cass. n. 25985 del 2014). Si veda anche Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012.
Si è ritenuto ancora che "In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa
" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (cfr., da ultimo, Cass. 19520/25, ma anche Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 11/10/2024,
n. 26593).
In ordine poi al regime applicabile a tale raccomandata, al fine di verificare la regolarità della sua ricezione, si ritiene pacificamente che la raccomandata in questione, con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale (cfr. Cass. n. 17970/2019; n. 27479/2016; n. 14501/2016; n.
24780/2018), con ovvie conseguenze per ciò che attiene alla consegna a persona diversa dal destinatario
(operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) ovvero al perfezionamento per compiuta giacenza.
Tutto ciò premesso, va rilevato che, dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, regolarmente esibito in giudizio, si evince che tale raccomandata è stata notificata nelle forme della compiuta giacenza.
In tal caso, deve ritenersi che la notifica si sia regolarmente perfezionata, essendo l'atto rientrato nella sfera di conoscibilità del destinatario della notifica e non essendosi la ricezione verificata per colpa imputabile al destinatario, che non ha provveduto al ritiro nei termini della giacenza.
Il riscontro in ordine alla notifica dell'intimazione in questione, consente di ritenere che eventuali vizi maturati antecedentemente a tale notifica – ivi compresa la eventuale prescrizione - avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'impugnazione dell'intimazione e risultano oggi preclusi.
In termini, si veda da ultimo Cassazione civile sez. trib., 05/08/2024, n.22108 ove si legge “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.,
Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5, 7 febbraio 2020, n.
3005; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6°-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez.
5, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736); Ciò, inoltre, rende inammissibili i motivi proposti per omessa impugnazione della cartelle e degli atti interruttivi medio tempore notificati, non potendosi far valere in questa sede pretesi, ma inesistenti, vizi propri delle cartelle ormai consolidate”.
Dalla notifica di detta intimazione fino alla notifica dell'intimazione in odierna impugnazione non è decorso alcun termine di prescrizione né l'atto impugnato è affetto da vizi propri.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'AdER, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6362/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009738355000 TARI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al comune di Messina in data 09.09.2025, depositato in data 12.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259009738355/000, notificata in data 10/6/2025, per la complessiva somma di € 164,82, a titolo di
"Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale" per l'anno 2010, di cui alla cartella di pagamento n.
29520110029575018000, indicata come notificata in data 23/2/2012, e parimenti impugnata.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica atto prodromico – violazione della corretta sequenza procedimentale;
2. decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 27/12/2006 n° 296;
3. prescrizione del credito, anche in ipotesi di notifica della cartella alla data indicata.
Con distrazione.
In data 29.12.2025 AdER si è costituito con deposito di controdeduzioni nelle quali ha allegato la regolare notifica della cartella, nonché di due successive intimazioni di pagamento, entrambe regolarmente notificate
(in data 16/12/2016, l'avviso di intimazione n. 29520169002510404000 ed in data 30/05/2022, l'avviso di intimazione 29520229001236691000), dando inoltre atto del fatto che, in data 29/06/2023, il ricorrente ha depositato istanza di adesione alla definizione agevolata, indicando espressamente la cartella oggi contestata, salvo poi essere decaduto per mancato rispetto dei termini di pagamento.
Nessuno si è costituito per il comune di Messina.
Il ricorrente ha insistito con memoria del 12.01.2026.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, deve evidenziarsi che AdER ha prodotto, oltre alla notifica della cartella, due avvisi di intimazione.
Merita particolare attenzione il riscontro della notifica dell'avviso di intimazione 29520229001236691000, relativo anche alla cartella oggi impugnata, per il quale è stata fornita la prova della notifica avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. (cd irreperibilità relativa).
Sul tema, costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte il principio per cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (Vedi anche Cass. n. 25436, n. 22796 e n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n.1440 del 2013).
Nella specie, risulta pacifico che l'ufficiale giudiziario ha proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la corretta residenza anagrafica del contribuente e, riscontratane la temporanea assenza, ha effettuato gli adempimenti previsti per le ipotesi di cd irreperibilità relativa, ivi compresa la spedizione della c.d. raccomandata informativa.
Con riferimento alla raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c., è stato più volte affermato che "In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica” (vedi Cass. n. 21132 del 2009 e n. Cass. n. 25985 del 2014). Si veda anche Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012.
Si è ritenuto ancora che "In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa
" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (cfr., da ultimo, Cass. 19520/25, ma anche Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 11/10/2024,
n. 26593).
In ordine poi al regime applicabile a tale raccomandata, al fine di verificare la regolarità della sua ricezione, si ritiene pacificamente che la raccomandata in questione, con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale (cfr. Cass. n. 17970/2019; n. 27479/2016; n. 14501/2016; n.
24780/2018), con ovvie conseguenze per ciò che attiene alla consegna a persona diversa dal destinatario
(operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) ovvero al perfezionamento per compiuta giacenza.
Tutto ciò premesso, va rilevato che, dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, regolarmente esibito in giudizio, si evince che tale raccomandata è stata notificata nelle forme della compiuta giacenza.
In tal caso, deve ritenersi che la notifica si sia regolarmente perfezionata, essendo l'atto rientrato nella sfera di conoscibilità del destinatario della notifica e non essendosi la ricezione verificata per colpa imputabile al destinatario, che non ha provveduto al ritiro nei termini della giacenza.
Il riscontro in ordine alla notifica dell'intimazione in questione, consente di ritenere che eventuali vizi maturati antecedentemente a tale notifica – ivi compresa la eventuale prescrizione - avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'impugnazione dell'intimazione e risultano oggi preclusi.
In termini, si veda da ultimo Cassazione civile sez. trib., 05/08/2024, n.22108 ove si legge “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.,
Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5, 7 febbraio 2020, n.
3005; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6°-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez.
5, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata
(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736); Ciò, inoltre, rende inammissibili i motivi proposti per omessa impugnazione della cartelle e degli atti interruttivi medio tempore notificati, non potendosi far valere in questa sede pretesi, ma inesistenti, vizi propri delle cartelle ormai consolidate”.
Dalla notifica di detta intimazione fino alla notifica dell'intimazione in odierna impugnazione non è decorso alcun termine di prescrizione né l'atto impugnato è affetto da vizi propri.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'AdER, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge.