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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROLFO ALDO MARIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1i - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Graffignano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 245 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 558/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe, in persona del l.r.p.t., impugnava il notificato avviso di accertamento IMU/2019 di complessivi € 2.411,00 contestando la pretesa, ricorrendo nella fattispecie l'esenzione prevista per gli immobili/merci costruiti e rimasti invenduti.
Si costituiva il Comune di Graffignano chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto il beneficio invocato non poteva trovare applicazione non avendo la società assolto all'obbligo della dichiarazione annuale previsto a pena di decadenza, incombente da configurare come dichiarazione di volontà a cui pertanto non era applicabile il principio di emendabilità della dichiarazione, vieppiù tenuto conto che nel caso in esame non era stata neppure presentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte: il ricorso si palesa infondato non avendo la società provveduto all'incombente annuale posto a suo carico. In tal senso la recentissima ordinanza della SC 8357/25 (anche 28806/23 – 5191/22).
Nel delineato contesto il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di lite che liquida in euro 400, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROLFO ALDO MARIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1i - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Graffignano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 245 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 558/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in epigrafe, in persona del l.r.p.t., impugnava il notificato avviso di accertamento IMU/2019 di complessivi € 2.411,00 contestando la pretesa, ricorrendo nella fattispecie l'esenzione prevista per gli immobili/merci costruiti e rimasti invenduti.
Si costituiva il Comune di Graffignano chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto il beneficio invocato non poteva trovare applicazione non avendo la società assolto all'obbligo della dichiarazione annuale previsto a pena di decadenza, incombente da configurare come dichiarazione di volontà a cui pertanto non era applicabile il principio di emendabilità della dichiarazione, vieppiù tenuto conto che nel caso in esame non era stata neppure presentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte: il ricorso si palesa infondato non avendo la società provveduto all'incombente annuale posto a suo carico. In tal senso la recentissima ordinanza della SC 8357/25 (anche 28806/23 – 5191/22).
Nel delineato contesto il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di lite che liquida in euro 400, oltre accessori se dovuti.