Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 44
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Esenzione per immobili costruiti e rimasti invenduti

    La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, poiché la società non ha provveduto all'adempimento annuale della dichiarazione, requisito necessario per beneficiare dell'esenzione. La presentazione della dichiarazione è considerata un atto di volontà non emendabile, e nel caso di specie non era stata presentata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 44
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 44
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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