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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
ZU AN, OR
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1197/2022 depositato il 20/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Corso Mazzini 188 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2077 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Voglia annullare l'avviso di accertamento oggetto del presente procedimento e che la controversia venga discussa in pubblica udienza. Con vittoria di spese ed onorari a favore dei procuratori anticipatari e distrattari ai sensi di legge.
Resistente: rigettare il ricorso oggetto del giudizio de quo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificabili ai sensi dell'art. 15, co. 2 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.3.2022 al Comune di Catanzaro Ricorrente_1 adiva questa Corte di giustizia tributaria di primo grado ed impugnava l'avviso di accertamento n. di protocollo 179152 del 22.12.2021, avente ad oggetto Ta.ri per l'anno di imposta 2016, in relazione ad un immobile sito in Indirizzo_1, notificatogli il 23.2.2022.
Il ricorrente lamentava, in sintesi, la mancanza del presupposto della imposizione, poiché l'immobile in questione era stato venduto sin dal 2012. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
con condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio, come trascritto in epigrafe (cfr. il ricorso).
Si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria, il Comune di Catanzaro, sostenendo l'infondatezza del ricorso, dato che il ricorrente risultava titolare di un'utenza ubicata in Indirizzo_1, per la quale aveva presentato, presso l'Ufficio Tributi del Comune di Catanzaro, in data 25.11.1993, scheda di dichiarazione per i rifiuti solidi urbani e, del resto, non risultava l'avvenuta vendita dell'immobile da parte del ricorrente né, come sarebbe stato suo onere, sulla base dell'art. 27 del regolamento comunale, la comunicazione della cessazione dei presupposti dell'imposizione fiscale di cui si tratta. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (cfr. la memoria citata).
Con memoria illustrativa del 17.4.2023, depositata in segreteria il 26.4.2023, il ricorrente ribadiva gli argomenti contenuti nel ricorso, senza, peraltro, replicare a quelli esposti dal Comune nella sua memoria di costituzione in giudizio.
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 9.5.2023, all'esito della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente fonda l'impugnazione dell'avviso di accertamento impugnato sulla presunta vendita dell'immobile che ne è oggetto, senza, tuttavia, documentare né tale compravendita né la necessaria comunicazione al
Comune di Catanzaro della stessa e, quindi, della asserita cessazione dei presupposti dell'imposizione del tributo per l'anno 2016.
D'altra parte, come evidenziato dal Comune, risulta, a suo nome, una denuncia della proprietà dell'immobile ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, senza che sia stata documentata la cessazione della proprietà, come sarebbe stato suo onere (v. la produzione documentale dell'ente resistente).
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Catanzaro, liquidate in euro 200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, il 9.5.2023.
Il giudice relatore La Presidente
NI TI IA TE CA
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
ZU AN, OR
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1197/2022 depositato il 20/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Corso Mazzini 188 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2077 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Voglia annullare l'avviso di accertamento oggetto del presente procedimento e che la controversia venga discussa in pubblica udienza. Con vittoria di spese ed onorari a favore dei procuratori anticipatari e distrattari ai sensi di legge.
Resistente: rigettare il ricorso oggetto del giudizio de quo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificabili ai sensi dell'art. 15, co. 2 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.3.2022 al Comune di Catanzaro Ricorrente_1 adiva questa Corte di giustizia tributaria di primo grado ed impugnava l'avviso di accertamento n. di protocollo 179152 del 22.12.2021, avente ad oggetto Ta.ri per l'anno di imposta 2016, in relazione ad un immobile sito in Indirizzo_1, notificatogli il 23.2.2022.
Il ricorrente lamentava, in sintesi, la mancanza del presupposto della imposizione, poiché l'immobile in questione era stato venduto sin dal 2012. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
con condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio, come trascritto in epigrafe (cfr. il ricorso).
Si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria, il Comune di Catanzaro, sostenendo l'infondatezza del ricorso, dato che il ricorrente risultava titolare di un'utenza ubicata in Indirizzo_1, per la quale aveva presentato, presso l'Ufficio Tributi del Comune di Catanzaro, in data 25.11.1993, scheda di dichiarazione per i rifiuti solidi urbani e, del resto, non risultava l'avvenuta vendita dell'immobile da parte del ricorrente né, come sarebbe stato suo onere, sulla base dell'art. 27 del regolamento comunale, la comunicazione della cessazione dei presupposti dell'imposizione fiscale di cui si tratta. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (cfr. la memoria citata).
Con memoria illustrativa del 17.4.2023, depositata in segreteria il 26.4.2023, il ricorrente ribadiva gli argomenti contenuti nel ricorso, senza, peraltro, replicare a quelli esposti dal Comune nella sua memoria di costituzione in giudizio.
La causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 9.5.2023, all'esito della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente fonda l'impugnazione dell'avviso di accertamento impugnato sulla presunta vendita dell'immobile che ne è oggetto, senza, tuttavia, documentare né tale compravendita né la necessaria comunicazione al
Comune di Catanzaro della stessa e, quindi, della asserita cessazione dei presupposti dell'imposizione del tributo per l'anno 2016.
D'altra parte, come evidenziato dal Comune, risulta, a suo nome, una denuncia della proprietà dell'immobile ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, senza che sia stata documentata la cessazione della proprietà, come sarebbe stato suo onere (v. la produzione documentale dell'ente resistente).
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Catanzaro, liquidate in euro 200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, il 9.5.2023.
Il giudice relatore La Presidente
NI TI IA TE CA