Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00612/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2024, proposto da
GI ET, AL NT, rappresentati e difesi dagli avvocati Andreina Marzoli, Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pieve Torina, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche - Usr, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) Del provvedimento del Comune di Pieve Torina a firma del Responsabile UTC del 24.07.2024 prot. 8854 del 24.07.2024, comunicato in pari data ai ricorrenti presso l’indirizzo PEC del loro tecnico geom. Samuele Crucianelli, con il quale veniva disposto e comunicato il provvedimento finale di diniego di approvazione del progetto di ricostruzione dell’edificio sito a Pieve Torina via XX Settembre (Foglio 5 part. 150), pratica MUDE Fasc.: 490.40.19/2024/USR/11093
2) Del consequenziale provvedimento della Regione Marche USR: Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 5434 del 12 agosto 2024 a firma del Responsabile del procedimento e del dirigente, con il quale, visto il provvedimento finale di diniego del Comune di Pieve Torina di cui sopra veniva non accolta l’istanza di contributo.
3) Se ed in quanto occorra dell’art 10 delle NTA al PRG come (presumibilmente) risultante dalla variante approvata con decreto del Commissario ad acta n. 8859 del 24.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Torina e della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. NN RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato cielo-terra, incluso in un’area di loro proprietà, sito a Pieve Torina in via XX settembre, al foglio 5 Part. 150, danneggiato dagli eventi sismici del 2016, tanto da necessitare di un intervento di demolizione-ricostruzione.
In conseguenza di ciò il sig. ET GI, anche nell’interesse della coniuge, avviava la pratica per la ricostruzione
In data 13 giugno 2024 perveniva ai ricorrenti, il preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/90, inoltrato dal Comune di Pieve Torina UTC con nota datata 12 giugn 2024 prot. 6913.
Con la stessa venivano segnalati due motivi ostativi: 1) Il mancato rispetto della distanza di 1,5 metri dal filo stradale della strada posta a Sud.
2) Il mancato rispetto del Piano Straordinario della Ricostruzione adottato dal Comune di Pieve Torina con delibera di giunta del 05 maggio 2021, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 483 del 18 ottobre 2021 perché “la forometria del prospetto Ovest dovrà essere in linea con lo stato di fatto. La comunicazione inoltre conteneva la prescrizione di ridurre ed uniformare la dimensione e forma della finestra nel locale soggiorno del piano primo alle restanti aperture”.
Dopo le osservazioni procedimentali il Comune di Pieve Torina adottava il provvedimento impugnato, cui seguiva il vincolato diniego della Regione Marche.
In particolare, si ribadisce nel provvedimento che l’edifico deve essere arretrato di 1,5 metri rispetto a tutte le strade e quanto alle aperture, si affermava cui negli spazi pubblici sono ammesse modifiche dimensionali nella misura massima del 10% dell’originale,
Il diniego è impugnato con il presente ricorso, articolato in due motivi.
Con il primo motivo si deduce eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, incoerenza con i presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 10 bis l 241/90.
La variante prevista all’10 NTA circa l’arretramento dalle strade apparirebbe, nella sostanza, un aggravio “ad personam” riferito esclusivamente, e senza alcuna ragione, all’edificio dei ricorrenti. Nel caso la prescrizione dovrebbe ritenersi illegittima, incompatibile con uno strumento di pianificazione generale, e quindi non applicabile. Indipendentemente da ciò, e quindi anche laddove fosse applicabile la prescrizione di cui sopra, il provvedimento di rigetto si dimostra illegittimo sia nella sostanza, che nella sua articolazione formale. Le osservazioni al preavviso di rigetto dei ricorrenti obiettavano che quella che il Comune qualificava come strada posta a Sud, tale non era, trattandosi invece di area privata (peraltro mai destinata a transito né pubblico né privato, sostanziandosi in un accesso ad uno spazio ortivo) e non a caso in catasto censita come particella 156 del foglio 5 (bene comune non censibile – utilità comune di fgl 5 part. 149, che risulta di proprietà di un terzo). Il provvedimento di diniego sarebbe quindi difettoso nella motivazione, nulla argomentando sul rilievo estremamente puntuale dell’istante, con ciò violando e vanificando l’art. 10 bis della legge 241/90. Quella posta a sud sarebbe un’area privata, neppure destinata al transito e meno che mai pubblico. Si aggiunge che il posizionamento a meno di 1,50 metri da quel limite non è derivato da un’impuntatura dei ricorrenti o del progettista, quanto piuttosto da ineludibili necessità: il lotto dove si trova la costruzione sarebbe infatti di forma irregolare, andando progressivamente a restringersi. Il vincolato provvedimento della Regione sarebbe quindi illegittimo, vista l’illegittimità quello comunale.
Con il secondo si deduce eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, incoerenza con i presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 10 bis l 241/90. Gli stessi vizi caratterizzerebbero l’ulteriore rilievo attinente alle finestre. Con il preavviso di diniego veniva segnalato che la forometria del prospetto Ovest avrebbe dovuto essere in linea con lo stato di fatto e veniva mosso un ulteriore appunto, sotto forma di prescrizione, per ridurre ed uniformare la dimensione e forma della finestra nel locale soggiorno del piano primo alle restanti aperture. Veniva osservato ai sensi dell’art. 10 bis che le finestre previste in progetto avevano una superficie sostanzialmente simile a quella esistente (non essendo inoltre imposta una rigida conservazione dello stato di fatto, specie se disarmonico) e quanto alla finestra del locale soggiorno, essa riproduceva perfettamente quella del piano sottostante. Il rigetto non solo non argomenterebbe nulla sull’ipotetica infondatezza di tali osservazioni, ma si ridurrebbe ad un richiamo letteralmente incomprensibile, e tanto infondato quanto fuori luogo, alla modificabilità nei limiti del 10%. Non è chiaro, in primis, se tale osservazione sia diretta a confutare uno o entrambe le osservazioni svolte in replica al preavviso, o se sia addirittura un appunto tanto nuovo quanto impreciso, e tanto basterebbe a far apprezzare, anche in questo caso, il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 10 bis. Il richiamo sarebbe inoltre palesemente fuori luogo, posto che nell’ambito del PSR il predetto limite sarebbe riferito unicamente agli edifici con grado di tutela 2 e 3 (e cioè di interesse storico artistico e di interesse ambientale) risultando così formulata, al punto 5.4, la relativa indicazione “Ambito di applicazione: beni culturali/paesaggio. Si forniscono le seguenti prescrizioni e indicazioni: in merito ai contenuti della presente relazione del PSR: - per gli edifici con grado di tutela 2 e 3, ossia tipo A classificati di "interesse storico artistico" e tipo B di "interesse ambientale", gli interventi di ricostruzione dovranno essere indirizzati alla salvaguardia dei caratteri costruttivi, tipologici e compositivi originari con recupero dei materiali originari e reinserimento e/o riproposizione di eventuali elementi di interesse storico-architettonico. Per gli edifici in zona A, mantenendo nei fronti lungo gli spazi pubblici le aperture esistenti, sono ammessi ampliamenti delle loro dimensioni entro la misura massima del 10% dell'originale, a condizione che sia mantenuto il rapporto dimensionale e gli allineamenti delle stesse; Questo essendo l’unico riferimento al limite di ampliamento delle aperture, il riferimento operato si palesa totalmente inappropriato per l’edificio dei ricorrenti, che esula tranquillamente dall’ambito della tutela ambientale.
Osservano i ricorrenti come il riferimento alla zona A non possa che essere inteso come inclusivo dei soli beni (culturali/paesaggio) che presentino tali caratteristiche e siano collocati in zona A: la formulazione nel paragrafo riservato ai beni culturali e ambientali non lascerebbe adito a dubbi.
Si sono costituiti il Comune di Pieve Torina e la Regione Marche, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 224 del 2024 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare, ritenendo che, con riguardo alla contestazione del diniego impugnato e dell’art. 10 delle NTA del PRG comunale, le censure non presentassero elementi di evidente fondatezza e andassero approfondite nel merito. Si riteneva altresì, con riguardo al pregiudizio, che fosse indimostrata l’impossibilità di realizzare l’immobile conformemente alle previsioni urbanistiche.
Con ordinanza n. 560/2024, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha osservato che le questioni dedotte con l’appello, relative alla natura della strada confinante ed al numero delle finestre dell’immobile da ricostruire, necessitavano di un approfondimento nel merito per cui le esigenze cautelari potevano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita trattazione del merito in primo grado, ai sensi del comma 10 dell’art. 55 c.p.a., anche in considerazione del fatto che alle esigenze abitative derivanti dal sisma risalente al 2016, deve farsi fronte con ogni possibile tempestività
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è infondato. In primo luogo, con riguardo al primo motivo, non è fondata la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. La motivazione, pur sintetica, è adeguata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni argomento difensivo, ma una sufficiente indicazione delle ragioni del diniego, basate su documenti, istruttoria e norme richiamate (Cons. Stato V 30 ottobre 20025 n. 8414)-
1.1 Nel merito, l’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore Comunale, oggetto di recente variante, prevede “ZONE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - A – Sono le Zone Territoriali Omogenee “A” di cui all'art. N.°2 del D.M. 02/04/’68 N.°1444. In tali zone il Piano si attua per intervento urbanistico preventivo attraverso il Piano Particolareggiato unitario esteso alle intere zone, e applicando gli indici urbanistici stabiliti nel citato D.M.. In tali zone, fino all’approvazione dei Piani Attuativi suddetti, possono essere autorizzati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo con le limitazioni di cui all’art. N.27 della L. 457/78
NB 19. L’edificio contrassegnato dalla presente annotazione, in fase di ricostruzione, dovrà arretrare, rispetto a tutte le strade presenti nei confini del lotto, dal filo stradale di ml 1,50: per gli edifici ricompresi all’interno di P.P. il contenuto della presente annotazione dovrà essere riportato anche all’interno di questi ultimi”.
1.2 A parere del Collegio, le censure di parte ricorrente riguardo a tale disposizione di piano e la sua applicabilità al caso in esame non convincono. In primo luogo, il riferimento dell’art. 10 a “tutte le strade presenti nei confini nel lotto” di cui alla particella n. 156 del foglio 5 del PRG comunale difficilmente potrebbe riferirsi a strade diverse da quella interessata, né la loro presenza di quest’ultime è dedotta nel ricorso. Va inoltre condivisa la tesi del Comune per cui la classificazione come “Beni Comuni non censibili” non escluda che l’area interessata possa entrare nella definizione di strada fatta propria dall’art. 10 delle Norme Tecniche d’Attuazione. In particolare, è stato chiarito in giurisprudenza che in una strada privata con tale destinazione può insistere (nel caso oggetto della sentenza) una servitù pubblica di passo pedonale, per cui l’uso collettivo proprio di un percorso vale ad assimilarlo ad uno spazio pubblico, essendo identico il tipo di utilizzo cui il bene è preordinato, che non può essere interrotto od ostacolato con nessun genere di attività edilizia (Tar Piemonte Torino 21 novembre 2023 n. 755), L’art. 10 delle NTA si applica infatti alle strade “presenti nei confini del lotto”, chiarendo una chiara intenzione di applicare la disposizione a strade non di proprietà pubblica.
1.3 Ancora l’art. 10, è comunque impugnato solo se e in quanto occorra, facendo riferimento alla sua natura ad personam e discriminatoria. Inoltre, parte ricorrente afferma nelle memorie conclusive che l sua impugnazione non era necessaria in difetto di “strade” a cui la disposizione sia applicabile.
1.4 In ogni caso, la disposizione di cui all’art. 10 delle NTA non ha natura vessatoria e discriminatoria: l’arretramento rispetto a una strada interessata dal traffico veicolare può essere giustificata da ragioni di sicurezza della circolazione all’interno del lotto, dovendosi garantire il collegamento tra le varie proprietà del lotto e le strade principali. Infatti l’art. 10 citato dispone infatti che “L’edificio contrassegnato dalla presente annotazione, in fase di ricostruzione, dovrà arretrare, rispetto a tutte le strade presenti nei confini del lotto, dal filo stradale di ml 1,50: per gli edifici ricompresi all’interno di P.P. il contenuto della presente annotazione dovrà essere riportato anche all’interno di questi ultimi”. La distanza dal reticolo stradale del lotto è quindi prevista per tutti gli edifici compresi nel piano particolareggiato (zona A), anche se al momento appare applicabile solo a quello di proprietà di parte ricorrente, in quanto interessato dalla ricostruzione.
1.5 A parere del Collegio, la strada nella quale è previsto il passaggio di veicoli all’interno di un’area oggetto di piano particolareggiato può quindi essere oggetto di disposizioni urbanistiche relative alle distanze degli edifici. Con riguardo alla presenza di una disposizione ad personam denunciata da parte ricorrente, come già detto l’arretramento rispetto alle strade appare previsto per tutti gli edifici interessati anche se, di fatto, al momento riguarda solo l’edificio di proprietà dei ricorrenti.
1.6 Con riguardo alla sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato 16 giugno 2023 n. 5948, oggetto di lettura opposta nelle memorie delle parti, detta sentenza precisa che è irrilevante la natura di una strada, dal momento che la normativa sulle distanze dalla sede stradale si applica a tutte le strade qualificabili come tali ai sensi del codice della strada (art. 2 del d.lgs. n. 285/1992) e, quindi, anche alle strade private se destinate ad uso pubblico (si cita Cons. Stato I, 9 maggio 2012, n.1799: Ai sensi dell'art. 2, comma primo, del codice della strada, per la definizione di strada assume rilievo la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà).
1.7 Con riguardo allo specifico caso oggetto della sentenza 5948/2023, essa riporta che le strade di lottizzazione dell’area PIP, avendo la funzione di creare collegamenti fra i vari insediamenti produttivi/artigianali, siano evidentemente destinate ad un utilizzo pubblico e, quindi, assoggettate alla normativa in tema di distanze (Cons. Stato 5948/2023 cit.).
1.8 Analogamente, ad avviso di questo Collegio, una strada di collegamento nella quale è previsto il passaggio di veicoli all’interno di un lotto area oggetto di piano particolareggiato, può essere oggetto di disposizioni relative alle distanze degli edifici. Nel caso all’esame di questo Tribunale, a differenza di quello oggetto della sentenza 5948/2023, la distanza non è richiesta sulla base del codice della strada o comunque sulla base di una definizione generale di “strada”, ma a seguito della qualificazione specifica di strada fatta propria dalle NTA comunali e prevista specificamente per il contenuto del lotto. Va perciò ritenuto, in presenza del passaggio di veicoli (pur genericamente negato da parte ricorrente) e del collegamento tra le varie proprietà e verso la rete viaria, come documentato dalla relazione depositata dal Comune in data 8 novembre 2024, sia stata effettuata a monte la necessaria valutazione relativa all’esistenza di un effettivo passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale e nella concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (quale appunto il collegamento con la pubblica via). La valutazione sull’uso pubblico della strada è stata quindi effettuata con una disposizione di piano, sancendo appunto la sua qualificazione di strada (a meno di un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice), ai fini di quanto stabilito dall’art. 10 citato, per cui il diniego impugnato deve essere ritenuto legittimo sotto tale profilo.
2 Anche il secondo motivo è infondato. Con riguardo alla natura del PSR, il comma 2 del dell’art. 3 bis del DL 123/2019 prevede, come specifico compito del PSR, autorizzare “gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza”.
2.1 In tutta evidenza, la configurazione degli esterni include la forometria, per cui il PSR ha il compito di garantire l’identità degli edifici ricostruiti “fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza”. Per quanto riguarda la forometria, legittimamente il PSR approvato dal Comune ha previsto al punto 5.2. le seguenti disposizioni: “Forometria del prospetto principale e dei prospetti secondari, per quest’ultimi è concesso l’allineamento delle aperture esterne, con minime modifiche funzionali”.
2.2 Il provvedimento impugnato riporta che “In riferimento alla forometria, nel rispetto del P.S.R., nei fronti lungo gli spazi pubblici sono ammesse modifiche dimensionali nella misura massima del 10% dell'originale, non andando ad alterare in maniera significativa, nonostante la modifica prospettica dovuta all'arretramento, la configurazione degli esterni”.
2.3 Parte ricorrente non afferma specificamente che le modifiche siano inferiori al 10% limitandosi ad affermare la scarsa rilevanza delle modifiche effettuate e a stigmatizzare che il Comune, nelle proprie memorie e nel preavviso di rigetto, faccia riferimento a un numero di aperture diverso prodotto con un precedente progetto.
2.4 In realtà la norma relativa al 10% si applica alla fattispecie in esame. La stessa stabilisce che “Per gli edifici in zona A, mantenendo nei fronti lungo gli spazi pubblici le aperture esistenti, sono ammessi ampliamenti delle loro dimensioni entro la misura massima del 10% dell'originale, a condizione che sia mantenuto il rapporto dimensionale e gli allineamenti delle stesse”. L’edificio in esame si trova, come da certificato di destinazione in atti, in zona A, Zone di interesse storico e artistico.
2.5 La disposizione relativa agli edifici tutelati (ai quali non apparterrebbe l’edificio dei ricorrenti) sia pure situata nella stessa rubrica del PSR, ha al contrario presupposti diversi. Difatti, per gli edifici con grado di tutela 2 e 3, ossia tipo A classificati di "interesse storico artistico" e tipo B di "interesse ambientale", gli interventi di ricostruzione dovranno essere indirizzati alla salvaguardia dei caratteri costruttivi, tipologici e compositivi originari con recupero dei materiali originari e reinserimento e/o riproposizione di eventuali elementi di interesse storico-architettonico”. La disposizione relativa al 10% va quindi interpretata come rivolta a tutti gli edifici in zona A, come quello di parte ricorrente.
2.6 Non è infine configurabile una violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, dato che la motivazione del diniego risulta comunque una specificazione del mancato rispetto del PSR. approvato con Delibera di C.C. n.26 del 5 maggio 2021 e con Decreto del Commissario Straordinario n.483 del 18 ottobre 2021.
2.7 Ferma restando l’applicabilità del punto 5.4 del PSR, dato che non è del tutto chiaro in atti se il provvedimento impugnato abbia valutato, con riguardo alla forometria, il progetto allegato alla domanda o quello modificato e trasmesso da parte ricorrente data 22 maggio 2024 (quindi prima del provvedimento impugnato, come da deposito del 21 novembre 2024), il Comune potrà eventualmente rivalutare, (fermo anche quanto sopra riportato riguardo la distanza dalla strada posta a sud) l’eventuale rispetto delle disposizioni di cui ai punti 5.2 e 5.4 del PSR, entrambe appunto applicabili al progetto in esame.
3 Per quanto sopra il ricorso è infondato, sia pure con le precisazioni di cui sopra.
3.1 Le spese di causa possono essere compensate, in considerazione della particolarità della controversia, con riferimento alla normativa e alle previsioni urbanistiche coinvolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, con le precisazioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA GR, Presidente
NN RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NN RU | Renata MA GR |
IL SEGRETARIO