Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 6919/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Angela Maria Fasano e Stefania Fasano
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona del suo
[...]
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa
Daniela Bruno
- resistente -
All'esito dell'udienza del 23.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., depositato il 30.5.2023, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso:
1
che a seguito del diniego, da parte del , del riconoscimento del titolo CP_1
estero, aveva presentato ricorso innanzi al Tar del Lazio sede di Roma, che con sentenza N. 00524/2021 REG.PROV.COLL. passata in giudicato aveva accertato l'illegittimità del diniego;
di essere stato inserito, proprio in forza del detto provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, senza riserva nelle Graduatorie Scolastiche Provinciali di
Palermo– classe di concorso ADSS;
di essere stata individuata, per l'anno scolastico 2022/2023, quale destinataria di un contratto di lavoro a tempo determinato presso l' fino al Parte_2
30.06.2023; deduceva che con provvedimento USR SICILIA - ATP Palermo prot. N.
7816/2023 era stata disposta la sua esclusione dalle GPS I Fascia, e che per effetto del suddetto atto, era stato adottato decreto di risoluzione del contratto n.
9111/2023 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Majorana, con mancata attribuzione altresì di alcun punteggio per l'a.s. 2022/2023.
Lamentava l'illegittimità delle determinazioni assunte dall'amministrazione resistente, anche in forza del fatto di aver superato sia il concorso ordinario ADSS bandito nel 2020, con conseguente inserimento nella graduatoria regionale con riserva, sia il concorso ordinario abilitante classe di concorso A046 sempre bandito nel 2020, e domandava “condanna delle amministrazioni al pagamento delle retribuzioni non percepite per effetto della risoluzione del contratto a termine, oltre contributi previdenziali e assistenziali con conseguente riconoscimento dell'intero punteggio maturato per l'a.s. 2022/2023.
In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. senza riserva e nella II fascia delle G.I (graduatorie di istituto) anche in virtù del superamento del concorso abilitante 2020 classe di concorso ADSS.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 10.7.2023, veniva respinta l'istanza cautelare per assenza del periculum.
2 La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
L'art. 7, comma 4, lett. e) dell'o.m. n. 112/2022 prevede che “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal
devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento CP_1 del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.
Parte ricorrente assume in ricorso di aver conseguito un titolo estero su tipo di posto sostegno in Romania e tuttavia è pacifico che manchi il provvedimento del ministero che attesti l'equivalenza del titolo di sostegno conseguito all'estero con quello conseguito in Italia, essendo per converso dimostrato che vi sia stato un espresso diniego di riconoscimento (cfr. all. 2 alla memoria).
E' inoltre pacifico che il ricorrente abbia indicato in domanda, quale titolo di accesso, e relativamente alla graduatoria ADSS, l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo ( cfr. pag. 34 della domanda in atti), rappresentato dalla sentenza n. 00524/2021 REG.PROV.COLL. Tar Lazio sez. Terza Bis in atti, con cui il giudice aveva annullato i provvedimenti impugnati adottati dal a mezzo CP_2
dei quali l'Amministrazione aveva respinto la istanza di riconoscimento del titolo estero del ricorrente.
3 Ebbene, la detta sentenza non può a ben vedere, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, costituire provvedimento di riconoscimento del titolo estero, non pronunciandosi sul punto ma limitandosi piuttosto ad annullare il provvedimento di rigetto del detto riconoscimento.
Per cui, la ricorrente neppure poteva essere inserita in graduatoria, neanche facendo riferimento alle disposizioni di cui la nota 28597 del 29.07.2022 a mezzo della quale il , al punto “2.4 - DISPOSIZIONI IN Controparte_3
MATERIA DI CONTENZIOSO” ha disposto che “Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti,ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.”.
Ed invero, nella specie, l'inserimento in graduatoria della ricorrente, che deve intendersi comunque effettuato con riserva, stante l'assenza del riconoscimento del titolo e in ossequio a quanto disposto dall'o.m. del 2022 (“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre
16 dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio Controparte_3
competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo
4 all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto…”) non può intendersi
“preservata”, come dice la circolare succitata, stante l'assenza nella specie dei requisiti in tal senso chiesti dalla stessa, ovvero che il “giudizio non risulti definito da sentenza” ( mentre nella specie è stata adottata dal tar Lazio sentenza pacificamente passata in giudicato) o “in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante”, provvedimento che non può rinvenirsi nella pronuncia emessa dal Tar
Lazio nei confronti del ricorrente, difettando in essa il pronunciamento circa l'equipollenza del titolo estero della ricorrente a quello italiano.
Peraltro, a fronte del mancato riconoscimento del titolo estero da parte dell'amministrazione, era onere della parte ricorrente dedurre e fornire gli elementi per ritenere che sussistono i presupposti per tale riconoscimento, mentre nella specie il ricorrente non ha specificato le caratteristiche del percorso seguito all'estero, né ha dedotto, conseguentemente, la sua equiparabilità a quello italiano.
Quanto alla domanda di condanna delle amministrazioni al pagamento delle retribuzioni non percepite per effetto della risoluzione del contratto, la stessa non può essere accolta alla luce della normativa di cui all'.O.M. del 2022 secondo la quale
“L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” e tenuto conto della legittimità della risoluzione suddetta e del mancato espletamento dell'attività lavorativa dopo la risoluzione.
Applicando la normativa succitata, pertanto- normativa non censurata e piuttosto invocata dalla ricorrente- devono respingersi le domande attoree.
Ed ancora, non possono valere a smentire le conclusioni di cui sopra neppure le deduzione relative al superamento del concorso ordinario per la classe di concorso
ADSS, in quanto inserito nella relativa graduatoria, così come non può rilevare nella specie il superamento del concorso ordinario abilitante classe di concorso A046 sempre bandito nel 2020, afferente per l'appunto una classe di concorso diversa.
Per l'effetto, deve essere respinta anche la domanda di attribuzione dell'intero punteggio maturato per l'a.s. 2022/2023 (in quanto il servizio era, come visto, prestato in forza di un contratto non valido).
5 Per i motivi su esposti, il ricorso va respinto, mentre le spese di lite, anche relative alla fase cautelare, vanno compensate, stante la complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/06/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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