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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 703/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5185/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6313/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 09/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013992832 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: Insiste come in atti
Appellata: Insiste nei motivi di difesa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate presenta appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 6313/15/2024, depositata il 9 agosto 2024, di accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 contro l'intimazione di pagamento in epigrafe, dell'importo di € 25.005,62, avente a presupposto la cartella di pagamento n. 29320120018867352, relativa (anche) all'omesso versamento IRPEF, periodo anno 2008, oltre sanzioni e interessi, per un importo di € 18.480,67.
La sig.ra Resistente_1 si è costituita in appello, chiedendone il rigetto.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. I primi giudici hanno motivato come segue l'accoglimento del ricorso della contribuente:
“Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il quinto motivo (l'omessa notifica della cartelle di pagamento sottostante), il quale implica una soluzione immediata della vicenda: ciò in forza del principio della ragione più liquida che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Con riferimento a tali esigenze, ormai anche costituzionalizzate - cfr., in termini espressi, Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356, il ricorso deve essere accolto sulla base della soluzione della questione posta con il citato quinto motivo, assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, che appaiono peraltro non incontrovertibilmente fondate in diritto. Detto ciò, la notifica della cartella di pagamento sottostante l'atto impugnato è condizione necessaria per la validità del procedimento di formazione della pretesa tributaria in quanto destinata a farla conoscere al destinatario, consentendogli, così, la possibilità di esercitare il suo legittimo diritto di difesa. L'omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale, che comporta la nullità dell'atto impugnato. La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti”.
3. L'appellante Agenzia delle Entrate deduce che "stante la mancata costituzione in giudizio dell'ADER, ha chiesto e ottenuto da quest'ultima il referto di notifica della cartella da cui trae origine l'impugnata intimazione ed ha provveduto a depositarlo nel fascicolo del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado. Nella impugnata sentenza i Giudici non hanno fatto menzione di detta produzione documentale del
21.06.2024, che sebbene tardiva, non è stata presa in considerazione dal decidente". L'Agenzia provvede al rinnovato deposito del predetto referto di notifica e chiede l'integrale riforma della sentenza impugnata.
4. La contribuente si è costituita in appello ed ne ha chiesto il rigetto, deducendo: - la tardività del deposito in primo grado della documentazione asseritamente comprovante l'avvenuta notificazione in data 5 ottobre 2012 della cartella n. 29320120018867352 e, comunque, l'inammissibilità della sua presa in considerazione nella presente sede di appello;
- l'intervenuta prescrizione del credito IRPEF, "stante il notevole lasso di tempo intercorso più di 10 anni tra detta eventuale notifica 05.10.2012 e quella relativa all'impugnata intimazione di pagamento avvenuta il 05/07/2023. Lo stesso per le sanzioni e gli interessi connessi a cui si applica, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, il termine di prescrizione quinquennale";
- l'inapplicabilità delle previsioni di sospensione dei termini prescrizionali dettate dalla legge n. 147/2013 e dalla normativa COVID.
5. Il collegio ritiene - innanzi tutto - ammissibile il deposito in appello della documentazione volta a comprovare la notificazione della cartella che costituisce il presupposto dell'impugnata intimazione di pagamento. Il testo attuale dell'art. 58 del D.Lg.vo n. 546/1992 non è, invero, applicabile nel presente giudizio - instaurato in primo grado prima dell'entrata in vigore del D.Lg.vo n. 220/2023 - giacché la Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha dichiarato l'incostituzionalità "dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo". Ne deriva la legittimità del deposito in parola, in applicazione della previgente disciplina che faceva "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti" in appello (art. 58, comma 2, del D.Lg,vo n. 546/1992).
Ciò posto, dall'esame del referto di notifica della cartella n. 29320120018867352 emerge che quest'ultima
è stata notificata alla contribuente con effetto dal 5 ottobre 2012.
Ne consegue l'erroneità della sentenza appellata, che ha accolto il ricorso della contribuente sul fallace presupposto dell'assenza di notifica della cartella in parola, quale atto presupposto dell'impugnata intimazione di pagamento.
6. Occorre a questo punto prendere in esame l'eccezione di intervenuta prescrizione delle pretese erariali, rimasta assorbita in primo grado e riproposta in appello dalla contribuente.
6. a) Per quanto riguarda l'imposta (nonché i contributi orevidenziali pure oggetto di intimazione) l'eccezione non ha pregio.
Assume l'appellata che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento impugnata sarebbe prescritta anche a voler considerare la sospensione dell'attività riscossiva disposta in tempo di covid, potendo nella specie trovare applicazione soltanto la sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 del decreto legge n. 18/2020, il così detto decreto Cura Italia, e non altrettanto quella dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 68 dello stesso corpo normativo (dall'8.3.2020 al 31.8.2021), in quanto applicabile
- quest'ultima - soltanto in relazione alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione durante il periodo anzidetto, mentre nella specie l'affidamento risale agli anni antecedenti al periodo dell'emergenza
Covid.
L'assunto non può trovare condivisione.
Dispone infatti l'art. 68 del decreto Cura Italia, al primo comma: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Ebbene,
l'art. 12 da ultimo richiamato, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, recita, al primo comma: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. [..]” nonché, al terzo comma: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. E' evidente, pertanto, come il dettato normativo non autorizzi a limitare la sospensione introdotta dall'art. 68 soltanto alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione nel periodo della sospensione medesima e, conseguentemente, come nella specie debba tenersi conto, al fine di verificare l'eventuale prescrizione della pretesa impositiva, innanzi tutto della sospensione del termine di prescrizione protrattasi per 1 anno,
5 mesi e 23 giorni. Tanto basta per ritenere tempestivamente notificata, tenuto conto del termine di prescrizione decennale proprio dei tributi erariali (noché dei contributi previdenziali), l'intimazione recapitata alla sig.ra Res._1 il 5 luglio 2023, rispetto alla cartella n. 29320120018867352, notificata in data 5 ottobre 2012 (con i dieci anni che sarebbero maturati, quindi, il 5 ottobre 2022).
6. b) Le predette argomentazioni non valgono, però, per quanto attiene alle somme pretese a titolo di sanzioni e di interessi.
Per quanto attiene agli interessi, infatti, ritiene questa Corte di doversi uniformare al principio di diritto offerto dalla Suprema Corte con sentenza della quinta sezione civile n. 2095 del 24 gennaio 2023, per il quale “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”.
Principio, di diritto, quello appena riportato, che è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della quinta sezione civile n. 23052 dell'11 agosto 2025, con la quale, peraltro, sullo specifico tema della prescrizione delle sanzioni, è stato affermato: “In ordine alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni. Diversamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Come osservato dalla su richiamata sentenza n. 13781/2023 “la giurisprudenza di questa Corte distingue tra: i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n. 28576 del 29/11/2017). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) (…) Questa Corte ha, altresì, ritenuto la disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass. S. U. n. 25790 del 10/12/2009; conf. Cass. n. 16730 del 09/08/2016)”. Del resto “la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.”
Nella specie, pertanto, considerato che le sanzioni non nascono da provvedimento giurisdizionale, il termine di prescrizione è quinquennale.
Ebbene, l'Agenzia delle Entrate non dimostra (ed invero neppure deduce) di avere interrotto, nei cinque anni successivi alla notificazione della cartella presupposta, avvenuta il 5 ottobre 2012, il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi calcolati sia su queste ultime che sulla pretesa impositiva, con la conseguenza che la pretesa creditoria a tale titolo deve ritenersi prescritta. Non sono però prescritti gli interessi sulle imposte maturati nei cinque anni antecedenti alla notificazione della intimazione impugnata effettuata - come già evidenziato - in data 5 luglio 2023, quindi quelli decorrenti a far data dal 5 luglio 2018, atteso che gli interessi maturano di anno in anno e con tale intimazione è stato interrotto il relativo termine di prescrizione quinquennale.
7. Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte l'appello in esame si appalesa in parte fondato, sicché
l'annullamento dell'intimazione di pagamento in contestazione,disposto in prime cure, va confermato solo limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni ed ai relativi interessi, nonché a quelle richieste per interessi sulle imposte e sui contributi previdenziali maturati fino alla data del 5 luglio 2018.
8. Attesa la reciproca soccombenza parziale, le spese del doppio grado vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - in parziale accoglimento dell'appello in epigrafe ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- conferma l'annullamento dell'intimazione di pagamento in contestazione limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni ed ai relativi interessi, nonché a quelle richieste per interessi sulle imposte e sui contributi previdenziali maturati fino alla data del 5 luglio 2018;
- compensa, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, il 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE - ESTENSORE
GI IC CA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5185/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6313/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 09/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013992832 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: Insiste come in atti
Appellata: Insiste nei motivi di difesa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate presenta appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 6313/15/2024, depositata il 9 agosto 2024, di accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 contro l'intimazione di pagamento in epigrafe, dell'importo di € 25.005,62, avente a presupposto la cartella di pagamento n. 29320120018867352, relativa (anche) all'omesso versamento IRPEF, periodo anno 2008, oltre sanzioni e interessi, per un importo di € 18.480,67.
La sig.ra Resistente_1 si è costituita in appello, chiedendone il rigetto.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. I primi giudici hanno motivato come segue l'accoglimento del ricorso della contribuente:
“Nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il quinto motivo (l'omessa notifica della cartelle di pagamento sottostante), il quale implica una soluzione immediata della vicenda: ciò in forza del principio della ragione più liquida che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Con riferimento a tali esigenze, ormai anche costituzionalizzate - cfr., in termini espressi, Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356, il ricorso deve essere accolto sulla base della soluzione della questione posta con il citato quinto motivo, assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, che appaiono peraltro non incontrovertibilmente fondate in diritto. Detto ciò, la notifica della cartella di pagamento sottostante l'atto impugnato è condizione necessaria per la validità del procedimento di formazione della pretesa tributaria in quanto destinata a farla conoscere al destinatario, consentendogli, così, la possibilità di esercitare il suo legittimo diritto di difesa. L'omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale, che comporta la nullità dell'atto impugnato. La Corte, pertanto, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti”.
3. L'appellante Agenzia delle Entrate deduce che "stante la mancata costituzione in giudizio dell'ADER, ha chiesto e ottenuto da quest'ultima il referto di notifica della cartella da cui trae origine l'impugnata intimazione ed ha provveduto a depositarlo nel fascicolo del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado. Nella impugnata sentenza i Giudici non hanno fatto menzione di detta produzione documentale del
21.06.2024, che sebbene tardiva, non è stata presa in considerazione dal decidente". L'Agenzia provvede al rinnovato deposito del predetto referto di notifica e chiede l'integrale riforma della sentenza impugnata.
4. La contribuente si è costituita in appello ed ne ha chiesto il rigetto, deducendo: - la tardività del deposito in primo grado della documentazione asseritamente comprovante l'avvenuta notificazione in data 5 ottobre 2012 della cartella n. 29320120018867352 e, comunque, l'inammissibilità della sua presa in considerazione nella presente sede di appello;
- l'intervenuta prescrizione del credito IRPEF, "stante il notevole lasso di tempo intercorso più di 10 anni tra detta eventuale notifica 05.10.2012 e quella relativa all'impugnata intimazione di pagamento avvenuta il 05/07/2023. Lo stesso per le sanzioni e gli interessi connessi a cui si applica, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, il termine di prescrizione quinquennale";
- l'inapplicabilità delle previsioni di sospensione dei termini prescrizionali dettate dalla legge n. 147/2013 e dalla normativa COVID.
5. Il collegio ritiene - innanzi tutto - ammissibile il deposito in appello della documentazione volta a comprovare la notificazione della cartella che costituisce il presupposto dell'impugnata intimazione di pagamento. Il testo attuale dell'art. 58 del D.Lg.vo n. 546/1992 non è, invero, applicabile nel presente giudizio - instaurato in primo grado prima dell'entrata in vigore del D.Lg.vo n. 220/2023 - giacché la Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha dichiarato l'incostituzionalità "dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo". Ne deriva la legittimità del deposito in parola, in applicazione della previgente disciplina che faceva "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti" in appello (art. 58, comma 2, del D.Lg,vo n. 546/1992).
Ciò posto, dall'esame del referto di notifica della cartella n. 29320120018867352 emerge che quest'ultima
è stata notificata alla contribuente con effetto dal 5 ottobre 2012.
Ne consegue l'erroneità della sentenza appellata, che ha accolto il ricorso della contribuente sul fallace presupposto dell'assenza di notifica della cartella in parola, quale atto presupposto dell'impugnata intimazione di pagamento.
6. Occorre a questo punto prendere in esame l'eccezione di intervenuta prescrizione delle pretese erariali, rimasta assorbita in primo grado e riproposta in appello dalla contribuente.
6. a) Per quanto riguarda l'imposta (nonché i contributi orevidenziali pure oggetto di intimazione) l'eccezione non ha pregio.
Assume l'appellata che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento impugnata sarebbe prescritta anche a voler considerare la sospensione dell'attività riscossiva disposta in tempo di covid, potendo nella specie trovare applicazione soltanto la sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 del decreto legge n. 18/2020, il così detto decreto Cura Italia, e non altrettanto quella dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 68 dello stesso corpo normativo (dall'8.3.2020 al 31.8.2021), in quanto applicabile
- quest'ultima - soltanto in relazione alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione durante il periodo anzidetto, mentre nella specie l'affidamento risale agli anni antecedenti al periodo dell'emergenza
Covid.
L'assunto non può trovare condivisione.
Dispone infatti l'art. 68 del decreto Cura Italia, al primo comma: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Ebbene,
l'art. 12 da ultimo richiamato, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, recita, al primo comma: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. [..]” nonché, al terzo comma: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. E' evidente, pertanto, come il dettato normativo non autorizzi a limitare la sospensione introdotta dall'art. 68 soltanto alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione nel periodo della sospensione medesima e, conseguentemente, come nella specie debba tenersi conto, al fine di verificare l'eventuale prescrizione della pretesa impositiva, innanzi tutto della sospensione del termine di prescrizione protrattasi per 1 anno,
5 mesi e 23 giorni. Tanto basta per ritenere tempestivamente notificata, tenuto conto del termine di prescrizione decennale proprio dei tributi erariali (noché dei contributi previdenziali), l'intimazione recapitata alla sig.ra Res._1 il 5 luglio 2023, rispetto alla cartella n. 29320120018867352, notificata in data 5 ottobre 2012 (con i dieci anni che sarebbero maturati, quindi, il 5 ottobre 2022).
6. b) Le predette argomentazioni non valgono, però, per quanto attiene alle somme pretese a titolo di sanzioni e di interessi.
Per quanto attiene agli interessi, infatti, ritiene questa Corte di doversi uniformare al principio di diritto offerto dalla Suprema Corte con sentenza della quinta sezione civile n. 2095 del 24 gennaio 2023, per il quale “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”.
Principio, di diritto, quello appena riportato, che è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della quinta sezione civile n. 23052 dell'11 agosto 2025, con la quale, peraltro, sullo specifico tema della prescrizione delle sanzioni, è stato affermato: “In ordine alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni. Diversamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Come osservato dalla su richiamata sentenza n. 13781/2023 “la giurisprudenza di questa Corte distingue tra: i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n. 28576 del 29/11/2017). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) (…) Questa Corte ha, altresì, ritenuto la disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass. S. U. n. 25790 del 10/12/2009; conf. Cass. n. 16730 del 09/08/2016)”. Del resto “la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.”
Nella specie, pertanto, considerato che le sanzioni non nascono da provvedimento giurisdizionale, il termine di prescrizione è quinquennale.
Ebbene, l'Agenzia delle Entrate non dimostra (ed invero neppure deduce) di avere interrotto, nei cinque anni successivi alla notificazione della cartella presupposta, avvenuta il 5 ottobre 2012, il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi calcolati sia su queste ultime che sulla pretesa impositiva, con la conseguenza che la pretesa creditoria a tale titolo deve ritenersi prescritta. Non sono però prescritti gli interessi sulle imposte maturati nei cinque anni antecedenti alla notificazione della intimazione impugnata effettuata - come già evidenziato - in data 5 luglio 2023, quindi quelli decorrenti a far data dal 5 luglio 2018, atteso che gli interessi maturano di anno in anno e con tale intimazione è stato interrotto il relativo termine di prescrizione quinquennale.
7. Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte l'appello in esame si appalesa in parte fondato, sicché
l'annullamento dell'intimazione di pagamento in contestazione,disposto in prime cure, va confermato solo limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni ed ai relativi interessi, nonché a quelle richieste per interessi sulle imposte e sui contributi previdenziali maturati fino alla data del 5 luglio 2018.
8. Attesa la reciproca soccombenza parziale, le spese del doppio grado vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - in parziale accoglimento dell'appello in epigrafe ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- conferma l'annullamento dell'intimazione di pagamento in contestazione limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni ed ai relativi interessi, nonché a quelle richieste per interessi sulle imposte e sui contributi previdenziali maturati fino alla data del 5 luglio 2018;
- compensa, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, il 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE - ESTENSORE
GI IC CA