Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
È da considerarsi abnorme non solo il provvedimento che per la sua singolarità risulti avulso dall'ordinamento processuale, ma altresì il provvedimento che, pur configurandosi in astratto come espressione di un potere legittimo, si esplichi, al di là di ogni ragionevole nel limite, oltre i casi consentiti a le ipotesi previste; ne consegue che deve ritenersi affetto da abnormità il provvedimento col quale il gip reiteri, dopo la risoluzione da parte del Procuratore Generale del contrasto negativo di competenza tra due uffici del pubblico ministero del distretto, il decreto di archiviazione già emesso prima che fosse sollevato il contrasto, atteso che, a norma dell'art. 54 cod.proc.pen., la determinazione del P.G., che risolve il contrasto determinando la competenza di uno degli uffici del p.m., non comporta altro che la prosecuzione delle indagini da parte dell'ufficio designato, pertanto senza nessuna interferenza sullo sviluppo processuale in corso e perciò senza che, in particolare, sia necessaria la reiterazione di alcun atto precedentemente assunto.
Commentario • 1
- 1. Art. 54 Contrasti negativi tra pubblici ministerihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 22/03/2000
Dott. LUIGI SANSONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 1417
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 36499/1999
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna;
AVVERSO
L'ordinanza in data 21.1.1999 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale n. 362/98 a carico di AM IO.
Sentita la relazione fatta dal Cons. Dott. B. Oliva;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Nel corso delle indagini disposte dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Reggio Emilia a seguito di notizia di reato relativa alla spendita di un assegno denunciato come smarrito si accertava che il titolo di credito era stato consegnato a titolo di favore dal correntista AM IO al beneficiario Punturiero, che a sua volta per il tramite dell'intermediario Consiglio Antonino ne aveva fatto uso per stipulare un contratto preliminare di vendita di un appezzamento di terreno di proprietà di GI LE, che aveva posto il titolo all'incasso.
Ravvisandosi gli estremi del delitto di cui allo art. 368 c.p. a carico di AM IO gli atti venivano trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, ma su sua richiesta il locale G.I.P. emetteva il 6.3.1998 decreto di archiviazione attesa l'insussistenza del reato ipotizzato. Gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Reggio Emilia, che il 26.3.1998 sollevava contrasto di competenza ex art. 64, 2^ comma, c.p.p., risolto il 6 aprile successivo dal Procuratore generale con determinazione della competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Su richiesta di quest'ultimo il G.I.P. emetteva il 21.1.1999 nuovo decreto di archiviazione, ritenendo non ravvisabili gli estremi del reato di cui all'art. 368 c.p.. Avverso questo provvedimento ha proosto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Bologna denunciandone l'abnormità.
Il ricorso è fondato.
Va innanzitutto precisato che è affetto da abnormità, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte qui condivisa, non solo il provvedimento che per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite la abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. SS.UU. 12.2.1998 - Di Battista). In tale categoria è riconducibile il provvedimento in esame purché del tutto elusivo del disposto dell'art. 54 c.p.p.. Ed invero questa norma attribuisce al Procuratore generale il compito di risolvere il contrasto negativo di competenza tra due uffici del Pubblico Ministero del distretto, così determinando la competenza di uno di essi allo stato degli atti. Questa statuizione non è suscettibile di ulteriori sviluppi processuali che non sia la prosecuzione delle indagini da parte dell'ufficio designato. Ciò comporta che il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia, reiterando, dopo la soluzione del conflitto, l'archiviazione richiestagli con riguardo alla configurabilità di reato ha emesso un provvedimento del tutto avulso dall'ordinamento giuridico in aperta violazione del richiamato art.54 c.p.p.. Il decreto di archiviazione impugnato deve, quindi essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso di giustizia.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'imputato decreto e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2001