Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 1417
CASS
Sentenza 22 marzo 2000

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È da considerarsi abnorme non solo il provvedimento che per la sua singolarità risulti avulso dall'ordinamento processuale, ma altresì il provvedimento che, pur configurandosi in astratto come espressione di un potere legittimo, si esplichi, al di là di ogni ragionevole nel limite, oltre i casi consentiti a le ipotesi previste; ne consegue che deve ritenersi affetto da abnormità il provvedimento col quale il gip reiteri, dopo la risoluzione da parte del Procuratore Generale del contrasto negativo di competenza tra due uffici del pubblico ministero del distretto, il decreto di archiviazione già emesso prima che fosse sollevato il contrasto, atteso che, a norma dell'art. 54 cod.proc.pen., la determinazione del P.G., che risolve il contrasto determinando la competenza di uno degli uffici del p.m., non comporta altro che la prosecuzione delle indagini da parte dell'ufficio designato, pertanto senza nessuna interferenza sullo sviluppo processuale in corso e perciò senza che, in particolare, sia necessaria la reiterazione di alcun atto precedentemente assunto.

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  • 1Art. 54 Contrasti negativi tra pubblici ministeri
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 1417
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1417
Data del deposito : 22 marzo 2000

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