Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 1
Il giudice richiesto di misura cautelare non può modificare il fatto così come ipotizzato dal P.M.. (Nella specie, il giudice, a fronte della contestata, unica, associazione per delinquere con un unico promotore e diverse propaggini operative individuata dall'organo inquirente, modificava l'addebito mediante l'individuazione di autonome strutture associative, ciascuna delle quali operante in distinte zone, e, quindi, si spogliava della competenza relativamente a quelle attive in territori appartenenti alla giurisdizione di giudici diversi. La Corte nel dichiararne invece la competenza, lo ha, conseguentemente, investito della cognizione cautelare in ordine al fatto così come contestato dal P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2008, n. 16750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16750 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 041248/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. ROMA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIB. FIRENZE;
ORDINANZA del 27/11/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Iacoviello chiedeva dichiararsi la competenza del GIP di Roma;
Rilevato che il difensore Avv. Pisani per KA e IZ chiedeva dichiararsi la competenza del GIP di Roma.
FATTO E DIRITTO
Il GIP distrettuale del Tribunale di Firenze, chiamato ad emettere una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi indagati di associazione a delinquere volta al traffico di ingenti quantità di stupefacenti, di molti reati fine aggravati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, di tentato omicidio e detenzione di armi, osservava che non sussisteva un'unica struttura associativa, ma ben 5 del tutto autonome, dislocate su varie parti del territorio nazionale, che tra loro avevano in comune solo il fornitore di stupefacenti;
decideva quindi di separare gli imputati e le strutture associative, tratteneva quella che avrebbe operato in Firenze con colui che veniva individuato come il promotore di tutte le associazioni ravvisate e dichiarava la propria incompetenza per territorio in relazione alle altre;
emetteva l'ordinanza di custodia cautelare ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 2, ravvisando l'urgenza a provvedere e, per quanto qui interessa, trasmetteva gli atti al P.M. di Roma, per la compagine romana.
Il GIP del Tribunale di Roma, investito della richiesta avanzata dal P.M., ai sensi dell'art. 27 c.p.p., di reiterazione della misura nei confronti dei 7 indagati della compagine romana, sollevava conflitto. Osservava in primo luogo che l'ordinanza del GIP di Firenze era affetta da violazione dell'art. 291 c.p.p. in quanto aveva provveduto a modificare il fatto contestato dal P.M. agli indagati nella richiesta di custodia cautelare in carcere, individuando non una, ma ben 5 diverse strutture associative, operazione a lui non consentita, essendo invece a lui possibile in fase cautelare attribuire al fatto solo una diversa qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, tale operazione aveva determinato l'incongruenza che l'unico indagato di tutte le associazioni, quale promotore e capo indiscusso, era rimasto a Firenze, e gli altri giudici dovevano giudicare sulle loro associazioni senza poter valutare la posizione del promotore. La decisione aveva violato le regole fissate dall'art. 12 c.p.p. ravvisandosi tra i reati tutti i tipi di connessione, soggettiva, teleologica e probatoria, nonché la forza attrattiva che esercitava la competenza distrettuale per tutti i reati connessi con quelli contemplati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. Infine nel caso di specie poiché non era possibile individuare per la struttura associativa il luogo di consumazione trattandosi di fatti iniziati all'estero e conclusisi in varie parti del territorio, con indagati stranieri e domicilio precario, non potendosi utilizzare il criterio dei reati fine, l'unico criterio utilizzabile era quello della prima iscrizione nel registro degli indagati che identificava la competenza di Firenze.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
La Corte ritiene che debba essere individuata la competenza del GIP del Tribunale di Firenze. L'operazione compiuta da quel Gip nel dichiararsi incompetente, è stata presa in violazione del principio che vieta al giudice della cautela di modificare il fatto contestato (S.U. 19 giugno 1996 n. 16, rv. 205617; Sez. 2, 20 ottobre 1999 n. 4638, rv. 216348). La individuazione di autonome strutture associative modifica il fatto contestato dal P.M., che aveva ad oggetto un'unica associazione a delinquere con un promotore e diverse propaggini operative su varie parti del territorio. La decisione si fonda sulla mancanza di prove della consapevolezza in capo ai singoli dell'operatività degli altri soggetti;
orbene deve, da un lato, rilevarsi che, se il giudice della cautela riteneva che non vi fossero i gravi indizi in relazione al fatto così come contestato dal P.M., poteva non emettere la misura, ma mai mutare il fatto, dall'altro, che la motivazione utilizzata per escludere la sussistenza di un'unica associazione appare in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto e cioè che ai fini della sussistenza del vincolo associativo è sufficiente la consapevolezza dell'imputato di far parte di una struttura associativa, anche se non conosce gli altri associati (Sez. 2, 17 gennaio 1997 n. 4976, rv. 207845; Sez. 5, 17 marzo 1997 n. 1291, rv. 208231; Sez. 6, 7 aprile 2003 n. 23798, rv. 225682). Nel caso di specie poi si determinerebbe una situazione per la quale non è chiaro chi debba giudicare il capo indiscusso dell'associazione, RE GR, in relazione alle altre associazioni separate dal giudice e inviate ad altri tribunali e come sia possibile prevedere per i singoli reati fine la separazione degli imputati alcuni giudicati a Roma come facenti parte di quella associazione ed altri giudicati da altri giudici come facenti parte di altre associazioni ma autori degli stessi reati. La connessione di natura soggettiva e probatoria consente di individuare la competenza di un'unica autorità giudiziaria e, tenuto conto del fatto che le condotte si sono svolte parte nello Stato e parte all'estero, che sono state commesse in varie parti del territorio, che gli indagati sono stranieri con domicilio precario in Italia, deve essere utilizzato il criterio sussidiario del luogo di prima iscrizione nel registro degli indagati, il che identifica la competenza del GIP presso il Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del GIP presso il Tribunale di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008