CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2024, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di LUCIA ODELLO, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2638 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro revocava la misura alternativa della semilibertà concessa, dal Tribunale di Sorveglianza di Torino in data 5/4/2022, a NG LL, già detenuto con la pena dell'ergastolo, per l'accertata violazione delle prescrizioni imposte. In particolare, il condannato aveva chiesto di poter detenere un telefono cellulare che non gli era stato autorizzato ma, al momento del rientro in carcere-gliene avevano trovato uno attivato [C.:11-i poco dopo tale rigetto;
peraltro,rè stato trovato anche in compagnia di un pregiudicato. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 51, comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354 Ord. pen. e 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dell'ordinanza la quale ha disposto la revoca della misura alternativa basandosi sulla violazione delle prescrizioni imposte, senza tenere conto delle ragioni esposte dalla difesa. Si deduce che nella motivazione non si è dato atto della gravità delle condotte contestate e della loro idoneità a interrompere il programma trattamentale già in corso. La revoca non avrebbe dovuto conseguire automaticamente alla scoperta delle violazioni, ma solo quando il soggetto è considerato non idoneo al trattamento extra-moenia, per cui si sarebbe dovuto tenere conto anche dei precedenti permessi premio già concessi. 2.2. Con memoria si è replicato alle conclusioni del Procuratore generale ribadendo le ragioni del ricorso. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato quindi meritevole di essere dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale ha correttamente revocato la misura già concessa. 2.1. Va, infatti, qui ribadito che «ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Rv. 277452). 2.2. La motivazione, immune dai vizi rappresentati/ha adeguatamente ritenuto la violazione non solo grave, ma significativa, perché avvenuta dopo il rigetto della 2 Il Consigliere estensore Il Presidente relativa istanza di poter detenere un telefono cellulare l tale violazione non è stata occasionale, bensì proseguita nel tempo ed è avvenuta quasi immediatamente dopo l'ammissione alla semilibertà; va aggiunta anche l'altra violazione relativa all'essersi accompagnato con un pregiudicato di cui il LL conosceva tale qualità. Ciò è dimostrativo del fatto che il condannato non è idoneo al diverso trattamento della semilibertà, senza che alcun rilievo si possa dare ai precedenti permessi premio di cui il condannato aveva usufruito. 3. Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 maggio 2023
lette le conclusioni del PG, in persona di LUCIA ODELLO, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2638 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro revocava la misura alternativa della semilibertà concessa, dal Tribunale di Sorveglianza di Torino in data 5/4/2022, a NG LL, già detenuto con la pena dell'ergastolo, per l'accertata violazione delle prescrizioni imposte. In particolare, il condannato aveva chiesto di poter detenere un telefono cellulare che non gli era stato autorizzato ma, al momento del rientro in carcere-gliene avevano trovato uno attivato [C.:11-i poco dopo tale rigetto;
peraltro,rè stato trovato anche in compagnia di un pregiudicato. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 51, comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354 Ord. pen. e 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dell'ordinanza la quale ha disposto la revoca della misura alternativa basandosi sulla violazione delle prescrizioni imposte, senza tenere conto delle ragioni esposte dalla difesa. Si deduce che nella motivazione non si è dato atto della gravità delle condotte contestate e della loro idoneità a interrompere il programma trattamentale già in corso. La revoca non avrebbe dovuto conseguire automaticamente alla scoperta delle violazioni, ma solo quando il soggetto è considerato non idoneo al trattamento extra-moenia, per cui si sarebbe dovuto tenere conto anche dei precedenti permessi premio già concessi. 2.2. Con memoria si è replicato alle conclusioni del Procuratore generale ribadendo le ragioni del ricorso. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato quindi meritevole di essere dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale ha correttamente revocato la misura già concessa. 2.1. Va, infatti, qui ribadito che «ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento» (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Rv. 277452). 2.2. La motivazione, immune dai vizi rappresentati/ha adeguatamente ritenuto la violazione non solo grave, ma significativa, perché avvenuta dopo il rigetto della 2 Il Consigliere estensore Il Presidente relativa istanza di poter detenere un telefono cellulare l tale violazione non è stata occasionale, bensì proseguita nel tempo ed è avvenuta quasi immediatamente dopo l'ammissione alla semilibertà; va aggiunta anche l'altra violazione relativa all'essersi accompagnato con un pregiudicato di cui il LL conosceva tale qualità. Ciò è dimostrativo del fatto che il condannato non è idoneo al diverso trattamento della semilibertà, senza che alcun rilievo si possa dare ai precedenti permessi premio di cui il condannato aveva usufruito. 3. Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 maggio 2023