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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 928/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
QU NA LV AR, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2230/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. TE Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089438347000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LE parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Sig. Ricorrente_1 (di seguito il Sig. “Ricorrente_1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia LE TE , Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'”
Ufficio”), avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe notificata dalla Agenzia LE TE –
Riscossione in data 8.11.2022, recante numero tre ruoli:
a) n. 2020/250209 adottato dall'Ufficio a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. della dichiarazione modello UNICO/2014 presentata per il periodo d'imposta 2013, con una complessiva somma dovuta pari ad Euro 1.883,94 (omesso o carente versamento IRPEF, sanzioni e interessi);
b) n. 2020/003880 adottato dalla Regione Sicilia relativamente a tassa automobilistica anno 2017, con una complessiva somma dovuta pari ad Euro 197,32 (tassa automobilistica, sanzioni ed interessi);
c) Ruolo n. 2020/003956 adottato dalla Regione Sicilia relativamente a tassa automobilistica anno 2017, con una complessiva somma dovuta pari ad Euro 288,43 (tassa automobilistica, sanzioni ed interessi).
1.1.- I Sig. Ricorrente_1 invocava l'annullamento della predetta cartella di pagamento muovendo i seguenti motivi rispetto al ruolo adottato dall'Ufficio:
i)- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 bis, comma 3, del DPR 600/73 (omessa notifica comunicazione irregolarità);
ii)- Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 2 del D.lgs.
462/1997 ( omessa comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis);
iii)- “nullità della iscrizione a ruolo” - Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 5 della legge 212/2000.
2.- L'Ufficio si è costituto nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3.- Il Sig. Ricorrente_1 ha versato in atti documentazione relativa alla definizione agevolata prevista per le liti fiscali pendenti ai sensi della art. 1, commi da 186 a 205, L. n. 197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- In via del tutto preliminare la Corte osserva che rispetto alla cartella di pagamento impugnata il ricorrente ha mosso censure esclusivamente in relazione al ruolo adottato dall'Ufficio. Ne consegue che il ricorrente non avrebbe potuto invocare l'annullamento dell'intera cartella di pagamento, proprio in quanto non sono stati avversati i ruoli recati dalla cartella impugnata adottati dalla Regione Sicilia.
4.1.- Ciò posto, in atti è versata documentazione probante la definizione della lite fiscale pendente ai sensi ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che è relativa alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia LE entrate ovvero l'Agenzia LE dogane e dei monopoli (comma 186).
4.1.1.- In particolare, in data 19.9.2023 il ricorrente, ha presentato presso l'Agenzia LE TE la “Domanda di definizione agevolata LE controversie tributarie pendenti” di cui all'art. 1, commi da 186 a
202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente all'atto impugnato descritto in epigrafe. E', altresì, presente in atti il pagamento in data 5.9.2023 in unica soluzione della somma dovuta Euro 1.068,00 .
4.1.2.- Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 194, della legge 197/2002, “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, LE disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.”.
4.1.3.- Successivamente il D.L. n. 34/2023, per quanto di interesse rispetto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, ha ridefinito i termini per la presentazione dell'istanza e il pagamento dei dovuti importi, dal
30 giugno al 30 settembre 2023.
4.2.- Ciò posto, il predetto versamento entro i detti termini comporta il perfezionamento della definizione della lite pendente. Inoltre, dall'applicazione alla fattispecie in esame LE disposizioni dell'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, cui rinvia la a norma in commento, consegue l'ulteriore applicazione dell'art. 15 ter, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973
n. 602.
4.3.- Per tutto quanto precede si dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs 46/92 .
5.- La cartella di pagamento rimane confermata relativamente ai seguenti ruoli che non sono stati impugnati:
a) n. 2020/003880 adottato dalla Regione Sicilia relativamente a tassa automobilistica anno 2017, per una complessiva somma dovuta pari ad Euro 197,32 (tassa automobilistica, sanzioni ed interessi), e b) n.
2020/003956 adottato dalla Regione Sicilia relativamente a tassa automobilistica anno 2017, con una complessiva somma dovuta pari ad Euro 288,43 (tassa automobilistica, sanzioni ed interessi).
6.- In ordine al regolamento LE spese del giudizio, visto il disposto dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs
546/92, le stesse restano a carico della parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XII, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs 46/92. La cartella di pagamento impugnata rimane confermata relativamente ai presupposti ruoli adottati dalla Regione Sicilia
n. 2020/003880 e n. n. 2020/003956 che non sono stati impugnati.
Le spese del giudizio restano a carico LE parti che le hanno anticipate. Il Giudice estensore Il Presidente
IC GA NZ Lo AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
QU NA LV AR, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2230/2023 depositato il 19/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. TE Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200089438347000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LE parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Sig. Ricorrente_1 (di seguito il Sig. “Ricorrente_1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia LE TE , Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'”
Ufficio”), avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe notificata dalla Agenzia LE TE –
Riscossione in data 8.11.2022, recante numero tre ruoli:
a) n. 2020/250209 adottato dall'Ufficio a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. della dichiarazione modello UNICO/2014 presentata per il periodo d'imposta 2013, con una complessiva somma dovuta pari ad Euro 1.883,94 (omesso o carente versamento IRPEF, sanzioni e interessi);
b) n. 2020/003880 adottato dalla Regione Sicilia relativamente a tassa automobilistica anno 2017, con una complessiva somma dovuta pari ad Euro 197,32 (tassa automobilistica, sanzioni ed interessi);
c) Ruolo n. 2020/003956 adottato dalla Regione Sicilia relativamente a tassa automobilistica anno 2017, con una complessiva somma dovuta pari ad Euro 288,43 (tassa automobilistica, sanzioni ed interessi).
1.1.- I Sig. Ricorrente_1 invocava l'annullamento della predetta cartella di pagamento muovendo i seguenti motivi rispetto al ruolo adottato dall'Ufficio:
i)- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 bis, comma 3, del DPR 600/73 (omessa notifica comunicazione irregolarità);
ii)- Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 2 del D.lgs.
462/1997 ( omessa comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis);
iii)- “nullità della iscrizione a ruolo” - Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 5 della legge 212/2000.
2.- L'Ufficio si è costituto nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3.- Il Sig. Ricorrente_1 ha versato in atti documentazione relativa alla definizione agevolata prevista per le liti fiscali pendenti ai sensi della art. 1, commi da 186 a 205, L. n. 197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- In via del tutto preliminare la Corte osserva che rispetto alla cartella di pagamento impugnata il ricorrente ha mosso censure esclusivamente in relazione al ruolo adottato dall'Ufficio. Ne consegue che il ricorrente non avrebbe potuto invocare l'annullamento dell'intera cartella di pagamento, proprio in quanto non sono stati avversati i ruoli recati dalla cartella impugnata adottati dalla Regione Sicilia.
4.1.- Ciò posto, in atti è versata documentazione probante la definizione della lite fiscale pendente ai sensi ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che è relativa alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia LE entrate ovvero l'Agenzia LE dogane e dei monopoli (comma 186).
4.1.1.- In particolare, in data 19.9.2023 il ricorrente, ha presentato presso l'Agenzia LE TE la “Domanda di definizione agevolata LE controversie tributarie pendenti” di cui all'art. 1, commi da 186 a
202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente all'atto impugnato descritto in epigrafe. E', altresì, presente in atti il pagamento in data 5.9.2023 in unica soluzione della somma dovuta Euro 1.068,00 .
4.1.2.- Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 194, della legge 197/2002, “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, LE disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.”.
4.1.3.- Successivamente il D.L. n. 34/2023, per quanto di interesse rispetto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, ha ridefinito i termini per la presentazione dell'istanza e il pagamento dei dovuti importi, dal
30 giugno al 30 settembre 2023.
4.2.- Ciò posto, il predetto versamento entro i detti termini comporta il perfezionamento della definizione della lite pendente. Inoltre, dall'applicazione alla fattispecie in esame LE disposizioni dell'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, cui rinvia la a norma in commento, consegue l'ulteriore applicazione dell'art. 15 ter, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973
n. 602.
4.3.- Per tutto quanto precede si dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs 46/92 .
5.- La cartella di pagamento rimane confermata relativamente ai seguenti ruoli che non sono stati impugnati:
a) n. 2020/003880 adottato dalla Regione Sicilia relativamente a tassa automobilistica anno 2017, per una complessiva somma dovuta pari ad Euro 197,32 (tassa automobilistica, sanzioni ed interessi), e b) n.
2020/003956 adottato dalla Regione Sicilia relativamente a tassa automobilistica anno 2017, con una complessiva somma dovuta pari ad Euro 288,43 (tassa automobilistica, sanzioni ed interessi).
6.- In ordine al regolamento LE spese del giudizio, visto il disposto dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs
546/92, le stesse restano a carico della parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XII, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs 46/92. La cartella di pagamento impugnata rimane confermata relativamente ai presupposti ruoli adottati dalla Regione Sicilia
n. 2020/003880 e n. n. 2020/003956 che non sono stati impugnati.
Le spese del giudizio restano a carico LE parti che le hanno anticipate. Il Giudice estensore Il Presidente
IC GA NZ Lo AN