Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando i compensi professionali del difensore vengono liquidati dalla Corte d'Assise, il giudice competente a decidere sulla opposizione al relativo decreto è il Tribunale - e per esso il suo Presidente - e non già la stessa Corte d'Assise, che del primo è una articolazione interna e permanente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2007, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 08/11/2007
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1747
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 046077/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VINCI CARMELO;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 09/11/2005 CORTE ASSISE di MESSINA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto annullamento del provvedimento impugnato con le conseguenti statuizioni.
OSSERVA
1. Il 9 novembre 2005 il "giudice designato alla trattazione monocratica del procedimento" della Corte di Assise di Messina dichiarava "irricevibile l'opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170", proposta dall'avv. Carmelo Vinci avverso l'ordinanza di quella Corte di Assise del 27 aprile 2005, che aveva liquidato al predetto legale gli onorari e le competenze dovute per l'opera professionale svolta in favore di SU NN ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tale statuizione il predetto giudice perveniva rilevando che l'opposizione era stata "rivolta al Presidente della 2^ Sezione del Tribunale di Messina ... e non al Presidente di questa Corte d'Assise (cui il procedimento è pervenuto per effetto di assegnazione disposta con provvedimento del sig. Presidente del Tribunale di natura abnorme)", e richiamava al riguardo principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'avv. Vinci, denunciando vizi di violazione di legge, e deducendo che:
era stato violato l'art. 568 c.p.p., comma 5, a termini del quale, se l'impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente;
ritualmente l'opposizione era stata proposta al Presidente del Tribunale, tale organo essendo quello cui fa riferimento il combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e L. n. 794 del 1942, art. 29, e non avendo la Corte di Assise autonomia funzionale ed organica rispetto al Tribunale penale;
l'impugnato provvedimento presentava le connotazioni dell'abnormità.
3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Ed invero, trattandosi di opposizione avverso un decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Assise di Messina, del tutto correttamente il ricorso in opposizione è stato proposto al Tribunale, e per esso al suo presidente, della stessa città, e non della Corte di Assise. Infatti, l'art. 170, richiamato dal D.P.R. n.115 del 2002, art. 84, stabilisce che l'opposizione in questione va proposta "al presidente dell'ufficio giudiziario competente", "il processo è quello speciale previsto per gli, onorari di avvocato" (vale a dire la legge n. 794 del 1942, art. 29, che a sua volta evoca il presidente del Tribunale o della Corte di Appello) e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. La L. n. 217 del 1990, art. 12, stabiliva che l'opposizione andava proposta "davanti al Tribunale o alla Corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento", ed il nuovo testo normativo - pur nella più sintetica espressione letterale adottata - non ha in alcun modo derogato a tale disposizione, tenuto conto del carattere essenzialmente compilativo, e non derogatorio, del nuovo D.P.R. n.115 del 1990 rispetto alle precedenti disposizioni. Ed al riguardo ha già precisato questa Suprema Corte (in particolare proprio con decisione delle Sezioni Unite, Di Dona, richiamata nel provvedimento impugnato) che quel rapporto "postula non già un legame meramente territoriale tra il decidente in prime cure e il giudice del gravame ... bensì di natura organica e funzionale", sicché tale legame non caratterizza i rapporti con "alcuni organi connotati da spiccata indipendenza o addirittura da specialità in senso stretto", quali il magistrato ed il Tribunale di sorveglianza, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale militare, la Corte militare d'appello": di tal che, il riesame dei decreti adottati in prime cure da questi giudici va necessariamente attribuito alla competenza degli stessi tribunali - di sorveglianza, per i minorenni e militari - o della stessa Corte militare d'appello. Orbene, la Corte di Assise non è affatto connotata, rispetto al Tribunale, da "spiccata indipendenza o addirittura da specialità in senso stretto", costituendo, invece, essa, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 449 del 1988, solo una articolazione, interna e permanente, del Tribunale o della Corte di appello (Cass., Sez. 1, n. 1109/1997, conflitto di competenza in proc. Grillo e altri).
Ne deriva che il giudice competente a decidere sulla opposizione al decreto di liquidazione di competenze ed onorari difensivi emesso dalla Corte di Assise, è, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, il Tribunale (per quel che nella specie rileva), del quale la Corte di Assise è, appunto, una articolazione interna e permanente.
4. Il provvedimento impugnato va, dunque annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2008