Art. 3.
Il patrimonio netto della Cassa di previdenza e' ripartito:
1) nella'riserva matematica, valutata ad ogni. quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie
2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
Il patrimonio netto della Cassa di previdenza e' ripartito:
1) nella'riserva matematica, valutata ad ogni. quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie
2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.