Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1122
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis DPR 602/73, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/21, conv. in L. 215/21, che sancisce il principio della non impugnabilità dei ruoli, salvo ipotesi tassative non pertinenti al caso di specie. Tale norma si applica anche ai processi pendenti.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis DPR 602/73, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/21, conv. in L. 215/21, che sancisce il principio della non impugnabilità dei ruoli, salvo ipotesi tassative non pertinenti al caso di specie. Tale norma si applica anche ai processi pendenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1122
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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