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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1122/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1106/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6042/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 27/07/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130022170956 IRES-ALTRO 2009 - sull'appello n. 1804/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ag.entrate - NE - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6042/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA e pubblicata il 27/07/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130022170956 IRES-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello e chiede la riforma della sentenza
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo ex art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, spedito con posta elettronica certificata del 03/06/2019 a NE IA S.p.A. ed all'Agenzia delle Entrate di Catania e depositato nella segreteria della Commissione Tributaria il 24/10/2019, la società a responsabilità limitata Resistente_1 s. r.l. in liquidazione volontaria, in persona del liquidatore sig. Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 293 2013 0022170956 della cui esistenza ha dichiarato di esserne venuta a conoscenza recandosi negli uffici di NE IA S.p.A. e chiedendo la stampa di eventuali estratti di ruolo ad essa intestati;
l'impugnata cartella di pagamento ha ad oggetto l'omesso pagamento di Ires ed Iva per l'anno 2009, per
€ 32.248,01 comprensivi di sanzioni ed interessi. La ricorrente ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento impugnata per: • - nullità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento, violando il diritto di difesa garantito dalla Costituzione;
• - intervenuta prescrizione, non essendo stata notificata né la cartella di pagamento né eventuali ulteriori successivi atti interruttivi della prescrizione entro il termine di Legge, per ciò che attiene sia le imposte che le sanzioni e gli interessi;
L'Agenzia delle Entrate di Catania, con proprie controdeduzioni depositate il 07/11/2019, si costituiva nel presente giudizio eccependo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo trattandosi di mero atto interno, chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la intervenuta definitività della cartella di pagamento impugnata e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. NE IA
S.p.A. non si costituiva nel presente giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIII - ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati con condanna alle spese.
Nel Giudizio non si costituiva l'Agente della NE.
L'Agenzia delle Entrate NE propone appello per dell'art. 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 entrato in vigore il 21.12.21.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania propone appello per dell'art. 4 bis dell'art. 12
DPR 602/73 entrato in vigore il 21.12.21.
All'udienza pubblica, del 20 maggio 2025, sentite le parti, le cause riunite sono poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte dispone la riunione dell'RGA 1106/2023 con l'RGA 1804/2023.
Gli appelli riuniti sono fondati.
Risulta dirimente il rilievo dell'inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis DPR 602/73, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/21, conv. in L. 215/21, che sancisce il principio della non impugnabilità dei ruoli, salvo le ipotesi tassative ivi fissate (del tutto eccentriche rispetto alla fattispecie in esame). Le SS.
UU. hanno infatti, con una recente pronuncia, risolto positivamente la questione della applicabilità della norma ai giudizi in corso, stabilendo che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Pertanto, profilandosi una ipotesi di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, rilevabile peraltro anche ex officio in ogni stato e grado del procedimento, non può che reputarsi preclusa la disamina delle restanti questioni sollevate.
Possono, tuttavia, essere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, discendendo l'esito del giudizio da una innovazione normativa sopraggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dichiara inammissibile il ricorso originario.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della IA il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA DO TA OR TA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/05/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1106/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6042/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 27/07/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130022170956 IRES-ALTRO 2009 - sull'appello n. 1804/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ag.entrate - NE - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6042/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA e pubblicata il 27/07/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130022170956 IRES-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello e chiede la riforma della sentenza
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo ex art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, spedito con posta elettronica certificata del 03/06/2019 a NE IA S.p.A. ed all'Agenzia delle Entrate di Catania e depositato nella segreteria della Commissione Tributaria il 24/10/2019, la società a responsabilità limitata Resistente_1 s. r.l. in liquidazione volontaria, in persona del liquidatore sig. Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 293 2013 0022170956 della cui esistenza ha dichiarato di esserne venuta a conoscenza recandosi negli uffici di NE IA S.p.A. e chiedendo la stampa di eventuali estratti di ruolo ad essa intestati;
l'impugnata cartella di pagamento ha ad oggetto l'omesso pagamento di Ires ed Iva per l'anno 2009, per
€ 32.248,01 comprensivi di sanzioni ed interessi. La ricorrente ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento impugnata per: • - nullità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica della cartella di pagamento, violando il diritto di difesa garantito dalla Costituzione;
• - intervenuta prescrizione, non essendo stata notificata né la cartella di pagamento né eventuali ulteriori successivi atti interruttivi della prescrizione entro il termine di Legge, per ciò che attiene sia le imposte che le sanzioni e gli interessi;
L'Agenzia delle Entrate di Catania, con proprie controdeduzioni depositate il 07/11/2019, si costituiva nel presente giudizio eccependo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo trattandosi di mero atto interno, chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la intervenuta definitività della cartella di pagamento impugnata e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. NE IA
S.p.A. non si costituiva nel presente giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIII - ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati con condanna alle spese.
Nel Giudizio non si costituiva l'Agente della NE.
L'Agenzia delle Entrate NE propone appello per dell'art. 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 entrato in vigore il 21.12.21.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania propone appello per dell'art. 4 bis dell'art. 12
DPR 602/73 entrato in vigore il 21.12.21.
All'udienza pubblica, del 20 maggio 2025, sentite le parti, le cause riunite sono poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte dispone la riunione dell'RGA 1106/2023 con l'RGA 1804/2023.
Gli appelli riuniti sono fondati.
Risulta dirimente il rilievo dell'inammissibilità del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis DPR 602/73, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/21, conv. in L. 215/21, che sancisce il principio della non impugnabilità dei ruoli, salvo le ipotesi tassative ivi fissate (del tutto eccentriche rispetto alla fattispecie in esame). Le SS.
UU. hanno infatti, con una recente pronuncia, risolto positivamente la questione della applicabilità della norma ai giudizi in corso, stabilendo che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Pertanto, profilandosi una ipotesi di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, rilevabile peraltro anche ex officio in ogni stato e grado del procedimento, non può che reputarsi preclusa la disamina delle restanti questioni sollevate.
Possono, tuttavia, essere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, discendendo l'esito del giudizio da una innovazione normativa sopraggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dichiara inammissibile il ricorso originario.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della IA il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA DO TA OR TA