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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO PP, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6960/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RI-OS - Ufficio Tributi 87064 RI-OS CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202413352223402140336676 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 4/11/2024,
Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, con studio in Luogo_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 202413352223402140336676 del 06/06/2024 notificata in data 28.08.2024 da Municipia Spa, per conto del comune di RI-OS, recante la complessiva somma di
€ 3.080,69 a titolo di Tares per l'annualità 2013.
Deduceva una serie di motivi che possono essere sussunti in:
Omessa notifica dell'atto presupposto, prescrizione della pretesa avanzata, vizio della notifica effettuata a mezzo raccomandata a.r. in assenza di relata di notifica, mancata sottoscrizione da parte di un responsabile del procedimento di riscossione, mancata comunicazione di un avviso di liquidazione, illegittima richiesta di interessi e oneri di riscossione e difetto di motivazione. Concludeva per l'annullamento dell'atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, vittoria di spese con distrazione.
Municipia Spa si costituiva con controdeduzioni depositate in data 4/12/2024, contestava quanto ex adverso dedotto, precisando quanto all'asserita prescrizione/decadenza dell'azione amministrativa che prima della notifica dell'atto opposto, venivano notificati altri atti interruttivi della prescrizione avvisi di accertamento e ingiunzione di pagamento;
quanto agli altri motivi dedotti stante l'infondatezza ne chiedeva il rigetto. All'udienza di trattazione svoltasi in camera di consiglio, questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di giustizia così come proposta non può essere accolta.
La disamina degli atti prodotti da Municipia Spa riscontra la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti interruttivi della eccepita prescrizione. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione fondato sulla dedotta omessa notifica degli atti pregressi quale causa di nullità derivata del provvedimento impugnato.
Quanto poi, alla censura di intervenuta prescrizione/decadenza dell'azione impositiva, la Corte, nondimeno dissente.
L'atto impugnato intimazione di pagamento n. 202413352223402140336676 richiama espressamente, quali atti presupposti, l'avviso di accertamento n. 13371/2018, l'avviso di accertamento n. 6599/2018
l'ingiunzione di pagamento n. 202013351206111785360131 notificata in 19/2/2021.
La notifica dell'avviso di accertamento n. 13371 del 2018 è stata eseguita tramite consegna a mani della destinataria in data 5/12/2018 a cura del messo notificatore del Comune di RI OS. La notifica dell'avviso di accertamento n. 6599 del 2018 è stata eseguita tramite consegna a mani della destinataria in data 19/11/2018 a cura del messo notificatore del Comune di RI OS.
La notifica della ingiunzione di pagamento n. 202013351206111785360131 è stata eseguita tramite consegna a mani della destinataria in data 19/02/2021 a cura del messo notificatore del Comune di
RI OS(cfr. relata di notifica in fascicolo di parte resistente documenti 1-2-3).
La tassa sui rifiuti, oggetto dell'accertamento era dovuta per l'anno 2013 sicchè il termine utile per la notifica dell'accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art.1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, era quello del 31/12/2018 termine pienamente rispettato da Municipia S.p.a.
In seguito alla verifica dell'omessa denuncia degli immobili e del mancato pagamento del tributo
Municipia procedeva in data 5/12/2018 alla notifica l'avviso di accertamento n. 13371 del 2018 e in data
19/11/2018 alla notifica dell'avviso di accertamento n. 6599 del 2018, entro il termine del 31/12/2018 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato); di poi,
l'ingiunzione di pagamento n. 202013351206111785360131 è stata notificata in data 19/02/2021 nel rispetto del termine di decadenza, posto che gli accertamenti sono divenuti definitivo per mancata impugnazione rispettivamente in data 3/02/2019 e in data 18/01/2020, ovvero 60 giorni dopo le notifiche avvenute il 5/12/20218 e il 19/11/20218, in ogni caso entro il termine triennale di decadenza, ai sensi dell'art.1, comma 163, della Legge n. 296 del 2006.
E' evidente, pertanto che se la notifica della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento/di pagamento o intimazione/ingiunzione di pagamento di recupero credito o di irrogazione di sanzioni avviene, è questo atto che deve essere impugnato, a pena di decadenza.
L'intimazione di pagamento può perciò essere impugnata soltanto per vizi propri o per vizio di omessa notifica di un atto antecedente recettizio.
Nel caso di specie, è risultato, per come detto, che l'atto di accertamento e la ingiunzione di pagamento afferente il mancato pagamento della tassa sui rifiuti sono stati regolarmente notificati, di tal che oggi, nessuna contestazione può essere sollevata su aspetti sostanziali del rapporto tributario.
Quanto agli altri motivi di censura, la Corte rileva, va disattesa l'eccezione di nullità proposta dal contribuente per difetto di notifica, stante la mancata sottoscrizione della relata;
per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta, senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori degli avvisi di accertamento, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi (Cass. civ., sez. V,
17/04/2023, n. 10109), del resto la ricorrente non ha messo in dubbio l'effettiva ricezione dell'atto gravato.
Va, d'altro canto, rilevato che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156, co. 3, c.p.c.), con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente nei termini di legge, come accaduto nel caso di specie, produce l'effetto di sanare l'eventuale irritualità della notificazione.
Quanto alla censura di mancata sottoscrizione del concessionario, afferendo la stessa a vizi formali che non sono causa di nullità della cartella, la Cassazione con giurisprudenza costante ha ribadito l'indirizzo secondo cui la cartella esattoriale e gli atti della riscossione devono essere predisposti secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente per la sua validità la intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare della causale tramite apposito numero di codice.
Quanto, poi alla censura afferente il calcolo degli interessi vale osservare, a confutazione di tale doglianza, che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in materia tributaria la modalità di calcolo degli interessi «è predeterminata ex lege, e si sostanzia in una mera operazione matematica, e le norme che presiedono alla quantificazione del tipo di interesse richiesto, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa» (Cass. civ., sez. V, 10/10/2022, n. 29452), sicché compete al debitore provare che eventualmente il calcolo è errato (Cass. civ., sez. V, 09/03/2025, n. 6288)
Quanto, da ultimo, in ordine alla censura di carenza di motivazione dell'atto opposto, a confutazione di quanto prospettato da parte ricorrente, deve rilevarsi che l'avviso di intimazione è atto a contenuto vincolato, in quanto va redatto in conformità al modello ministeriale approvato con decreto del Ministero delle finanze per cui non occorre (anche in forza della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo invece bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata(Cass. civ., sez. trib.,
09/11/2018, n. 28689; Id., 24/12/2020, n. 29504). «Non occorre, dunque, che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass. civ., sez. V,
14/03/2023, n. 7422).
Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, la domanda di giustizia proposta va disattesa. Alla soccombenza segue la condanna alle spese
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, deliberando sul ricorso per come in epigrafe proposto dalla ricorrente, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Municipia Spa che quantifica in
€ 523,00, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta nella misura di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Cosenza il 6 febbraio 2026.
Il Presidente giudice monocratico
GI IN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO PP, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6960/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RI-OS - Ufficio Tributi 87064 RI-OS CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202413352223402140336676 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 4/11/2024,
Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, con studio in Luogo_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 202413352223402140336676 del 06/06/2024 notificata in data 28.08.2024 da Municipia Spa, per conto del comune di RI-OS, recante la complessiva somma di
€ 3.080,69 a titolo di Tares per l'annualità 2013.
Deduceva una serie di motivi che possono essere sussunti in:
Omessa notifica dell'atto presupposto, prescrizione della pretesa avanzata, vizio della notifica effettuata a mezzo raccomandata a.r. in assenza di relata di notifica, mancata sottoscrizione da parte di un responsabile del procedimento di riscossione, mancata comunicazione di un avviso di liquidazione, illegittima richiesta di interessi e oneri di riscossione e difetto di motivazione. Concludeva per l'annullamento dell'atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, vittoria di spese con distrazione.
Municipia Spa si costituiva con controdeduzioni depositate in data 4/12/2024, contestava quanto ex adverso dedotto, precisando quanto all'asserita prescrizione/decadenza dell'azione amministrativa che prima della notifica dell'atto opposto, venivano notificati altri atti interruttivi della prescrizione avvisi di accertamento e ingiunzione di pagamento;
quanto agli altri motivi dedotti stante l'infondatezza ne chiedeva il rigetto. All'udienza di trattazione svoltasi in camera di consiglio, questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di giustizia così come proposta non può essere accolta.
La disamina degli atti prodotti da Municipia Spa riscontra la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti interruttivi della eccepita prescrizione. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione fondato sulla dedotta omessa notifica degli atti pregressi quale causa di nullità derivata del provvedimento impugnato.
Quanto poi, alla censura di intervenuta prescrizione/decadenza dell'azione impositiva, la Corte, nondimeno dissente.
L'atto impugnato intimazione di pagamento n. 202413352223402140336676 richiama espressamente, quali atti presupposti, l'avviso di accertamento n. 13371/2018, l'avviso di accertamento n. 6599/2018
l'ingiunzione di pagamento n. 202013351206111785360131 notificata in 19/2/2021.
La notifica dell'avviso di accertamento n. 13371 del 2018 è stata eseguita tramite consegna a mani della destinataria in data 5/12/2018 a cura del messo notificatore del Comune di RI OS. La notifica dell'avviso di accertamento n. 6599 del 2018 è stata eseguita tramite consegna a mani della destinataria in data 19/11/2018 a cura del messo notificatore del Comune di RI OS.
La notifica della ingiunzione di pagamento n. 202013351206111785360131 è stata eseguita tramite consegna a mani della destinataria in data 19/02/2021 a cura del messo notificatore del Comune di
RI OS(cfr. relata di notifica in fascicolo di parte resistente documenti 1-2-3).
La tassa sui rifiuti, oggetto dell'accertamento era dovuta per l'anno 2013 sicchè il termine utile per la notifica dell'accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art.1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, era quello del 31/12/2018 termine pienamente rispettato da Municipia S.p.a.
In seguito alla verifica dell'omessa denuncia degli immobili e del mancato pagamento del tributo
Municipia procedeva in data 5/12/2018 alla notifica l'avviso di accertamento n. 13371 del 2018 e in data
19/11/2018 alla notifica dell'avviso di accertamento n. 6599 del 2018, entro il termine del 31/12/2018 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato); di poi,
l'ingiunzione di pagamento n. 202013351206111785360131 è stata notificata in data 19/02/2021 nel rispetto del termine di decadenza, posto che gli accertamenti sono divenuti definitivo per mancata impugnazione rispettivamente in data 3/02/2019 e in data 18/01/2020, ovvero 60 giorni dopo le notifiche avvenute il 5/12/20218 e il 19/11/20218, in ogni caso entro il termine triennale di decadenza, ai sensi dell'art.1, comma 163, della Legge n. 296 del 2006.
E' evidente, pertanto che se la notifica della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento/di pagamento o intimazione/ingiunzione di pagamento di recupero credito o di irrogazione di sanzioni avviene, è questo atto che deve essere impugnato, a pena di decadenza.
L'intimazione di pagamento può perciò essere impugnata soltanto per vizi propri o per vizio di omessa notifica di un atto antecedente recettizio.
Nel caso di specie, è risultato, per come detto, che l'atto di accertamento e la ingiunzione di pagamento afferente il mancato pagamento della tassa sui rifiuti sono stati regolarmente notificati, di tal che oggi, nessuna contestazione può essere sollevata su aspetti sostanziali del rapporto tributario.
Quanto agli altri motivi di censura, la Corte rileva, va disattesa l'eccezione di nullità proposta dal contribuente per difetto di notifica, stante la mancata sottoscrizione della relata;
per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta, senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori degli avvisi di accertamento, senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi (Cass. civ., sez. V,
17/04/2023, n. 10109), del resto la ricorrente non ha messo in dubbio l'effettiva ricezione dell'atto gravato.
Va, d'altro canto, rilevato che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156, co. 3, c.p.c.), con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente nei termini di legge, come accaduto nel caso di specie, produce l'effetto di sanare l'eventuale irritualità della notificazione.
Quanto alla censura di mancata sottoscrizione del concessionario, afferendo la stessa a vizi formali che non sono causa di nullità della cartella, la Cassazione con giurisprudenza costante ha ribadito l'indirizzo secondo cui la cartella esattoriale e gli atti della riscossione devono essere predisposti secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente per la sua validità la intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare della causale tramite apposito numero di codice.
Quanto, poi alla censura afferente il calcolo degli interessi vale osservare, a confutazione di tale doglianza, che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in materia tributaria la modalità di calcolo degli interessi «è predeterminata ex lege, e si sostanzia in una mera operazione matematica, e le norme che presiedono alla quantificazione del tipo di interesse richiesto, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa» (Cass. civ., sez. V, 10/10/2022, n. 29452), sicché compete al debitore provare che eventualmente il calcolo è errato (Cass. civ., sez. V, 09/03/2025, n. 6288)
Quanto, da ultimo, in ordine alla censura di carenza di motivazione dell'atto opposto, a confutazione di quanto prospettato da parte ricorrente, deve rilevarsi che l'avviso di intimazione è atto a contenuto vincolato, in quanto va redatto in conformità al modello ministeriale approvato con decreto del Ministero delle finanze per cui non occorre (anche in forza della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo invece bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata(Cass. civ., sez. trib.,
09/11/2018, n. 28689; Id., 24/12/2020, n. 29504). «Non occorre, dunque, che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass. civ., sez. V,
14/03/2023, n. 7422).
Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, la domanda di giustizia proposta va disattesa. Alla soccombenza segue la condanna alle spese
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, deliberando sul ricorso per come in epigrafe proposto dalla ricorrente, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Municipia Spa che quantifica in
€ 523,00, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta nella misura di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Cosenza il 6 febbraio 2026.
Il Presidente giudice monocratico
GI IN