Sentenza 3 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5186 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
ERENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Ce 71515 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 05 186/03 Composta dagli Ill.mi Dott. Giovanni G.N. 16706/01 Cron. 1151 Dott. Mario -Rel. Consigliere CICALA Dott. Vittorio Glauco ENER Consigliere- Rep. DI NUBILA Dott. Vincenzo Consigliere Od. 10/06/02 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 71515 402 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA NERVI EMILIO, elettivamente COSSERIA 5, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
J ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 nonchè contro 2561 -1- UFF DISTRETTUALE II DD BERGAMO;
intimato - avvers0 la gentenza n. 159/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 22/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
per il ricorrente, 1'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 16706SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. LI RV ricorre per cassazione deduccndo due motivi, avverso la decisione n. 159/02/99 del 22 luglio 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia rigettava l'appello del contribuente e confermava la legittimità dell'avviso accortamento con cui erano state assoggellate a Irpef le somme a lui versate nell'anno 1984 dal datore di lavoro Credito Italiano spa a titolo di contributo differenza canonic d'affitto per trasferimento ad altra sede e di indennità di trasferta. La Amministrazione resiste con controricorso. Il contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23,64 e 67 del D.P.R. 600/1973 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché omessa ed inadeguata motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) sostenendo la inesistenza di ogni obbligazione tributaria a suo carico quale sostituito d'imposta, poiché la obbligazione tributaria farebbe carico al sostituto datore di lavoro. Il motivo devo essere rigettato in base alla pacifica giurisprudenza che consente al fisco quando ritenga le imposte non siano state esattamente versale di emettere avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, contestandogli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabilc, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare (e versare) tale ritenuta, non influendo la sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore sostituito (cfr. ex pluribus Cass. 2 ottobre 1996, n. 8606). Tale ininfluenza porta ad escludere, altresì che nel giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento, promosso dallo stesso sostituito, insorga la necessita' di integrare il contraddittorio n nei confronti del datore di lavoro-sostituto (Cass. Sczione 4 ottobre 2000 n. 13182). Non è quindi invocabile nel caso di specie l'art. 1306 cod. civ. Sulla questione, sollevata dal contribuente con il secondo motivo di ricorso in cui, deducendo violazione degli art. 46 e 48 del D.P.R. 597/1973, art. 46 e 48 dcl D.P.R. 917/1986, contesta l'assoggellamento ad irpcf delle indennità corrisposte dal datore di lavoro in caso di trasferimento ad altra sede del dipendente, ove essc non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto, il Collegio presta adesione e conferma l'ormai consolidato indirizzo di questa Corto (v. sentt. n. 2212 del 28 febbraio 2000, n. 2604 dell'8 marzo 2000, n. 2611 dell'8 marzo 2000, n. 3330 del 21 marzo 2000), che ne afferma la tassabilità. Al riguardo si osserva: -che il reddito di lavoro dipendente, al sensi dell'art. 48 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, è costituito da "tutti i compensi, comunque denominati, percopiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità"; -che detto reddito include dunque, oltre alla retribuzione in scriso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata un filone compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa;
-che tale ampia definizione dell'imponibile necessariamente abbraccia le indennità con cuil datore di lavoro assuma su di sé, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causalc, ed hanno l'indicala funzione compensativa, m -che in questa logica si inseriscono i successivi commi del citato art. 48, recanti specifiche eccezioni alla previsione del primo comma, c, in particolare, il terzo comma, quando, per l'indennità di trasferta, sottrac all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, sulla scorta di un'implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese "vive" richieste dalla trasferta medesima, e così conferma la tassabilità della rimanente parte, anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
-che detti criteri sono sostanzialmente recepiti dall'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale definisce come reddito lassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spose (primo comma), e poi, in via d'eccezione, si occupa, fra l'altro, delle indennità e dei rimborsi per trasferte (quarto comma), fissando una misura non imponibile, -che i criteri modesimi sono ribaditi con la riformulazione dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 3 del d.lg. 2 settembre 1997 n. 314, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione offettuata "in relazione al rapporto di lavoro", usandosi espressione equivalente a quella di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche se poi, nell'ambito di una più articolata disciplina delle eccezioni, si contempla, per la prima volta, 1'indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione c quelle analoghe, adottandosi anche per csse il parametro della non tassabilità di una misura percentuale predeterminata (settimo comma); -che la diversità di natura e di presupposti delle indennità di trasferimento (che formano oggetto della presente controversia) rispetto a quelle di trasferta, del resto separatamente contemplate nel contratti di lavoro, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spose che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime di norme dettaic per le seconde;
M -che, por i versamenti in discorso, non seno conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, per fronteggiare bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, e tantomeno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro. Il sistema cost delineato appare poi razionale e cocrente e con tutta evidenza non contrasta con le disposizioni costituzionali. Invero colui che percepisce dal proprio datore di lavoro somme che gli consentono di affrontare le proprie necessità di vita ha una capacità retributiva (art. 53 Cost.) maggiore rispetto a quella di chi simili erogazioni non percepisce e dunque può essere legittimamente tassato per tali entrate. Per quanto attienc alle sanzioni, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge 472/1997, in quanto la sentenza di secondo grado è posteriore al 1° aprile 1998, in cui è entrata in vigore la legge suindicata;
c il contribuente non deduce di aver sollevato la questione avanti al giudice di merito. I principi sopra enunciati impongono il rigetto del ricorso. Apparc opportuno procedere a compensazione delle spesc.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 10 giugno 2002 MA Cicalen ell m DEP DIN CINGILLERIA IL CANCELIERE C1 3 APR. 2003 Oggi Osvaldo AscanioOsvaldo IL CANCELLIERE 01